LE POLITICHE SOCIALI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO ATTRAVERSO LA LETTURA DEGLI STATUTI,  di Luigi Colombini, 20 ottobre 2025

LE POLITICHE SOCIALI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO ATTRAVERSO LA LETTURA DEGLI STATUTI,  di Luigi Colombini

Già Docente di legislazione ed organizzazione dei servizi sociali – Università statale UNITRE – Roma – Corsi di laurea in DISSAIFE e MASSIFE

Collaboratore del SUNAS – Redattore di ”OSSERVATORIO LEGISLATIVO SOCIO-SANITARIO SUNAS

PREMESSA

In relazione a quanto disposto dall’art. 123 della Costituzione, così come modificato dall’art 3 della legge costituzionale 22.11.99, n. 1 (GU 22.12.99, n. 299), e dalla modifica del Titolo V , con la legge costituzionale 18.10,01, n. 3 (GU 24.10.01, n. 248), si è determinata una profonda modificazione dell’assetto regionale e del suo rapporto con lo Stato centrale.

A tale riguardo va premesso che le vicende del regionalismo nel paese sono state caratterizzate da un cammino lungo, faticoso e controverso, i cui si sono intrecciate sia le concezioni sul modo stesso di essere Stato unitario con le sue articolazioni decentrate (basate sulle province, ispirate ai Dipartimenti francesi), sia le spinte che si sono determinate, specialmente dopo il secondo dopoguerra, per modificare l’assetto dello Stato e renderlo più rispondente, attraverso il riconoscimento pieno delle autonomie regionali, e delle autonomie locali (Art. 5 della Costituzione) alle esigenze della cosiddetta “democrazia di prossimità” e di modernizzazione dell’ apparato statale e della Pubblica amministrazione nel suo complesso.

Con l’Assemblea costituente, scaturita dalla fine della seconda guerra mondiale e dalla proclamazione della Repubblica, anche a fronte delle spinte separatiste della Sicilia (approvazione dello Statuto della Regione siciliana con Regio decreto. 16.5.46, n. 455, convertito con legge costituzionale 26.2.48, n. 2) e della delicata situazione del Trentino Alto Adige, definita con l’accordo De Gasperi-Gruber del 5 settembre 1946 a Parigi, si affrontò quindi, fra l’altro, il tema del regionalismo (come stava accadendo anche in Germania) che, come è noto, vide le forze politiche maggiori modificare repentinamente, nel corso di sopraggiunti modificati assetti politici, i propri orientamenti: i comunisti propugnarono uno Stato totalitario, con nessuno spazio alle autonomie regionali; i cattolici, secondo una impostazione, che si collegava alla tradizionale concezione, contro il modello accentrato francese, di riconoscimento delle autonomie locali e quindi della sussidiarietà e della partecipazione dal basso (intesa come palestra di democrazia), propugnarono invece uno Stato basato sulla piena valorizzazione di quella che oggi è definita sussidiarietà verticale (rapporto fra le istituzioni) e della sussidiarietà orizzontale rapporto delle Istituzioni con la società civile).

Ulteriori elementi di valutazione positiva della posizione cattolica erano basati sul fatto che con il regionalismo si sarebbe consentita la creazione di un livello minore, quanto a territorio e popolazione, che avrebbe consentito e promosso l’intervento attivo della comunità locale alla costruzione di uno Stato democratico, anche attraverso la garanzia delle minoranze, e quindi anche la partecipazione dei partiti minori al governo regionale.

Infine con le Regioni lo Stato avrebbe, attraverso il Parlamento, operato attraverso leggi-cornice nell’ambito delle materie di competenza regionale.

In tale scenario, caratterizzato dal tormentato passaggio da uno Stato accentratore ad uno Stato basato sul decentramento politico-istituzionale, anche in relazione ad una situazione interna ed internazionale caratterizzata da acute frizioni ideologiche e partitiche, l’impostazione originaria delle maggiori forse politiche fu totalmente ribaltata: i comunisti, estromessi dal Governo, scelsero la strada delle autonomie locali e del regionalismo, mentre i democratici cristiani scelsero la strada di una più attenta riflessione sull’opportunità di un avvio delle Regioni, e con la legge n. 62/53 (la legge Scelba) in effetti ne rinviarono l’istituzione.

LO SVILUPPO SUCCESSIVO

Si è dovuto attendere un lasso di tempo di circa venti anni perché, finalmente, le Regioni, a seguito della pressione dei partiti di sinistra, e della andata al potere delle coalizioni di centro-sinistra, potessero effettivamente essere istituite.

Secondo il vecchio articolo 123 della Costituzione era prescritto:

  • Ogni Regione ha uno Statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all’organizzazione interna della Regione.

  • Lo Statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è approvato con legge della Repubblica.

In base a tale disposizione, con l’istituzione delle Regioni si avviò quindi un processo di elaborazione che nel 1971 portò alla approvazione con legge della Repubblica dei singoli Statuti.

Gli Statuti, per Regioni, sono quindi i seguenti:

Abruzzo: Legge 22.7.71, n. 480

Basilicata: Legge 22.5.71, n. 350

Calabria: Legge 28.7.71, n. 519

Campania: Legge 22.5.71, 148

Emilia Romagna: Legge 22.5.71,n. 342

Lazio: Legge 22.5.71, n. 346

Liguria: Legge 22.5.71, n. 341

Lombardia: Legge 22.5..71, n. 339

Marche: Legge 22.5.71, n. 345

Molise: Legge 22.5.71, n. 347

Piemonte: Legge 22.5.71, n. 338

Puglia: Legge 22.5.7.71, n. 349

Toscana: Legge 22.5.71, n. 343

Umbria: Legge 22.5.71, n. 344

Veneto: Legge 22.5.71, n. 340

Una analisi dei primi Statuti regionali conferma un deciso orientamento a portare avanti politiche sociali idonee a prefigurare un sistema di welfare che per certi aspetti ha anticipato quanto poi si è venuto a determinare a livello statale.

I principi generali più importanti sono stati:

  • Ruolo della regione nel rappresentare le istanze politiche e sociali della popolazione;

  • Ruolo della programmazione da realizzarsi con piani specifici;

  • Promozione della partecipazione dei cittadini alla vita democratica e al processo di rinnovamento delle strutture istituzionali;

  • Promozione del pieno sviluppo della persona umana;

  • Superamento degli squilibri economici e sociali;

  • Garanzia del diritto allo studio e del diritto al lavoro;

  • Concorso a garantire, nel quadro del sistema di sicurezza sociale, la tutela della salute dei cittadini;

  • Assicurare i servizi sociali fondamentali riguardanti la famiglia, l’infanzia, i giovani, gli anziani;

  • Riferimenti particolari alla tutela delle fasce deboli della popolazione (minorati, inabili, invalidi, anziani).

Tali principi sono più o meno presenti negli Statuti delle Regioni, e hanno costituito comunque un riferimento fondamentale per lo sviluppo della legislazione sociale regionale.

Occorre anche sottolineare che i riferimenti propositivi per ciò che concerneva interventi nei confronti di specifiche fasce di cittadini (minorati, invalidi, anziani, famiglia, minori, emigrati, lavoratori) erano particolarmente significativi, stante la perdurante ed imbarazzante presenza di Enti nazionali e locali che continuavano ad operare per fasce di utenti (ONPI, ENAOLI, ONMI, ONIG, ONAOPAG, ENPMF) che svolgevano funzioni particolari e per certi aspetti in concorrenza con quanto istituzionalmente riconosciuto alle Regioni.

Tale situazione, come è noto, verrà superata dalla Legge n. 382/75 e dai conseguenti DPR 616/77, DR 617/77 e alla legge n. 641/78, che condurranno alla soppressione sia degli Enti nazionali e locali di assistenza, sia da alcune Direzioni Generali dei Ministeri, e quindi il pieno riconoscimento della titolarità delle Regioni nell’ambito dell’assistenza.

LA RIFORMA DEGLI STATUTI REGIONALI

Nell’arco di trenta anni, nel corso di un articolato processo di riforma dello Stato, avviato con la commissione bicamerale (legge 59/97; legge 127/97; legge costituzionale n. 1/99; legge costituzionale n.2/99), a “Costituzione vigente” si è avviata una modifica dell’assetto delle Regioni, in modo da superare gli squilibri e le difficoltà di Governo regionale che avevano caratterizzato le prime legislature, con grave danno per le esigenze di corretta ed efficiente amministrazione (nella Regione Lazio, ad esempio, i Governi regionali avevano una durata media inferiore ad un anno).

Gli effetti della riforma hanno portato quindi ad una diversa configurazione rispetto al passato, e con la susseguente modifica del titolo V della Costituzione (legge costituzionale n.3/01) si è venuto a modificare profondamente, sul piano statutario, istituzionale e organizzativo, il quadro dell’apparato regionale.

Nel contesto del citato nuovo articolo 123 della Costituzione, le modifiche più rilevanti rispetto al precedente testo sono le seguenti:

  • Ciascuna Regione ha uno Statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento;

  • Lo Statuto è approvato o modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi;

  • Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo;

  • Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione;

  • Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale;

  • Lo Statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

Con tale rinnovata disposizione a ciascuna Regione è stata quindi attribuita la potestà statutaria il cui limite è solo raffigurabile nella potestà del Governo di adire la Corte Costituzionale per questione di legittimità costituzionale.

Pertanto gli Statuti hanno una maggiore forza rispetto al passato, e in effetti, al pari della Costituzione della Repubblica, sono da intendere quali “Carte costituzionali regionali”.

LA SITUAZIONE ATTUALE DEGLI STATUTI

Nel corso di ben quindici anni le Regioni che hanno proceduto ad avviare le procedure per giungere alla approvazione dei propri Statuti, secondo l’ordine cronologico di approvazione degli stessi sono le seguenti:

anno 2004

Puglia: Legge regionale 12.5.04, n. “Statuto della Regione Puglia”

Calabria: Legge regionale 19.10.04, n. 25

Lazio: Legge statutaria 11.11.04, n. 1 Nuovo Statuto della Regione Lazio

Anno 2005

Toscana: Statuto della Regione Toscana

Piemonte: Legge regionale statutaria 4.3.05 n. 1 – Statuto della Regione Piemonte

Marche: Legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 Statuto della Regione Marche

Emilia Romagna Legge regionale. 31.3.2005, n. 13 Statuto della Regione Emilia Romagna

Umbria: Legge regionale . 16.4.2005, n. 21 Statuto della Regione Umbria

Liguria: Legge statutaria 3.5. 2005 n. 1 statuto della Regione Liguria

Anno 2007

Abruzzo: Statuto della Regione Abruzzo

Anno 2008

Lombardia : Legge regionale statutaria n. 1 del 30.8.08), Statuto d’autonomia della Regione Lombardia

Anno 2009

Campania: Legge regionale 28.5.2009, n. 6 – Statuto della Regione Campania

Anno 2012

Veneto: Statuto del Veneto – Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1

Anno 2014

Molise: Legge regionale 17.4.14, n. 10 – Statuto della Regione Molise

Anno 2016

Basilicata: Legge statutaria regionale

L’ ANALISI DEGLI STATUTI REGIONALI E LE POLITICHE SOCIALI

Gli Statuti regionali, costituiscono pertanto un evento non “novus”, sed “noviter”, nel senso che si collocano e si inseriscono in un percorso e in un ambito normativo già acquisito da oltre quaranta anni.

