Diritti e doveri nascenti dall’UNIONE CIVILE (L. 20 maggio 2016, n. 76)

L’unione civile, istituto introdotto dalla legge Cirinnà (L. 20 maggio 2016, n. 76), è una forma di riconoscimento giuridico per coppie dello stesso sesso che consente di acquisire diritti e doveri analoghi a quelli del matrimonio, seppur con alcune differenze specifiche.

Costituzione dell’unione civile

  • Si costituisce mediante una dichiarazione davanti all’Ufficiale di Stato Civile, in presenza di due testimoni, con registrazione nell’archivio dello stato civile379.
  • I dati anagrafici dei partner e dei testimoni sono raccolti nell’atto di costituzione.
  • I partner possono decidere di assumere un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, con possibilità di anteporre o posporre il proprio39.

Diritti e doveri nascenti dall’unione civile

  • Doveri morali e materiali: obbligo reciproco di assistenza morale e materiale, coabitazione e contribuzione ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo2356.
  • Regime patrimoniale: salvo diversa convenzione, si applica la comunione dei beni; è possibile costituire un fondo patrimoniale e si applicano anche le norme relative all’impresa familiare236.
  • Diritti successori e pensionistici: i partner hanno diritto alla pensione di reversibilità, al trattamento di fine rapporto (TFR) e all’eredità, con gli stessi diritti dei coniugi sposati2357.
  • Obbligo di mantenimento: in caso di scioglimento dell’unione, il partner economicamente più debole può avere diritto all’assegno di mantenimento (alimenti)26.
  • Assistenza in caso di malattia o ricovero: i partner sono riconosciuti come coniugi per le decisioni sanitarie e l’assistenza3.

Vincoli e scioglimento

  • Non possono unirsi civilmente persone già sposate, parenti, o chi ha commesso omicidio o tentato omicidio nei confronti di un precedente coniuge o partner di unione civile37.
  • Lo scioglimento può essere richiesto da una sola parte con comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile; dopo tre mesi si può procedere con la domanda di divorzio vero e proprio, anche tramite negoziazione assistita o accordo davanti all’Ufficiale dello Stato Civile236.
  • L’unione civile si scioglie automaticamente se uno dei partner cambia sesso; in caso di rettifica anagrafica di sesso in una coppia sposata, il matrimonio diventa un’unione civile2.

Altre disposizioni

  • Le unioni civili sono considerate “formazioni sociali specifiche” e non sono equiparate formalmente al matrimonio, in particolare non prevedono obbligo di fedeltà o collaborazione nell’interesse della famiglia26.
  • Si applicano, per quanto compatibili, altre norme civilistiche come amministrazione di sostegno, interdizione, annullamento per violenza e ordini di protezione36.
  • Le coppie unite civilmente godono delle stesse agevolazioni fiscali previste per i coniugi sposati, inclusi benefici sulla prima casa e deducibilità di assegni di mantenimento7.

In sintesi, l’unione civile conferisce ai partner diritti e doveri molto simili a quelli del matrimonio, con particolare riguardo all’assistenza reciproca, al regime patrimoniale, ai diritti successori e alla tutela in caso di scioglimento, pur mantenendo alcune differenze formali e sostanziali rispetto al matrimonio tradizionale23567.

FONTI INFORMATIVE

  1. https://siulp.it/diritti-per-unioni-civili-e-convivenze-di-fatto/
  2. https://www.notaiomoccia.it/unione-civile-diritti-e-doveri/
  3. https://www.officinanotarile.it/unione-civile/
  4. https://www.aiafrivista.it/diritti-doveri-personali-unioni-civili-differenza-matrimonio
  5. https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/coppie_di_nazionalita_diverse_unione_civile_o_registrata
  6. https://www.comparazionedirittocivile.it/data/uploads/colonna%20sinistra/3.%20famiglia/troisi_unioni2018.pdf
  7. https://www.avvocati-divorzisti.it/it/blog/71/differenza-unione-civile-e-matrimonio
  8. https://www.notariato.it/it/famiglia/unioni-civili/
  9. https://www.marzorati.org/unioni-civili-diritti-doveri-nascono-unione-civile/

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