L’amministrazione di sostegno, da INPS

L’ Amministrazione di sostegno è una figura istituita con la l. 6/2004 a tutela di chi, pur avendo difficoltà nel provvedere ai propri interessi, non necessita comunque di ricorrere all’interdizione  o all’inabilitazione.

Con l’amministratore di sostegno, introdotto dal 19 marzo 2004, la l. 6/2004, nell’ intento di rafforzare in modo sempre più incisivo la tutela a sostegno del disabile, persegue l’obiettivo di assicurare la protezione del soggetto infermo che si trovi nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi.
L’amministrazione di sostegno si aggiunge  allo strumento della interdizione ed inabilitazione e presuppone un’infermità psichica e/o fisica  anche temporanea e riduttiva  della capacità del soggetto, ma solo limitatamente a taluni atti.

L’amministratore di sostegno è un tutore delle persone dichiarate non autonome, anziane o disabili, ma anche alcolisti, tossicodipendenti, detenuti, malati terminali, anche in previsione di eventuali future incapacità. Viene nominato dal giudice tutelare e scelto, ove possibile, nello stesso ambito familiare dell’assistito: il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, i figli o il fratello o la sorella, o comunque un parente entro il quarto grado.

L’ufficio di amministrazione di sostegno non prevede l’annullamento delle capacità del beneficiario a compiere validamente atti giuridici, ed in ciò si differenzia dall’interdizione.

I poteri dell’amministratore di sostegno vengono annotati a margine dei registri di stato civile, al fine di consentire a terzi il controllo del suo operato. Tra le attività che l’amministratore, con l’autorizzazione del Giudice tutelare, potrebbe essere delegato a svolgere rientra senz’altro la cura degli interessi del disabile nella riscossione dei trattamenti pensionistici di cui questi risulta titolare.

Dura dieci anni, ma può essere rinnovata, a meno che si tratti di un parente o del coniuge o di persona stabilmente convivente, nel qual caso dura per sempre, salvo rinuncia o richiesta di revoca dello stesso interessato.

La persona disabile può mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata presentare la richiesta di nomina al Giudice tutelare della propria zona di residenza o anche domicilio ed, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice provvederà alla nomina dell’amministratore; il decreto diventa immediatamente esecutivo, ma è sempre modificabile ed integrabile. Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Inoltre i responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il provvedimento di amministrazione di sostegno devono darne notizia al pubblico ministero. Esiste, infine, in alcuni casi, il registro comunale degli amministratori di sostegno.

da: INPS – L’amministrazione di sostegno.

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