Ciò che è mutato, peraltro, è il quadro politico-istituzionale che ha portato a prefigurare un assetto organizzativo delle Regioni basato essenzialmente sulla necessità di garantire la stabilità del Governo regionale per tutto il corso della legislatura, e di individuare, sia nella declaratoria dei principi generali che nella istituzione di appositi organismi, le modalità concrete di traduzione in atti normativi e programmatori dell’attività delle Regioni.

In relazione a quanto indicato negli Statuti regionali, si sono analizzati quegli aspetti degli Statuti stessi più significativi e connessi al dispiegarsi delle politiche sociali, da intendere quale complesso di interventi normativi e programmatori volti a costruire il sistema regionale di welfare, nel contesto di una società eticamente e strutturalmente basata sullo sviluppo civile, economico e sociale dell’individuo, delle famiglie, gruppi e della comunità..

Considerata la notevole ampiezza delle indicazioni che scaturiscono dagli Statuti, si sono analizzati gli enunciati più importanti che attengono, nelle loro espressioni normative, ai principi, agli impegni, alle prospettive di promozione, organizzazione, attuazione e sviluppo del complesso delle politiche sociali, e come tale quadro di riferimento statutario si connette alla reale capacità di legislazione, programmazione, governo e verifica propria dell’Amministrazione regionale nel suo complesso e nel suo articolarsi nell’osservanza dei principi costituzionalmente sanciti della sussidiarietà verticale (rapporti fra le istituzioni) e nella sussidiarietà orizzontale (rapporto fra le istituzioni e la società civile)- come già accennato sopra – nella salvaguardia delle politiche delle tutele e delle politiche delle opportunità.

Pertanto per ciascuna Regione, si è ritenuto opportuno proceder all’ analisi degli enunciati più significativi che sono riferibili:

  • ai principi generali;

  • alla tutela dei diritti;

  • alla partecipazione ed alla sussidiarietà.

Tale scelta è legata alla necessità di inquadrare l’azione regionale nel contesto di norme fondamentali di riferimento atte a garantire nella comunità regionale (per come si esprime in quanto cittadini, istituzioni pubbliche, società civile) l’osservanza da una parte di principi fondamentali, che costituiscono la radice e la base su cui si costruisce e si sviluppa la stessa comunità, e dall’altra il buon andamento e l’imparzialità della amministrazione regionale nei rapporti con i cittadini, con le istituzioni e con la società civile.

Di assoluto rilievo il lasso di tempo intercorso (quindici anni) perché tutte le Regioni adottassero il proprio Statuto, in relazione a specifiche difficoltà di carattere politico che ne hanno ritardato l’attuazione.

I campi di osservazione tenuti presenti nel contesto del presente saggio, sono stati:

a) i principi generali, che preliminarmente fissano gli orientamenti politici e valoriali che sono alla base della costituzione stessa della Regione;

b) la tutela dei diritti dei cittadini, riconosciuti quale base fondamentale per l’esercizio della democrazia e dell’azione politica;

c) la partecipazione e la sussidiarietà, intese quale concreta espressione del diritto dei cittadini e delle sue espressioni organizzate della società civile a incidere nelle decisioni politiche ed amministrative portate avanti dagli organi istituzionali della Regione (Consiglio regionale, Giunta regionale).

L’analisi è stata condotta per ciascuna Regione a Statuto ordinario, secondo l’ordine alfabetico.

ABRUZZO

Principi generali

Viene premesso che la Regione è autonoma nell’unità della Repubblica, nata dalla Resistenza e dalla Liberazione, fondata sui principi e valori della Costituzione.

Di particolare rilievo l’assunto che la Regione riconosce i valori delle sue radici cristiane.

Il proprio ordinamento è informato ai principi di libertà, democrazia, giustizia, uguaglianza e promozione della persona umana.

Viene altresì specificato che i partiti politici contribuiscono a formare una coscienza regionale e ad esprimere la volontà politica della Regione.

Nell’ambito dell’ordinamento sociale ed economico sono individuate le azioni che la Regione intende perseguire in ordine alle politiche sociali, e che costituiscono quindi linee di intervento specifiche.

In particolare è affermato che la Regione: promuove il lavoro e la qualità della vita; garantisce la sicurezza sociale e la salute nei luoghi di vita e del lavoro; riconosce il valore fondamentale della famiglia come luogo di promozione sociale di sviluppo e tutela della persona; contribuisce con adeguate misure alla tutela della maternità e dell’infanzia; promuove interventi qualificati e mirati di politica culturale, educativa, economica e sociale per un proficuo dialogo tra generazioni per la generazioni e per la crescita morale delle nuove generazioni; tutela gli anziani e i disabili e garantisce loro una esistenza libera e dignitosa; persegue l’obiettivo di assicurare a tutti il diritto all’abitazione; contrasta la povertà e l’esclusione sociale.

Le politiche di pari opportunità sono ampiamente definite: la Regione riconosce e valorizza la differenza di genere e promuove l’uguaglianza dei diritti, garantisce le pari opportunità fra uomini e donne.

La tutela dei diritti

Viene affermato che la Regione è impegnata al rispetto della promozione dei diritti dei cittadini previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, attraverso la legislazione, l’amministrazione e le altre forme di tutela indicate dallo Statuto; garantisce i diritti degli utenti.

A tale riguardo è altresì istituito l’Ufficio del difensore civico, da intendere quale autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini.

Inoltre viene istituito l’osservatorio dei diritti con la finalità di verificare costantemente e periodicamente l’attività e lo stato di attuazione delle iniziative previste dallo Statuto.

La partecipazione e la sussidiarietà

La Regione, per ciò che concerne il principio della sussidiarietà orizzontale, sostiene e valorizza l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e la realizzazione dei diritti e della solidarietà sociale.

Inoltre la Regione riconosce il ruolo delle autonomie funzionali e professionali, delle forze sociali e dell’associazionismo; riconosce il ruolo e le funzioni delle Organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori.

BASILICATA

Principi generali

Viene premesso che la Basilicata è Regione autonoma entro la Repubblica italiana una e indivisibile, rappresenta la popolazione della Basilicata e considera l’intangibilità territoriale e l’unità territoriale delle comunità lucane come suo fine.

La Regione assume come fondanti i valori derivanti dal proprio patrimonio spirituale e religioso e dalle lotte civili e sociali dei Lucani.

Fonda la propria azione sui principi della Costituzione della Repubblica italiana, della Dichiarazione universale dei diritti umani, del presente Statuto, nonché del rispetto e della tutela dell’ecosistema.

Tutela gli interessi di tutti i Lucani e di chiunque risiede, vive ed opera nel suo territorio, tutela e valorizza le identità, le vocazioni e le caratteristiche dello stesso territorio, con la partecipazione dei Comuni e degli enti di area vasta.

Tutela dei diritti

La Regione tutela gli interessi di tutti i Lucani e di chiunque risiede, vive ed opera nel suo territorio, tutela e valorizza le identità, le vocazioni e le caratteristiche dello stesso territorio, con la partecipazione dei Comuni e degli enti di area vasta.

Riconosce la persona come centro di valore, soggetto di diritti e doveri senza distinzione alcuna e considera l’identità personale di ogni individuo come una qualità assoluta, unica e irripetibile.

Concorre alla tutela dei diritti della persona e opera per superare le discriminazioni legate ad ogni aspetto della condizione umana e sociale.

Nell’ambito delle sue attribuzioni, e nei limiti delle risorse disponibili, svolge e sostiene iniziative rivolte: a) ad assicurare il diritto alla salute e all’assistenza, promuovendo un regime di protezione sociale e l’accesso al sistema sanitario; b) ad intervenire a favore delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause, anche temporanee, che ne determinano la diseguaglianza e l’esclusione sociale, riconoscendo e sostenendo il ruolo del terzo settore; c) a favorire l’accesso all’abitazione; d) a curare i diritti dei bambini e degli adolescenti, favorendo il godimento dei diritti di cittadinanza delle giovani generazioni e facendosi garante della loro partecipazione alla vita della comunità regionale; e) a tutelare i diritti delle persone anziane come risorsa e memoria umana, storica e culturale della comunità regionale, intervenendo per rimuovere situazioni di disagio, difficoltà ed esclusione; f) ad assicurare il rispetto dei diritti delle persone con disabilità e favorirne la piena partecipazione alla vita della comunità regionale, l’autonomia, l’inclusione sociale e l’inserimento nelle attività professionali e produttive; g) a mantenere e consolidare i legami con le comunità di emigrati dalla Basilicata; h) a riconoscere e promuovere i diritti dei detenuti, degli immigrati, degli apolidi, dei profughi e dei rifugiati anche per favorirne l’effettiva integrazione; i) ad attivare politiche di conciliazione tra tempi della vita e del lavoro.

La Regione rifiuta ogni forma di violenza e discriminazione, opera per prevenirne e rimuoverne le cause ed assicura la protezione e l’assistenza alle vittime.

Riconosce, tutela e valorizza lo specifico ruolo sociale della famiglia; tutela la maternità e l’infanzia.

Il Difensore civico regionale è autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei diritti delle persone fisiche e giuridiche, e concorre ad assicurare la tutela dei diritti nei procedimenti di competenza dell’amministrazione regionale e degli enti, agenzie e società dipendenti dalla Regione, promuovendo il rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa; promuove, altresì, l’attuazione dei diritti e degli interessi dei minori e delle persone in stato di detenzione.

È istituito con legge, presso il Consiglio regionale della Basilicata, il Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza.

La Regione valorizza la rappresentanza dei due generi e promuove il diritto alle pari opportunità e rimuove ogni discriminazione che impedisce la parità delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale, politica, economica e in materia di lavoro; promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive; opera per prevenire e contrastare tutte le forme di discriminazione sessuale, le molestie e ogni altra forma di abuso nella vita privata, nella società e nei luoghi di lavoro.

La Regione istituisce, con legge, l’organismo di parità e pari opportunità.

La Regione riconosce il diritto di uomini e donne ad un lavoro libero e capace di garantire una vita dignitosa; opera affinché il lavoro sia accessibile e corrispondente alle aspettative professionali di ciascun individuo.

La Regione promuove la piena occupazione. Attua i principi della sicurezza nel lavoro ed assicura la formazione professionale. Promuove l’elevazione sociale dei soggetti e delle categorie svantaggiate.

La Regione opera per la tutela dei diritti e delle condizioni di vita dei Lucani nel mondo e dei cittadini esteri immigrati in Basilicata e concorre, nell’ambito degli impegni di politica economica e sociale, alla soluzione dei problemi inerenti l’emigrazione e l’immigrazione.

