Conflitto attribuzione tra poteri dello Stato
In G.U. n. 39 del 3-10-2012 è pubblicato il Ricorso per conflitto di attribuzione 26 settembre 2012 n. 4:Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 26 settembre 2012 (del Presidente della Repubblica). Presidente della Repubblica – Immunita’ – “Attivita’ di intercettazione telefonica, svolta nell’ambito di un procedimento penale pendente dinanzi alla Procura della Repubblica di Palermo, effettuata su utenza di altra persona nell’ambito della quale sono state captate conversazioni del Presidente della Repubblica” – Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente della Repubblica…..
Le funzioni del Presidente della Repubblica sono strettamente connesse e vanno interpretate con il ruolo, che la Costituzione gli attribuisce, di Capo dello Stato, rappresentante dell'unita' nazionale. La sottrazione del Presidente della Repubblica alla responsabilita' anche politica e' stabilita in funzione di tale ruolo e non certo per escludere la «politicita'» della sua azione diretta
ad assicurare in modo imparziale, insieme agli altri organi di
garanzia, il corretto funzionamento del sistema istituzionale e la
tutela degli interessi permanenti della Nazione .
Deve, in conclusione, ribadirsi che la sfera di immunita' che la
Costituzione riserva al Capo dello Stato non costituisce un
inammissibile privilegio, legato ad esperienze ormai definitivamente
superate. Al contrario, le prerogative che la Costituzione
attribuisce al Capo dello Stato sono strettamente funzionali agli
altissimi compiti che e' chiamato a sostenere nell'espletamento della
citata funzione di garanzia complessiva del corretto andamento del
sistema che egli esercita, mantenendo, appunto, l'unita' della
Nazione. E' del tutto evidente che, nell'espletamento di questi
compiti, al Presidente della Repubblica deve essere assicurato il
massimo di liberta' di azione e di riservatezza, appunto perche'
alcune attivita' che egli pone in essere, e certamente non poco
significative, non hanno un carattere formalizzato.
tutta la sentenza qui Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
