
La Legge n. 55 del 2024 introduce disposizioni significative riguardanti l’ordinamento delle professioni pedagogiche in Italia, stabilendo l’istituzione di albi professionali per i pedagogisti e per gli educatori professionali socio-pedagogici. Questa legge rappresenta un passo importante per la regolamentazione e il riconoscimento ufficiale di queste professioni.
Principali disposizioni della legge
Istituzione degli albi professionali
- Albo dei pedagogisti: È stato creato un albo specifico per i pedagogisti, che sono definiti come specialisti nei processi educativi, con funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione[1][2].
- Albo degli educatori professionali socio-pedagogici: Questo albo è destinato agli educatori che operano nei servizi socio-educativi e socio-assistenziali[2][4].
Requisiti per l’iscrizione
Per i pedagogisti
Per poter esercitare la professione di pedagogista, è necessario possedere uno dei seguenti titoli:
- Laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi.
- Laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia secondo l’ordinamento precedente al D.M. 509/1999.
- Esperienza come professore universitario o ricercatore nel campo delle discipline pedagogiche[2][3].
Per gli educatori professionali socio-pedagogici
Gli educatori devono avere:
- Laurea triennale in ambito socio-pedagogico o titolo equipollente.
- Riconoscimento della qualifica di educatore professionale ai sensi della legge n° 205/2017[2][4].
Modalità di iscrizione
Le domande di iscrizione agli albi devono essere presentate entro il 6 agosto 2024, presso il Tribunale competente. È possibile iscriversi contemporaneamente a entrambi gli albi, ma è obbligatorio farlo solo per quello relativo alla professione attualmente esercitata[1][2][4].
Organizzazione dell’Ordine
La legge prevede anche la creazione di un Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, che sarà articolato su base regionale e provinciale. Questo ordine avrà funzioni di vigilanza e regolamentazione, garantendo la tutela degli interessi pubblici legati all’esercizio delle professioni pedagogiche[1][3].
Conclusioni
Citations:
[1] https://www.gianvincenzonicodemo.it/legge-ordine-delle-professioni-pedagogiche-e-albi-pedagogisti-ed-educatori-professionali-socio-pedagogici-il-testo-aggiornato/
[2] https://www.lapam.eu/notizie/normative/albo-e-ordine-educatori-pedagogisti/
[3] https://temi.camera.it/leg19/provvedimento/disposizioni-in-materia-di-ordinamento-delle-professioni-pedagogiche-ed-educative-e-istituzione-dei-relativi-albi-professionali.html
[4] https://www.opl.it/notizia/11-07-2024-News-su-albo-professioni-pedagogiche-ed-educative
[5] https://tribunale-milano.giustizia.it/it/form_albi_pedagogisti_edu.page
[6] https://www.milanotsrm.org/wordpress/2024/07/26/informativa-sui-criteri-di-accesso-e-sulle-procedure-di-iscrizione-allalbo-degli-educatori-professionali-socio-pedagogici-legge-n-55-2024/
[7] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/04/23/24G00072/sg
[8] https://www.orizzontescuola.it/albo-e-ordine-pedagogisti-ed-educatori-la-legge-in-gazzetta-ufficiale-dall8-maggio-entra-in-vigore/