La Regione concorre a tutelare i diritti dei consumatori e favorisce la correttezza dell’informazione, la sicurezza e la qualità dei prodotti, anche con marchi regionali di qualità.

La Regione, apprezzando i principi contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti degli animali, favorisce una cultura per il rispetto degli animali e contro ogni forma di maltrattamento e di atti crudeli.

Partecipazione e sussidiarietà

La Regione ravvisa nella partecipazione democratica il momento fondamentale per la determinazione della politica regionale.

Seguono le modalità per l’ esercizio medesmo: il diritto di petizione; l’iniziativa legislativa popolare; l ’istruttoria pubblica nei procedimenti riguardanti la formazione di atti amministrativi di programmazione o di carattere generale, l’adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica; il referendum abrogativo; il referendum consultivo.

La sussidiarietà è principio ispiratore dell’azione politica e amministrativa della Regione.

Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, esercita esclusivamente le funzioni amministrative che richiedono un esercizio unitario; conferisce funzioni amministrative, nelle materie di propria competenza, ai Comuni, singoli o associati, e agli enti di area vasta, in modo da realizzare livelli ottimali di esercizio ed assicurare la leale collaborazione tra le diverse istituzioni.

La Regione favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. A tal fine, incentiva la diffusione dell’associazionismo e, in particolare, la costituzione e l’attività delle associazioni di volontariato riconoscendone la funzione sociale.

Favorisce, altresì, l’apporto delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), impegnate a migliorare la qualità della vita, ad accrescere le relazioni umane, a superare l’emarginazione e a favorire la partecipazione civile e culturale

CALABRIA

Principi e finalità

E preliminarmente affermato che la Regione concorre a dare attuazione ai principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica italiana, una ed indivisibile, informando il proprio ordinamento ai principi di libertà, democrazia, uguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza.

In relazione al crescente ruolo che ha nella società e nelle istituzioni, è specificato il sostegno della famiglia, orientando a tal fine le politiche sociali economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi.

Il perseguimento delle pari opportunità è indicato nel ruolo della Regione a rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, economica e culturale, nonché la promozione della parità di accesso tra gli uomini e le donne alle cariche elettive.

Ulteriori indicazioni che vanno nella direzione di costruire un adeguato sistema di politiche sociali integrate sono ravvisabili nei seguenti principi:

  • Il pieno rispetto dei diritti della persona umana e l’effettivo godimento dei diritto sociali degli immigrati, dei profughi, dei rifugiati e degli apolidi;

  • La realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi, anche favorendo l’associazionismo e le attività di volontariato, volto a garantire i diritto alla sicurezza sociale, al studio, alla salute dei cittadini, con specifica attenzione alle persone che vivono situazioni di disagio, operando per assicurare in ogni comunità del territorio regionale i livelli essenziali dei servizi.

Tutela dei diritti

Nel contesto della definizione degli obiettivi, il primo richiamo è all’art. 3 della Costituzione, con l’effettiva tutela e il pieno esercizio, per tutti, di diritti ed interessi riconosciuti dalla Costituzione, operando per il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Di particolare rilievo l’impegno a riconoscere i diritti della fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza e il disagio.

La partecipazione e la sussidiarietà

È sancito l’impegno a promuovere e valorizzare l’autonoma iniziativa delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali di cittadini singoli o associati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di soddisfacimento dei diritti e di realizzazione della solidarietà sociale. nonché il riconoscimento delle formazioni sociali, culturali ed economiche e politiche quali nelle quali di esprime la personalità umana, promuovendo il libero svolgimento delle loro funzioni ed attività.

La legge stabilisce procedure e criteri idonei per rendere effettiva la partecipazione.

CAMPANIA

Principi generali

La Campania è Regione autonoma nell’unità e indivisibilità della Repubblica italiana e nel quadro dei principi di adesione all’Unione europea.

Esercita i suoi poteri e le sue funzioni sulla base dei principi contenuti nella Costituzione repubblicana nata dalla resistenza e nel presente statuto, nel rispetto dell’ordinamento comunitario e internazionale.

La Regione ispira la propria azione ai principi della democrazia, dello stato di diritto e della centralità della persona umana, favorendo e garantendo i principi di uguaglianza, solidarietà, libertà, giustizia sociale e pari opportunità tra donne e uomini, salvaguardando la dignità personale e i diritti umani ed esercitando un sostegno operoso alla ricerca della pace nel mondo.

Le politiche sociali sono individuate in atti di impegno molto significativi: la Regione, infatti, garantisce l’attuazione e controlla il rispetto dei principi di uguaglianza, di opportunità e di non discriminazione per donne e uomini in materia di occupazione, di lavoro, di formazione e di attività di cura; promuove l’elevazione sociale dei soggetti e delle categorie svantaggiate; favorisce ed incentiva l’inserimento dei disabili nella società e nel lavoro; tutela la maternità, il lavoro di cura; l’accrescimento per ogni persona delle opportunità e delle garanzie di libertà nella elaborazione del proprio progetto di vita, in base alle proprie possibilità e preferenze nei contesti liberamente scelti e intersoggettivamente condivisi; tutela il diritto di ogni persona alla propria integrità fisica e psichica;

Le azioni della Regione inoltre sono volte a favorire: il diritto dei bambini alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere; la realizzazione di un sistema regionale integrato di attività a servizio dei diritti sociali, anche in collegamento con iniziative dei cittadini singoli e associati, che deve garantire a tutti e ad uguali condizioni un elevato livello delle prestazioni concernenti i diritti sociali; la tutela della salute nella definizione e attuazione di politiche tese a garantire un livello elevato di protezione; l’inserimento e l’apporto alla vita sociale dei diversamente abili; il riconoscimento e il sostegno alla famiglia, fondata sul matrimonio ed alle unioni familiari, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi; rispetto dei diritti della persona umana e il godimento dei diritti sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati e degli apolidi; la tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute, internate, recluse.

Nel contesto delle finalità generali, viene altresì specificato l’impegno della Regione a perseguire le politiche di pari opportunità e rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena parità delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale, economica e politica.

Tutela dei diritti

E’ istituito il Difensore civico regionale, nell’ambito del quale sono costituiti: l’osservatorio per l’infanzia e l’adolescenza, al fine di garantire la piena attuazione dei diritti individuali e degli interessi collettivi dei minori; l’osservatorio sulla detenzione, che ha lo scopo della raccolta, lo studio, l’elaborazione dei dati relativi alla condizione delle persone ristrette.

La partecipazione e la sussidiarietà

La Regione garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini e le cittadine, delle associazioni intermedie e delle istituzioni territoriali alla determinazione ed attuazione dell’indirizzo politico regionale.

E’ altresì affermato il riconoscimento e la valorizzazione delle attività associative svolte in ambito sociale, culturale, economico e politico.

La Regione, i comuni, le città metropolitane e le comunità montane favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

EMILIA ROMAGNA

Principi e finalità

Nel preambolo è affermato che la Regione si fonda: sui valori della Resistenza al nazismo e al fascismo; sugli ideali di libertà e unità nazionale del Risorgimento; sui principi e sui diritti sanciti dalla Costituzione italiana e dall’Unione europea.

La Regione opera per affermare: i valori universali di libertà, eguaglianza e democrazia; rifiuto del totalitarismo; giustizia sociale e solidarietà con gli altri popoli del mondo e con le future generazioni; il riconoscimento della pari dignità sociale della persona, senza alcuna discriminazione per ragioni di genere, di condizioni economiche, sociali e personali, di età, di etnia, di religione, di opinioni politiche, di orientamento sessuale;

Nell’ambito della individuazione degli obiettivi le politiche sociali sono affrontate in generale, senza specificazioni particolari riferite ad aree di intervento.

In particolare gli obiettivi più importanti sono: attuazione del principio di uguaglianza, pari dignità delle persone e il superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale e territoriale che ne impediscono l’effettiva realizzazione, attuando efficaci politiche di giustizia sociale, distributiva, fiscale e di programmazione territoriale; il rispetto della persona, della sua libertà, della sua integrità fisica e mentale e del suo sviluppo; il godimento dei diritti sociali degli immigrati degli stranieri profughi rifugiati ed apolidi assicurando il diritto di voto degli immigrati residenti.

La Regione opera per: rimuovere gli ostacoli che limitano o impediscono le pari opportunità e ad una vita dignitosa; promuovere la coesione sociale mediamente forme di confronto preventivo di concertazione, di programmazione negoziata e di partecipazione che consentano un elevato livello di democrazia economica e sociale.

Le politiche sociali sono connesse ai principi di fondo che tracciano le linee di intervento portate avanti dalla Regione.

Infatti è in via preliminare affermato che la Regione tutela il benessere della persona e la sua autonomia formativa e culturale, inquadrando in tal modo in termini generali la stessa finalità delle politiche di welfare.

Le linee di intervento individuate, fra le altre, sono: il rafforzamento di un sistema universalistico, accessibile ed equo di prevenzione, tutela della salute e sicurezza sociale che garantisca il pieno godimento dei diritti e dei servizi sociali e sanitari; la tutela, in ogni sua forma, della persona con disabilità, orientando a tal fine le politiche e i servizi regionali; il superamento di ogni forma di disagio sociale e personale, operando per rimuoverne le cause; la promozione e la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza.

Le politiche di pari opportunità sono individuabili nell’ obiettivo del perseguimento della parità giuridica, sociale ed economica fra uomini e donne e la rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione di tale principio, compreso l’accesso alle cariche elettive, ai sensi dell’art. 51 e 117 della Costituzione.

Tutela dei diritti

E’ istituito il difensore civico, organo autonomo e indipendente della Regione, cui viene riconosciuta una propria autonomia finanziaria ed organizzativa; esso è posto a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini nonché delle formazioni sociali che esprimono interessi collettivi e diffusi.

Inoltre è istituto il Garante regionale per l’infanzia e per l’adolescenza, al fine di garantire la piena attuazione dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori.

La partecipazione e la sussidiarietà

La Regione riconosce e favorisce, nel rispetto della loro autonomia, forme democratiche di associazionismo e di autogestione ed assicura alle organizzazioni che esprimono interessi diffusi e collettivi il diritto di fare conoscere e scambiare pubblicamente le loro opinioni e valutazioni sulle materie di competenza regionale, mediante appropriati meccanismi di consultazione

La Regione, nell’ambito delle funzioni legislativa, d’indirizzo, programmazione e controllo, in attuazione del principio di sussidiarietà previsto dall’art. 118 della Costituzione, riconosce e valorizza: l’autonoma iniziativa delle persone, singole o associate, per lo svolgimento di attività di interesse generale e di rilevanza sociale, nel quadro dello sviluppo civile e socio-economico della Regione, assicurando il carattere universalistico del sistema di garanzie sociali; la funzione delle formazioni sociali attraverso le quali si esprime e si sviluppa la dignità della persona e, in questo quadro, lo specifico ruolo sociale proprio della famiglia, promuovendo le condizioni per il suo efficace svolgimento.

Inoltre la Regione valorizza le forme di associazione e di autotutela dei cittadini e, a tal fine, opera per: favorire forme di democrazia partecipata alle scelte delle istituzioni regionali e locali, garantendo adeguate modalità di informazione e di consultazione; garantire alle associazioni ed organizzazioni della regione pari opportunità nel rappresentare i vari interessi durante il procedimento normativo.

LAZIO

Principi generali e finalità

Sono indicati in via preliminare i diritti e valori fondamentali che afferiscono al riconoscimento di diritti fondamentali quali indicati nei principi della Dichiarazione universale dei diritti umani.

In particolare la Regione riconosce il primato della persona alla vita; tutela i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; tutela il diritto degli anziani ad un’esistenza dignitosa e indipendente nell’ambito familiare e sociale; garantisce l’eguaglianza di ogni componente della comunità laziale nell’esercizio dei diritti civili, sociali economici e politici sanciti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; riconosce il diritto al lavoro di ogni persona.

Ulteriori affermazioni sono quelle che attengono al principio della solidarietà, e alla tutela delle fasce più deboli della popolazione; è altresì specificato che la Regione collabora con la Chiesa cattolica nonché con le altre confessioni religiose con le quali lo Stato stipula intese.

Fra gli obiettivi prioritari sono indicati: la salvaguardia della salute, la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, la disponibilità abitativa, la mobilità, la diffusione dell’istruzione e della cultura.

A fronte dei suddetti principi, nello Statuto sono indicate azioni specifiche volte a tradurre concretamente in azioni di governo i fini di sviluppo civile e sociale.

In particolare è disposto, fra l’altro, che la Regione promuove ogni iniziativa per garantire ai bambini la protezione e le cure necessarie per il loro benessere; riconosce i diritti della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio e la sostiene nell’adempimento della sua funzione sociale; favorisce l’integrazione degli stranieri; garantisce adeguati livelli dei servizi pubblici; opera per realizzare un sistema integrato di interventi e servizi di prevenzione, cura e assistenza socio-sanitaria adeguato alle esigenze della popolazione e informato al principio del pieno rispetto della dignità della persona e, in particolare dei minori, anziani, disabili; persegue una politica abitativa; agevola e sostiene le iniziative e le attività di utilità sociale poste in essere da associazioni e da organizzazioni non lucrative di solidarietà e di volontariato.

Per ciò che concerne le pari opportunità la Regione afferma il proprio impegno a rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piana parità delle donne e degli uomini;

Tutela dei diritti

E’ istituito il Difensore civico regionale, quale organo indipendente della Regione, a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini.

La partecipazione e la sussidiarietà

Fra i principi è indicato l’impegno della Regione a promuovere i valori della democrazia, della partecipazione e del pluralismo.

La sussidiarietà orizzontale è implicitamente affermata, ove è disposto che la Regione agevola e sostiene le iniziative e le iniziative e le attività di utilità sociale poste in essere da associazioni e da organizzazioni non lucrative di solidarietà e di volontariato.

LIGURIA

Principi generali

La Liguria, Regione autonoma della Repubblica italiana una ed indivisibile, secondo i principi fissati nella Costituzione e nello Statuto: è espressione della comunità regionale; la rappresenta; ne sostiene lo sviluppo; promuove la realizzazione della persona.

Viene altresì specificato che la Regione ispira il proprio ordinamento e informa la propria azione ai principi di: libertà; democrazia; uguaglianza; sussidiarietà; pluralismo; pace; giustizia; solidarietà.

Inoltre la Regione partecipa attivamente al processo di trasformazione dello Stato in senso federale richiedendo forme e condizioni particolari di autonomia, sulla base delle proprie vocazioni e delle proprie risorse, in particolare valorizzando il ruolo del sistema dei porti liguri anche nel perseguire obiettivi di sussidiarietà fiscale.

Vi sono di seguito indicazioni specifiche che attengono allo svolgimento delle politiche sociali.

Infatti viene affermato che la Regione: tutela la persona e sostiene la famiglia rimuovendo gli ostacoli che ne limitano il pieno sviluppo; tutela il diritto alla salute e garantisce un efficace sistema di protezione sociale; opera per superare le disuguaglianze sociali; persegue l’integrazione degli immigrati residenti nel proprio territorio, operando per assicurare loro il godimento dei diritti sociali e civili.

La politica delle pari opportunità è indicata come impegno specifico: infatti la Regione assicura, con azioni positive, le pari opportunità in ogni campo, sulla base dei principi di pari diritti e pari trattamento tra le donne e gli uomini

Tutela dei diritti

E’ istituito il Difensore civico intesa come un’autorità indipendente di garanzia.

La partecipazione e la sussidiarietà

E’ specificato che la Regione: mediante apposite leggi, riconosce e promuove la partecipazione dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati; valorizza e favorisce gli apporti propositivi alle iniziative regionali e il coinvolgimento dei cittadini per l’indicazione dei candidati nella consultazione elettorale regionale; al fine di rendere effettivo il diritto di partecipazione, assicura la massima informazione sulla propria attività.

Per ciò che concerne il principio della sussidiarietà orizzontale, la Regione riconosce e sostiene l’autonoma iniziativa de i cittadini e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale.

LOMBARDIA

La Lombardia è Regione autonoma della Repubblica italiana in armonia con la Costituzione e secondo i principi dello Statuto. Esprime e promuove in modo unitario gli interessi delle comunità che insistono sul suo territorio, nel rispetto dei principi dello stato di diritto, democratico e sociale.

Riconosce la persona umana come fondamento della comunità regionale e ispira ogni azione al riconoscimento e al rispetto della sua dignità mediante la tutela e la promozione dei diritti fondamentali e inalienabili dell’uomo.

Promuove la libertà dei singoli e delle comunità, il soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni materiali e spirituali, individuali e collettivi, e opera per il superamento delle discriminazioni e delle disuguaglianze civili, economiche e sociali.

Per ciò che concerne le politiche sociali è specificato che la Regione attua tutte le azioni positive a favore del diritto alla vita in ogni sua fase; tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli, alla funzione educativa e alla cura delle persone anziane; sostiene il lavoro, in tutte le sue forme e modalità, come espressione della persona; opera perché il diritto al lavoro si realizzi in condizioni di stabilità, sicurezza, equa retribuzione, mansioni adeguate al livello di studio, di competenza e di esperienza possedute.

Particolarmente evidenziato è il riconoscimento nella Chiesa cattolica e nelle altre confessioni religiose, riconosciute dall’ordinamento, e le formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell’individuo e orienta la sua azione alla cooperazione con queste, per la promozione della dignità umana e il bene della comunità regionale; promuove le condizioni per rendere effettiva la libertà religiosa, di pensiero, di parola, di insegnamento, di educazione, di ricerca, nonché l’accesso ai mezzi di comunicazione; persegue, sulla base delle sue tradizioni cristiane e civili, promuove, nel rispetto delle diverse culture, etnie e religioni, politiche di piena integrazione nella società lombarda degli stranieri residenti, in osservanza delle norme statali e comunitarie; riconosce il valore e la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di lucro e adotta le misure idonee a promuoverne lo sviluppo; promuove le iniziative necessarie a rendere effettivo il diritto alla sicurezza dei cittadini; promuove azioni per rendere effettivi i diritti delle persone in condizioni di disabilità.

Tutela dei diritti

E’ istituito il Difensore civico intesa come un’autorità indipendente di garanzia.

La partecipazione e la sussidiarietà

La regione garantisce la partecipazione dei singoli cittadini, delle formazioni sociali ed economiche e degli enti locali all’organizzazione politica, economica e sociale della Regione, per rendere effettivi l’esercizio dei diritti e l’adempimento dei doveri.

Promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, e il partenariato con le forze sociali ed economiche per la formazione delle politiche e per l’esercizio delle funzioni legislative e amministrative;

Promuove processi partecipativi valorizzando le iniziative autonome, quelle dei soggetti sociali organizzati e quelle delle competenze diffuse nella comunità regionale.

La solidarietà interregionale

La Lombardia è l’unica Regione che ha inserito nel proprio statuto, all’art. 7, l’impegno, compatibilmente con le sue finalità primarie e nel rispetto degli interessi essenziali dei propri cittadini, a concorrere al superamento degli squilibri territoriali, economici, sociali e culturali esistenti nelle varie aree del Paese e all’affermazione delle loro rispettive autonomie, in osservanza dei principi di responsabilità e trasparenza.

MARCHE

Principi generali

Viene preliminarmente affermato che le Marche sono una Regione autonoma entro l’unità della Repubblica italiana e nell’ambito dell’Unione europea. Funzioni e poteri propri sono esercitati nel rispetto della Costituzione.

Per ciò che concerne in particolare le politiche sociali, viene disposto che la Regione: si impegna ad assicurare le condizioni per il diritto al lavoro delle proprie cittadine e dei propri cittadini e di quelli provenienti da altre parti del mondo; concorre a rimuovere le cause dell’emarginazione e promuove la realizzazione sociale; riconosce il valore storico, sociale ed economico della famiglia e concorre a garantire l’esercizio più ampio dei diritti e dei doveri familiari, anche promuovendo le responsabilità genitoriali.

A tal fine adotta le più opportune politiche di sostegno alle giovani coppie e alle famiglie socialmente svantaggiate, con particolare riguardo a quelle numerose, a quelle monoparentali e a quelle con componenti disabili o invalidi; .promuove i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani nell’ambito della comunità, anche attraverso il sostegno dei centri di aggregazione che abbiano finalità educative e sociali.

Nel prosieguo delle affermazioni di principio, è specificato altresì che la Regione si impegna a rendere effettivo il diritto costituzionale alla salute; assume iniziative volte a garantire, in particolare, la tutela della maternità, dell’infanzia, degli anziani e delle persone disabili.

Per ciò che concerne il perseguimento delle pari opportunità, è affermato che la Regione valorizza la differenza di genere in ogni campo di attività operando al fine di garantire condizioni di effettiva parità tra donne ed uomini.

Tutela dei diritti

La Regione, al fine di assicurare la tutela dei diritti e degli interessi delle cittadine e dei cittadini, dei residenti e delle formazioni sociali, nei riguardi dei loro rapporti con l’amministrazione regionale, istituisce l’ufficio del Difensore regionale con sede presso il Consiglio regionale.

Inoltre la Regione istituisce l’ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, con sede presso il Consiglio regionale, al fine di garantire la piena attuazione dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori.

La partecipazione e la sussidiarietà

La Regione garantisce la più ampia partecipazione delle forze sociali all’esercizio dell’attività legislativa e amministrativa; valorizza le autonomie funzionali e ne favorisce la partecipazione alla propria attività.

La Regione predispone gli strumenti necessari per consentire la partecipazione delle cittadine e dei cittadini, delle loro formazioni politiche, sociali, economiche e delle autonomie funzionali ai processi decisionali.

La Regione può istituire altresì con legge organismi di partecipazione mediante i quali le formazioni sociali ed altri soggetti rilevanti in ambito regionale esprimono pareri in ordine alle attività di competenza regionale.

Inoltre la Regione favorisce, sulla base del principio di sussidiarietà, l’iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento delle attività di interesse generale.

MOLISE

Principi generali

Il Molise è Regione autonoma nell’unità e indivisibilità della Repubblica italiana e nell’ambito dell’Unione europea. Esercita funzioni e poteri propri secondo i principi fissati nella Costituzione.

La Regione si fonda sui valori della democrazia repubblicana, dei diritti dell’uomo e dello sviluppo sostenibile.

Si ispira ai principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di sussidiarietà e si adopera per il radicamento nelle coscienze del valore universale della pace. Riconosce i valori delle sue tradizioni cristiane e civili.

Nello specifico delle politiche sociali, la Regione assicura la tutela della salute e la promozione di un adeguato sistema di protezione sociale, con particolare riguardo: a sistemi di tutela della salute e di sicurezza sociale che favoriscano la prevenzione della malattia e del disagio, nonché il diritto dei diversamente abili e degli anziani ad una migliore qualità della vita; ai problemi dell’infanzia e dei soggetti deboli; al riconoscimento ed alla valorizzazione della famiglia come definita dalla Costituzione, in particolare mediante adeguate misure di sostegno alla funzione educativa e di cura dei figli e degli anziani; al riconoscimento del valore umano, sociale e culturale dell’immigrazione e al pieno inserimento nella comunità regionale dei migranti; alla promozione della pratica sportiva quale fattore di aggregazione sociale e di qualità della vita.

Inoltre la Regione opera per attuare la piena parità tra uomini e donne nella vita sociale, culturale ed economica.

Tutela dei diritti

La Regione opera per il pieno rispetto del sistema di garanzie dei cittadini, secondo i principi su cui si fonda lo stato di diritto.
Promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

Partecipazione e sussidiarietà

La Regione riconosce il ruolo delle formazioni sociali riconosciute e delle comunità religiose per lo sviluppo della personalità dell’individuo.

Si spira ai principi della sussidiarietà, della differenziazione e dell’adeguatezza, anche mediante l’incentivazione della gestione associata di funzioni tra gli enti locali;
alla promozione ed alla salvaguardia della cooperazione, dell’associazionismo e del volontariato quali strumenti di democrazia economica e di esercizio della solidarietà; al sostegno dell’autonoma iniziativa dei cittadini singoli ed associati per lo svolgimento di attività di interesse generale; al riconoscimento ed alla valorizzazione della partecipazione delle autonomie funzionali al sistema regionale delle autonomie, nei limiti dei rispettivi fini istituzionali, promuovendo forme di collaborazione della Regione e degli enti locali con le istituzioni scolastiche, con l’università e

con le camere di commercio.

PIEMONTE

Principi generali

Il Piemonte viene definita Regione autonoma nell’unità e indivisibilità della Repubblica italiana, nel quadro dei principi dell’Unione europea, che si ispira ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, proclamando la sua fedeltà alla Carta costituzionale fondata sui valori propri della Liberazione e della democrazia riconquistata dal nostro Paese.

Inoltre la Regione, riafferma il proprio impegno e la propria vocazione alla libertà, alla democrazia, alla tolleranza, all’uguaglianza, alla solidarietà e alla partecipazione, coerentemente al rispetto della dignità della persona umana e dei valori delle sue Comunità; persegue per la sua storia multiculturale e religiosa, per il suo patrimonio spirituale e morale proprio sia della cultura cristiana sia di quella laica e liberale, nel rispetto della laicità delle Istituzioni, le finalità politiche e sociali atte a garantire il pluralismo in tutte le sue manifestazioni; opera a favore delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza sociale; riconoscendo e sostenendo il ruolo della famiglia.

Sono affermate le linee di intervento per la realizzazione delle politiche sociali, ed è specificato che la Regione: promuove e tutela il diritto alla salute delle persone e della comunità; organizza gli strumenti più efficaci per tutelare la salute e garantire la qualità degli ambienti di vita e di lavoro.

Nel quadro della indicazione delle politiche sociali è affermato che la Regione riconosce e promuove il diritto all’abitazione. Particolare attenzione è riservata alla definizione dei Diritti sociali; infatti è specificato che la Regione: riconosce e promuove i diritti di tutti e, in particolare, delle fasce più deboli della popolazione e promuove il rispetto di tutti i diritti riconosciuti dall’ordinamento agli immigrati, agli apolidi, ai profughi e ai rifugiati; tutela, in particolare, l’infanzia, i minori, gli anziani e i diversamente abili e si adopera per una loro esistenza libera e dignitosa; opera per rimuovere le cause che determinano le disuguaglianze e il disagio.

Per ciò che concerne le Pari opportunità, la Regione garantisce le pari opportunità tra donne e uomini e opera per rimuovere, con apposite leggi e provvedimenti, ogni ostacolo che impedisce la piena parità nella vita sociale, politica, culturale ed economica;. assicura uguali condizioni di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive nonché negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta regionale.

Tutela dei diritti

L’Ufficio del Difensore civico regionale è autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini. Riferisce annualmente al Consiglio regionale.

Partecipazione e la sussidiarietà

La Regione riconosce che la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa e al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica e per la salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di libertà di tutti i cittadini.

Valorizza il costituirsi di ogni associazione che intende concorrere con metodo democratico alla vita della Regione e in particolare sostiene le iniziative per la realizzazione dei diritti e favorisce le forme di solidarietà sociale, l’associazionismo e il volontariato, assicurandone la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali.

Favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e valorizza le forme di cooperazione, a carattere di mutualità e senza fini speculativi, di solidarietà sociale, l’associazionismo e il volontariato, assicurandone la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali.

PUGLIA

Principi e finalità

Viene premesso che la Puglia è Regione autonoma fondata sul rispetto della dignità, dei diritti, delle libertà della persona umana e sui valori che hanno informato quanti si sono battuti per la Liberazione e per la riconquista della democrazia nel nostro Paese.

Nello Statuto sono indicati con puntualità gli impegni della Regione a favorire l’autogoverno dei suoi abitanti e perseguire il benessere e la sicurezza ispirandosi ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Costituzione italiana.

Di particolare rilievo l’assunto in base al quale la Regione riconosce nella pace, nella solidarietà e nell’accoglienza, nello sviluppo umano e nella tutela delle differenze, anche di genere, altrettanti diritti fondamentali dei popoli e della persona, con particolare riferimento ai soggetti più deboli, agli immigrati, ai soggetti diversamente abili, nonché a promuovere e tutelare la qualità della vita dei cittadini, con particolare attenzione alle condizioni dei diversamente abili, garantisce la sicurezza sociale e il diritto alla salute e all’assistenza.

Il perseguimento delle pari opportunità è sancita nella attività volta a garantire in ogni campo dell’attività politica, sociale, familiare, scolastica, professionale e lavorativa il principio della parità tra i sessi.

La tutela dei diritti

E’ precisato l’impegno della Regione a tutelare l’infanzia e i diritti dei minori, degli anziani e della famiglia con interventi e misure di sostegno alle giovani coppie e ai nuclei familiari socialmente svantaggiati.

Oltre che nel contesto dei principi generali, quindi, viene ad essere rilevante il riconoscimento pieno di diritti che vanno tutelati adeguatamente.

E’ previsto, fra le autorità di garanzia, l’Ufficio di difesa civica.

Sono indicate specifiche modalità e impegni della Regione, in cui sono coniugati sia principi di fondo che concrete azioni.

Il principio della sussidiarietà orizzontale è sancito dall’ azione volta a favorire nel rispetto della loro autonomia le formazioni sociali, garantendo forme di coinvolgimento nelle proprie scelte agli enti locali, alle autonomie funzionali, alle formazioni sociali e ai soggetti portatori di interessi diffusi. forme democratiche di associazionismo e di autogestione.

Nel contesto dei principi è altresì affermato quello della sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine e come integrazione costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato e dirette all’interesse generale e alla tutela pubblica dei diritti universali.

TOSCANA

Principi generali e finalità

Viene in premessa affermato che la Regione rappresenta la comunità regionale ed esercita e valorizza la propria autonomia costituzionale nell’unità e indivisibilità della Repubblica italiana, sorta dalla Resistenza e nel quadro dei principi di adesione e sostegno all’Unione europea.

Per ciò che concerne le politiche sociali la Regione opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani.

Nell’ ambito delle finalità, sono indicate con puntualità quelle che possono essere definite le linee di intervento che dovranno guidare la Regione.

Infatti è specificato, tra l’altro, che la Regione persegue: il diritto alla salute; il diritto dei minori ad interventi intesi a garantirne la protezione sociale; il diritto delle persone con disabilità e delle persone anziane ad interventi intesi a garantirne la vita indipendente e la cittadinanza attiva; la tutela e la valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio; il riconoscimento delle altre forme di convivenza.

Gli altri aspetti di rilievo sono quelli che afferiscono all’impegno della Regione per la tutela e la promozione dell’associazionismo e del volontariato e l’accoglienza solidale delle persone immigrate;

Per ciò che concerne le pari opportunità è specificato che la Regione persegue il diritto alle pari opportunità fra donne ed uomini e alla valorizzazione della differenza di genere nella vita sociale, culturale, economica e politica, anche favorendo un’adeguata rappresentanza di genere nei livelli istituzionali e di governo e negli enti pubblici.

Tutela dei diritti

Viene istituito il difensore civico che garantisce a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, svolgendo anche attività di mediazione.

La partecipazione e la sussidiarietà

Nell’ambito dei principi viene introdotta la sussidiarietà sociale ed istituzionale, intendendosi quindi il riconoscimento orizzontale e verticale della stessa sussidiarietà, così come indicata nella Costituzione.

La legge promuove, la partecipazione dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati.

Di rilievo l’assunto riconosciuto nello Statuto che i partiti politici sono strumenti fondamentali della partecipazione.

Nel quadro della ulteriore fase di riconoscimento della partecipazione, per come si esprime nella società civile, è di estremo rilievo l’affermazione del principio di sussidiarietà, in ordine al quale è specificato che la Regione conforma la propria attività al suddetto principio e opera a tal fine per avvicinare nella più ampia misura ai cittadini l’organizzazione della vita sociale e l’esercizio delle funzioni pubbliche.

In tale contesto viene anche sottolineata la ‘sussidiarietà sociale’ intesa quale l’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro aggregazioni per il diretto svolgimento di attività di riconosciuto interesse generale, e che la Regione si propone di favorire.

In particolare è altresì specificato che l’attuazione del principio di sussidiarietà sociale è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo la loro specificità, ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale delle comunità.

A tale riguardo viene istituita la Conferenza permanente delle autonomie sociali.

UMBRIA

Principi generali e finalità

L’Umbria è Regione autonoma, parte costitutiva della Repubblica italiana una ed indivisibile nata dalla Resistenza, ed esercita le proprie funzioni nel rispetto della Costituzione; riconosce il valore dell’unità nazionale espresso nel Risorgimento; opera, nel rispetto della laicità delle istituzioni, per la piena attuazione dei principi della Costituzione e della dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, riconoscendosi in particolare nei valori di libertà, democrazia, uguaglianza, solidarietà e dell’identità nazionale.

Promuove il progresso civile, sociale, culturale ed economico della comunità regionale e favorisce il processo democratico della riforma dello Stato e la piena realizzazione politica e sociale dell’Unione Europea, fondata su principi e valori condivisi.

Seguono ulteriori specificazioni più approfondite su aspetti determinanti, quali l’assunzione di valori fondamentali della propria identità, da trasmettere alle future generazioni: — la cultura della pace, della non violenza e il rispetto dei diritti umani; — la cultura dell’accoglienza, della coesione sociale, delle differenze; — l’integrazione e la cooperazione tra i popoli; — la vocazione europeista; — il pluralismo culturale ed economico; — la qualità del proprio ambiente; — il patrimonio spirituale, fondato sulla storia civile e religiosa dell’Umbria.

La Regione concorre a rimuovere le discriminazioni fondate in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle e l’origine etnica e sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.

La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, culturale e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e il libero esercizio dei diritti inviolabili.

Per ciò che concerne le politiche sociali, la Regione agisce per la tutela delle fasce più deboli della popolazione al fine del superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza ed opera in favore delle persone che si trovano in situazioni, anche temporanee, di svantaggio; assicura il rispetto dei diritti delle persone disabili e ne favorisce la piena partecipazione alla vita della comunità regionale, per garantirne l’autonomia, la libertà di accesso, l’inclusione sociale e l’inserimento nelle attività professionali e produttive; assicura l’attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, favorisce il godimento dei diritti di cittadinanza delle giovani generazioni e si fa garante della loro partecipazione alla vita della comunità regionale; tutela i diritti delle persone anziane come risorsa e memoria umana, storica e culturale della comunità regionale ed interviene per rimuovere situazioni di disagio e difficoltà; riconosce il valore umano, sociale e culturale della immigrazione e favorisce il pieno inserimento nella comunità regionale delle persone immigrate.

In particolare viene affrontato il tema della famiglia, specificando che la Regione riconosce i diritti della famiglia e adotta ogni misura idonea a favorire l’adempimento dei compiti che la Costituzione le affida. Tutela altresì forme di convivenza.

Seguono enunciazioni impegnative e circostanziare sull’ impegno a promuove la salute quale diritto universale e provvede ai compiti di prevenzione, cura e riabilitazione mediante il servizio sanitario regionale, assicurando il coinvolgimento degli utenti, dei cittadini, delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e garantendo la qualità delle prestazioni; nell’attuazione delle politiche sanitarie, ispira la propria azione al principio della centralità e della dignità della persona malata.

Lo sviluppo di un sistema di sicurezza sociale viene propugnato anche al fine di garantire a tutti una migliore qualità della vita.

Tutela dei diritti

La Regione concorre a rimuovere le discriminazioni fondate in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle, l’origine geografica,  etnica e sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, culturale e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e il libero esercizio dei diritti inviolabili.

La Regione agisce per la tutela delle fasce più deboli della popolazione al fine del superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza ed opera in favore delle persone che si trovano in situazioni, anche temporanee, di svantaggio.

La Regione assicura il rispetto dei diritti delle persone con disabilità e ne favorisce la piena partecipazione alla vita della comunità regionale, per garantirne l’autonomia, la libertà di accesso, l’inclusione sociale, la realizzazione di progetti di vita indipendente, la cittadinanza attiva e il pieno inserimento nelle attività professionali e produttive. 

Assicura l’attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, favorisce il godimento dei diritti di cittadinanza delle giovani generazioni e si fa garante della loro partecipazione alla vita della comunità regionale.

Tutela i diritti delle persone anziane come risorsa e memoria umana, storica e culturale della comunità regionale ed interviene per rimuovere situazioni di disagio e difficoltà.

Infine La Regione concorre a tutelare i diritti dei consumatori e favorisce la correttezza dell’informazione, la tracciabilità, la sicurezza, la qualità, la salubrità, la funzionalità e la durabilità dei prodotti.

Partecipazione e sussidiarietà

La Regione, al fine di creare nuovi spazi di democrazia diretta e di inclusione sociale, riconosce e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, all’esercizio delle funzioni legislative, amministrative e di governo degli organi e delle istituzioni regionali.

Viene favorita l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. A tal fine incentiva la diffusione dell’associazionismo ed in particolare la formazione e l’attività delle associazioni di volontariato.

VENETO

In premessa viene puntualizzato che il Veneto è Regione autonoma, in armonia con la Costituzione della Repubblica e con i principi dell’ordinamento dell’Unione europea, costituito dal popolo veneto e dai territori delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

Venezia, città metropolitana, è il capoluogo del Veneto.

Il Veneto, consapevole della storia comune, mantiene i legami con i veneti nel mondo, favorendo la continuità di rapporto e di pensiero e valorizzando gli scambi e i legami con i paesi nei quali vivono.
Viene altresì precisato che l’autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e alle tradizioni della sua storia, e che la Regione salvaguarda e promuove l’identità storica del popolo e della civiltà veneta e concorre alla valorizzazione delle singole comunità, e riconosce e tutela le minoranze presenti nel proprio territorio.

La Regione persegue l’estensione in senso federale delle competenze legislative, regolamentari, amministrative e finanziarie nelle forme previste dalla Costituzione e nel rispetto del principio di

leale collaborazione.

Inoltre la Regione del Veneto opera per la piena affermazione istituzionale, politica e sociale dell’Unione europea.

Persegue le migliori condizioni di vita della comunità veneta, l’affermazione della persona umana e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica.

La Regione, ispirandosi ai principi di civiltà cristiana e alle tradizioni di laicità e di libertà di scienza e pensiero, informa la propria azione ai principi di eguaglianza e di solidarietà nei confronti di ogni persona di qualunque provenienza, cultura e religione; promuove la partecipazione e l’integrazione di ogni persona nei diritti e nei doveri, contrastando pregiudizi e discriminazioni; opera per la realizzazione di una comunità accogliente e solidale.

Tutela dei diritti

La Regione opera per garantire e rendere effettivi i diritti inviolabili, i doveri e le libertà fondamentali dell’uomo, riconosciuti dalla Costituzione e dalle fonti del diritto europeo e internazionale.

La Regione è impegnata a rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei suoi abitanti, impediscono il pieno sviluppo della persona e la partecipazione alla vita sociale ed economica della comunità; opera a favore di tutti coloro che, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, possiedono un particolare legame con il territorio, garantendo comunque ai minori i medesimi diritti.

La Regione, informando la propria azione al principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future: a) garantisce e valorizza il diritto alla vita; b) riconosce e valorizza lo specifico ruolo sociale proprio della famiglia; attiva politiche di conciliazione tra tempi della vita e del lavoro ed adegua l’erogazione dei servizi alla composizione del nucleo familiare; c) riconosce e valorizza le differenze di genere e rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità tra uomo e donna; d) opera per garantire e rendere effettivo il diritto all’istruzione ed alla formazione permanente; e) riconosce la centralità e l’autonomia dell’università e valorizza la ricerca, quali strumenti decisivi per la competitività del sistema economico e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini; a tal fine dispone specifici finanziamenti ad università ed enti di ricerca; f) favorisce il più ampio pluralismo dei mezzi di informazione, anche a carattere locale, come presupposto per l’esercizio della democrazia; g) promuove le iniziative necessarie per rendere effettivo il diritto alla sicurezza dei cittadini, perseguendo il rispetto della legalità e contrastando ogni forma di degrado urbano e sociale; h) riconosce e valorizza la funzione sociale del lavoro e dell’impresa come strumenti di promozione delle persone e delle comunità; opera per garantire e rendere effettivo il diritto al lavoro, perseguendo una occupazione piena, stabile, sicura e regolare, e promuovendo la formazione e la riqualificazione professionale; tutela il lavoro in tutte le sue forme; i) opera per eliminare gli squilibri tra territori, settori, persone e gruppi; l) valorizza l’imprenditorialità e l’iniziativa economica individuale e collettiva; opera per garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e di trasparenza nel mercato; favorisce le forme di cooperazione e, in particolare, quella a mutualità prevalente e sociale; m) assicura il diritto alla salute e all’assistenza, tramite un sistema di servizi sanitari e sociali universalistico, accessibile ed equo; n) ispira il proprio ordinamento legislativo e amministrativo alla tutela e protezione della maternità, dell’infanzia e dell’adolescenza, garantendo, in particolare, i diritti alla famiglia, alle relazioni sociali, allo studio, al gioco, allo sport; o) attiva politiche di promozione alla vita attiva e di assistenza a favore della popolazione anziana, in particolare nelle condizioni di non autosufficienza; p) opera per rendere effettivi i diritti delle persone in condizioni di disabilità, anche sostenendo progetti di vita indipendente.

Partecipazione e sussidiarietà

La Regione promuove la partecipazione ai processi di determinazione delle proprie scelte legislative e amministrative da parte dei cittadini, delle formazioni sociali, degli utenti e delle associazioni che perseguono la tutela di interessi generali.

Allo scopo di rendere effettiva la partecipazione, assicura il diritto di accesso e un’informazione ampia, diffusa, pluralista e neutrale in ordine alla propria attività.

È previsto il referendum abrogativo e consultivo.

La Regione riconosce e valorizza il principio di sussidiarietà, sancito nell’articolo 118 della Costituzione, realizzando le condizioni affinché l’intervento pubblico non sia sostitutivo della libera capacità di autorganizzazione delle persone e delle aggregazioni sociali e si svolga nel rispetto dell’identità e dell’autonomia di ogni soggetto.

La Regione promuove forme di collaborazione con soggetti privati al fine di realizzare interventi ed attività di interesse generale della collettività. Riconosce e favorisce il ruolo del volontariato.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

L’analisi degli Statuti regionali è stata effettuata con riferimento alla individuazione delle politiche sociali e delle azioni ad esse connesse, che sono state individuate sommariamente nei principi generali, nella tutela dei diritti, nella partecipazione e nella sussidiarietà orizzontale.

Una prima osservazione porta a rilevare che, nel contesto delle realtà politiche e del portato storico e culturale che hanno caratterizzato nel corso di oltre cinquanta anni i percorsi regionali, gli Statuti sono la risultante di un complesso lavoro volto da una parte a collegarsi al portato storico-ideale (dichiarazione dei Diritti dell’ Uomo, Carta sociale europea, Costituzione italiana, antifascismo) che hanno caratterizzato e caratterizzano la civiltà attuale, e a puntualizzare dall’altra parte la specificità di ogni singola Regione (pur nel riconoscimento della loro collocazione nell’ unità della Repubblica), nonché la prefigurazione di una specifica identità che, fra l’altro, individua il concetto di laicità (Umbria, Toscana, Veneto) e di rispetto delle tradizioni e dei valori cristiani, più o meno accentuati, quale elemento portante per lo svolgimento dell’azione regionale (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Umbria, Veneto).

A fronte di un chiaro orientamento a definire un quadro di garanzie istituzionali atto a promuovere e sviluppare le politiche sociali, occorre peraltro individuare il quadro di coerenza normativa e operativa che le Regioni hanno portato avanti nel corso di dieci anni circa dai primi Statuti regionali, anche in relazione alla definizione dei livelli essenziali per l’esercizio dei diritti sociali e civili , così come indicati dalla lettera m) dell’art. 117 della Costituzione.

A tale riguardo. fatta salva l’autonomia regionale in senso federale, così come prospettato dalla legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale, è venuto tuttora a mancare l’apporto dello Stato che nella definizione dei livelli essenziali dei diritti sociali e civili avrebbe, se onorato l’impegno, garantito una adeguata funzione di indirizzo e coordinamento che avrebbe orientato le Regioni quanto meno ad individuare problematiche omogenee e non difformi.

La specificazione di impegni solenni nei confronti dei cittadini, per come sono individuati nelle loro caratterizzazioni esistenziali e sociali (bambini, e bambine, adolescenti, minori, persone con disabilità, anziani, fasce deboli della popolazione, immigrati, ecc.) porta a considerare che le Regioni si sono proposte di portare avanti specifiche politiche sociali; particolare riferimento in vari Statuti regionali è rivolto al modo di intendere la famiglia, che, pur considerata uno degli assi portanti delle politiche sociali, viene considerata sia come società naturale fondata sul matrimonio, sia come convivenza (Campania, Umbria, Toscana).

Per ciò che concerne la tutela dei diritti, questi sono in genere considerati sia nei principi generali, sia nella costituzione di appositi istituti, quali il difensore civico, il garante dei diritti dei minori; tali assunti, peraltro, anche se inseriti negli Statuti regionali, sono stati in effetti superati da ulteriori disposizioni legislative che hanno inquadrato il sistema dei “garanti” in più articolate connotazioni (garante dei diritti dei detenuti; garante dei minori, garante delle persone disabili)

Il principio della partecipazione e della sussidiarietà orizzontale, connessa al dettato costituzionale, è comunemente individuata e riconosciuta negli Statuti regionali, e costituisce quindi il riferimento operativo fondamentale nella costruzione dei sistema di welfare, che si fonda su un rapporto organico e funzionale fra le Istituzioni e la società civile, nelle sue espressioni organizzate.

A conclusione del presente saggio, si è ritenuto opportuno completarlo con una analisi dello stato della popolazione e delle nascite relative al 1971 (come eravamo) e al 2024-2025, in base ai dati disponibili (come siamo e, in prospettiva, come saremo.

APPENDICE

ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE A STATUTO ORDINARIO DAL 1921 AL GIUGNO 2025

L’analisi dello stato della popolazione per come era all’ inizio dell’istituzione delle Regioni a Statuto ordinario fa ritenere in via preliminare opportuna una analisi della popolazione a distanza di cinquanta anni dalla loro istituzione (1921) , e indicarne l’andamento nel corso degli anni 1971 e giugno 2025, ossia nel successivi circa cinquantacinque anni.

TABELLA 1

REGIONE

POPOLAZIONE

1921

POPOLAZIONE

1971

VARIAZI0NE

SU 1921

(BASE 100)

POPOLAZIONE AL

GIUGNO 2025

VARIAZI0NE

SU 1921

(BASE 100)

PIEMONTE

3.587.847

4.432.313

123

4.255.254

118

LOMBARDIA

5.204.013

8.543.387

164

10.054.951

193

VENETO

4.091.252

4.123.411

101

4.853.591

118

EMILIA ROMAGNA

3.002.319

3.846.755

128

4.472.050

148

LIGURIA

1.328.004

1.853.578

139

1.510.624

113

CIRCOSCRIZIONE

NORD

17.213.435

22.799.444

132

25.146.470

146

TOSCANA

2.838.346

3.473.097

122

3.660.960

129

MARCHE

1.200.586

1.359.907

113

1.480.639

123

UMBRIA

760.670

775.783

102

851.256

112

LAZIO

1.608.658

4.689.482

291

5.710.385

355

CIRCOSCRIZIONE CENTRO

6.408.260

10.298.269

161

11.703.240

183

ABRUZZO E MOLISE

1.577.154

1.486.501

94

1.554.146

98

CAMPANIA

3.686.509

5.059.348

137

5.565.280

151

PUGLIA

2.340.976

3.582.787

153

3.866.443

165

BASILICATA

492.132

603.064

122

527.450

107

CALABRIA

1.627.117

1.988.064

122

1.828.026

112

CIRCOSCRIZIONE SUD

9.723.888

12.719.751

131

13.341.345

137

TOTALE

33.345.583

45.817.464

137

50.191.055

150

Una prima osservazione porta considerare che nel corso di oltre cinquanta anni la popolazione è cresciuta del 50%, passando da 33.345.483 nel 1921 persone a 50.191.055 nel 2025, con evidenti notevoli differenze di crescita fra le varie Circoscrizioni considerate.

Nella Circoscrizione Nord l’incremento è stato del 46%, ma con la sola Lombardia che ha registrato un eccezionale livello di crescita pari al 93%, e bel superiore alla media, sia della Circoscrizione che del totale delle Regioni nel loro complesso.

L’Emilia Romagna è pressappoco sullo stesso livello della media della circoscrizione (148), ma restanti Regioni (Veneto, Piemonte, Liguria), sono ben al di sotto della media, con incrementi che oscillano fra il 13 3d il 18 per cento.

La Circoscrizione del Centro, nel corso di un secolo, presenta un incremento pari all’83%, ed in tale contesto la Regione Lazio è passata da 1.608.658 abitanti del 1921, attraverso 4.689.482 nel 1971 a 5.710.385, trainata, ovviamente da Roma, con un incremento che ne ha triplicato la consistenza.

Le altre Regioni registrano incrementi più contenuti, e compresi fra il 29% della Toscana, il 23% delle Marche ed il 12% dell’Umbria.

La Circoscrizione del Sud presenta un andamento, nel corso del secolo, caratterizzato da un minore incremento rispetto alle altre circoscrizioni, con il 37% in più, ma con rimarchevoli differenze fra di loro: la Puglia registra il maggiore incremento pari al 65%, seguita dalla Campania con il 51%, la Calabria del 12%, ma in calo rispetto al 1971, la Basilicata, come la Calabria, con leggero aumento del 7%, ma in calo rispetto al 1971.

STATO DELLA POPOLAZIONE PER REGIONI A STATUTO ORDINARIO – ANNI 1971-GIUGNO 2025

La tabella successiva illustra con opportuni approfondimenti di quanto è stato in termini numerici l’effettivo incremento o decremento delle popolazioni regionali considerate, richiamando a riflettere sulle valutazioni in proposito avuto riguardo che si tratta comunque di più di un cinquantennio, e sulle prospettive di sviluppo o di stasi delle singole Regioni, e quindi programmare adeguati interventi volti ad affrontare situazioni critiche.

TABELLA 1

REGIONE

POPOLAZIONE

1971

% SU CIRCOSCRIZIONE

POPOLAZIONE AL

GIUGNO 2025

DIFFERENZA SU 1971

% SU CIRCOSCRIZIONE

VARIAZIONE

PERCENTUALE 1971-2025

PIEMONTE

4.432.313

19,44

4.255.254

-177.059

16,92

-3,99

LOMBARDIA

8.543.387

37,47

10.054.951

+1.511.564

39,98

+17,69

VENETO

4.123.411

18,08

4.853.591

+730.180

19,29

+17,71

EMILIA ROMAGNA

3.846.755

16,87

4.472.050

+625.295

17,78

+12,61

LIGURIA

1.853.578

8,13

1.510.624

-342.954

6.00

-18,51

CIRCOSCRIZIONE

NORD

22.799.444

49,76

25.146.470

+2.347.026

50,10

+10,29

TOSCANA

3.473.097

33,72

3.660.960

+187.063

31,28

+5,40

MARCHE

1.359.907

13,21

1.480.639

+120.732

12,65

+8,87

UMBRIA

775.783

7,53

851.256

+75.473

7,27

+9,7

LAZIO

4.689.482

45,53

5.710.385

+1.021.143

48,79

+21,77

CIRCOSCRIZIONE CENTRO

10.298.269

22,47

11.703.240

+1.404.971

23,31

+13,64

ABRUZZO

1.166.694

9,17

1.266.983

+100.289

9,49

+8,59

MOLISE

319.807

2,51

287.163

-32.644

2,15

-10,27

CAMPANIA

5.059.348

39,77

5.565.280

+505.932

41,71

+9,99

PUGLIA

3.582.787

28,16

3.866.443

+283.656

28,98

+7,91

BASILICATA

603.064

4,74

527.450

-75.614

3,95

-12,54

CALABRIA

1.988.064

15,63

1.828.026

-160-038

13,70

-8.05

CIRCOSCRIZIONE SUD

12.719.751

27,76

13.341.345

+621.594

26,58

+4,88

TOTALE

45.817.464

100,00

50.191.055

+4.373.591

100,00

+9,54

L’ANDAMENTO DELLE NASCITE

Tenuto conto delle condizioni di partenza delle Regioni a far data dal 1971, si è ritenuto opportuno illustrare, oltre allo stato della popolazione nelle singole Regioni, sopra descritte, anche l’andamento delle nascite raffrontando i dati dell’ anno 1971 con quelli disponibili dell’anno 2024 – premettendo che per alcune Regioni, contrassegnate da asterisco, i dati sono riferiti al 2023.

Tale analisi consente di evidenziare come nel corso di oltre cinquanta anni dall’istituzione delle Regioni, si è assistito ad un progressivo, preoccupante, gravissimo, angoscioso calo delle nate e dei nati, che dovrebbero essere le cittadine ed i cittadini dell’Italia futura nei prossimi cinquanta anni, il

che lascia interdetti ed incerti sul futuro della nazione.

Di seguito i commenti.

TABELLA 2

NASCITE PER REGIONI A STATUTO ORDINARIO – ANNI 1971-2024

REGIONE

NASCITE

1971

NASCITE

X

1.000

ABITANTI

% SU

CIRCOSCRIZIONE

NASCITE

2024

NASCITE

X

1.000 ABITANTI

% SU

CIRCOSCRIZIONE

DIFFERENZA SU 1971

PERCENTUALE CALO NASCITE SU 1971

DIFFERENZA SU 1971

NASCITE X

1.000 ABITANTI

PIEMONTE

68.822

15,52

19,70

14.217

3,34

9,66

-54.605

-79,35

-12,18

LOMBARDIA

136.145

15,93

38,98

65.659*

6,53

44,61

-70.486

-51,78

-9,40

VENETO

68.944

16,72

19,74

30.489

6,28

20,71

-38.455

-55,78

-10,44

EMILIA ROMAGNA

52.202

13,57

14,94

28.489

6,37

19,35

-23.713

-54,57

-8,57

LIGURIA

23.086

12,45

6,61

8.300

5,49

5,64

-14.786

-64,05

-6,96

CIRCOSCRIZIONE

NORD

349.199

15,31

45,77

147.154

5,85

46,49

-147.440

-57,86

-9,46

TOSCANA

47.170

13,58

26,94

28.565

7,80

37,66

-10.605

-39,45

-5,78

MARCHE

19.650

14,44

12,85

8.246

5,56

10,87

-11.404

-58,04

-8,88

UMBRIA

10.445

13,43

6,83

4.725

5,55

6,23

-5.720

-54,77

-7,88

LAZIO

81.541

17,38

53,36

34.300

6,00

45,22

-47.241

-57,94

-11,38

CIRCOSCRIZIONE CENTRO

150.806

14,64

20,03

75.836

6,47

23,96

-74.970

-49,72

-13,56

ABRUZZO

17.051

14,61

6,53

7.565

5,97

8,08

-9.486

-55,64

-8,64

MOLIISE

4.430

13,85

1,69

1.661*

5,78

1,75

-2-769

-62,51

-8,07

CAMPANIA

119.373

23,59

45,76

42.921

7,71

45,88

-76.452

-64,05

-15,88

PUGLIA

73.756

20,58

28,27

25.591^

6,61

27,35

-48.165

-65,31

-13,97

BASILICATA

10.334

17,13

3,96

3.100

5,87

3,31

-7.234

-70,01

-11,26

CALABRIA

35.893

18,05

13,76

12.700

6,94

13,57

-23.193

-64,62

-4,10

CIRCOSCRIZIONE SUD

260.837

20,58

34,19

93.538

7,01

29,55

-167-299

-64,14

-13,7

TOTALE

760.842

16,60

100,00

316.528

6,30

100,00

-444.314

-58,40

-10,30

Richiamando l’anno 1921, dove si registrarono in Italia 1.151.000 nascite, nel 1971, sono nati circa 911.000 bambine e bambine.

Questo numero rappresenta un picco di natalità rispetto all’anno precedente (1970, 385.000 nati) – baby boom – e precede il declino che si è registrato successivamente. 

Questo dato è una delle cifre più alte registrate negli ultimi anni prima del crollo demografico. 

Nelle Regioni a Statuto ordinario le nascite sono state di 760.842, con un indice di natalità per 1.000 abitanti pari al 16,60 e dopo cinquanta anni sono state di 316.528, con un calo pari a -58,40%, ed un indice di natalità crollato al 6,30 per 1.000 abitanti (oltre 10 in meno).

Analizzando i dati per Circoscrizioni, le Regioni del Nord hanno registrato nel 1971 349.199 nascite, con un indice di natalità pari al 15,31, mentre nel 2024 i piccoli bambini sono stati 147.154, con un calo del -57,86, vicino alla media generale, ed un indice di natalità pari al 5,85, ben al di sotto della media nazionale.

Approfondendo i drammatici dati per Regione, la Regione Lombardia con 136.145 era la più prolifica in termini assoluti, con un indice di natalità vicino alla media nazionale. Nel 2023 le nascite calcolate sono state pari a 65.659,con un calo del -51,78 e con un indice di natalità del 6,53.

Segue la Regione Veneto con 68.944 nuovi nati, e un indice di natalità pari al 16,72, leggermente superiore alla media; nel 2024 le nascite sono state pari a 30.489, , con un calo del -55,78 e con un indice di natalità del 6,28.

Il Piemonte, che nel 1971, in pieno sviluppo industriale registrava nascite per 68.822, con un indice di natalità vicino alla media nazione del 15,52 per 1.000 abitanti, nel 2024 presenta 14.217 nascite, con un calo più elevato fra tutte le Regioni –79,35%, – ed il conseguente tasso di natalità pari al 3,34 per 1.000 abitanti.

La Regione Liguria conclude il mesto panorama sottolineando che già nel 1971, con 23.086 nascite ed un basso indice di natalità – 12,45 rappresentava una condizione problematica, e nel 2024 ha registrato 8.300 nati, con un calo pari -64,05 di nati in meno, e con un indice di natalità del 5,49

Nell’Italia centrale le nascite nel 1971 sono state pari a 150.806 unità, con un indice di natalità del 14,64 per mille abitanti. Nel 2024 le nascite sono state 75.836, con un calo del -49,72, leggermente inferiore rispetto alla media, e un tasso di natalità pari al 6,47.

Nelle più specifiche realtà regionali, si denota che la Regione Lazio con 81.541 nascite nel 1971 nascite è la prima della Circoscrizione, con un indice di natalità del 17,38. Nel 2024 i nati sono stati 34.300, con un calo rispetto al 1971 del -57,94, ed un tasso di natalità del 6 per mille abitanti.

La Toscana nel 1971 ha registrato 47.170 nati, con un indice di natalità pari al 13,58; nel 2024 si sono registrate 28.565, con un calo del -39,45, il più contenuto fra le Regioni, e un indice di natalità pari al 7,80.

Le Marche nel 1971 registravano 19.650 nati, con un tasso di natalità del 14,44; nel 2024 le nascite sono state pari a 8.246 unità, e quindi un calo del -58,04%, e un indice di natalità del 5,56.

L’Umbria presenta nel 1971 10.445 nascite ed un tasso di natalità del 13,43. Nel 2024 le nascite sono state 4.725, con un calo rispetto al 1971 del -54,77.

Il Sud rappresenta una situazione che nel corso di cinquanta anni ha profondamente modificato un quadro che nel passato lo qualificava quale prezioso serbatoio di popolazione considerato il considerevole numero di nati: nel 1971 erano 260.837, e l’indice di natalità le rendeva un primato inequivocabile, con 20,58, bambine e bambini ogni 1.000 abitanti.

Nel 2024 le nascite registrate sono state pari a 93.538, con un calo del -64,14, ed un tasso di natalità crollato al 7,01.

In tale contesto la Regione Campania, con 119.373 nascite era la seconda più prolifica, e con un indice di natalità che la portava ad essere la prima in Italia con il 23,59 per mille abitanti. Nel 2024 le nascite sono state 42.921, con un crollo pari al -64,05%, ed un indice di natalità del 7,71.

La Puglia nel 1971 contava 73.756 nuove nascite, con un elevato indice di natalità pari al 20,58. Nel 2023 le nascite sono state 25.591, con un calo del -65,31% ed un indice di natalità del 6,61.

La Calabria nel 1971 registrava 35.893 nascite ed un indice pari al 18,05 per mille abitanti. Nel 2024 le nascite sono state 12.700, con un calo del -64,62, ed un indice di natalità del 6,94.

Nella Regione Abruzzo nel 1971 le nascite sono state 17.051, con un tasso di natalità del 14,61. Nel 2024 i nati sono stati 7.565, con un calo del -55,64, e un tasso di natalità del 5,97 per 1.000 abitanti

La Basilicata nel 1971 registrava 10.334 nascite, ed un indice di natalità del 17,13. Nel 2024 i nati sono stati 3.100, con un calo del -70,01, che ne fa la seconda Regione con il peggiore livello di decrescita, ed un conseguente indice di natalità crollato al 5,87.

Il Molise già nel 1971 presentava il più basso numero di nati, 4.430, in termini assoluti, con un indice di natalità del 13,85.Nel 2023i nati sono stati 1.661, con un calo del -62,51, ed un indice di natalità pari al 5,78.

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Lo studio e l’analisi degli Statuti delle Regioni a Statuto ordinario mette in evidenza il quadro dei propositi, dei principi, delle strategie, delle conseguenti azioni loro proprie di legislazione, programmazione, alta amministrazione ed indirizzo alle comunità istituzionali e non istituzionali presenti nel loro territorio, e la definizione di un quadro di continuità e di coerenza con quanto solennemente affermato nei propri Statuti, da intendere quali “Carte costituzionali regionali” con le quali si perseguono le politiche di promozione, sviluppo, qualità della vita, delle popolazioni regionali amministrate, di cui esse stesse sono espressione democraticamente rappresentate attraverso i propri organi istituzionali: Consiglio regionale e Giunta regionale.

La popolazione e il suo evolversi o non evolversi costituisce, con le nascite, la risultante delle politiche di sviluppo sul piano economico, sociale, civile, che i Governi nazionali o regionali hanno messo in atto nel corso degli anni.

L’analisi dell’evolversi della popolazione regionale dal 1971 al 2025 mette in evidenza come le speranze e le prospettive di sviluppo che avevano costituito la base di partenza determinate dal

ragguardevole raggiungimento di livelli economici, sociali e di affermazione di diritti civili, siano state mortificate già nel 1973, con la crisi economica che trascinò negli anni successivi una condizione di stallo e di incertezza, superata nel 1977 con l’avvio della cosiddetta politica delle riforme, e che ha caratterizzato successivamente nel periodo 1997-2001 la configurazione dei rinnovati rapporti Stato-Regioni.

Si assiste, comunque, ad una progressiva erosione della popolazione, che dagli anni 2000 è lentamente orientata verso un calo demografico preoccupante, solo in parte mitigato dall’immigrazione regolare, e un preoccupante, angoscioso fenomeno del crollo delle nascite: allo stato attuale i nati nel 1971, diventati oggi cinquantenni sono circa 900.000, mentre i nati nel 2024, che diventeranno cinquantenni nel 2074, saranno all’incirca 360.000, e, in prospettiva, nel corso degli anni a seguire si prospetteranno fenomeni legati all’invecchiamento della popolazione, al saldo generazionale negativo, alla crisi del welfare (pensioni, sanità, assistenza) non più in grado di affrontare i crescenti costi sociali.

Già allo stato attuale vi sono Regioni (Piemonte, Liguria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise) caratterizzate da notevoli perdite di popolazione e denatalità, e in prospettiva tutte le Regioni denunciano un vero e proprio crollo delle nascite, che in effetti sono dimezzate rispetto ai livelli del 1971.

Tale situazione dovrebbe indurre le Istituzioni responsabili a tutti i livelli (statale, regionale, locale) a riprendere e sviluppare politiche di promozione e decisa affermazione di azioni ed interventi ed investimenti sul piano economico, sociale, industriale, agricolo, turistico, insediativo, edilizio, volti a determinare un’ inversione di tendenza, e quindi un deciso cambio di passo per favorire la ripresa demografica, riprendendo a tale proposito le prospettive di sviluppo del paese secondo le speranze degli anni ’60, quando con il Prof. Saraceno furono gettate le basi per la prima programmazione di ampio respiro che fu il “Progetto 80”.

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