La fondazione è regolata dagli articoli che vanno dal 12 al 35 del Codice civile. A differenza dell’associazione -che ha carattere personalistico – l’elemento base della fondazione è il patrimonio.
La fondazione di solito è costituita con un atto unilaterale (un testamento o una donazione) attraverso il quale un patrimonio è devoluto al raggiungimento di un determinato scopo (di solito di pubblica utilità).
La fondazione gode sempre di personalità giuridica. Il riconoscimento avviene con decreto del presidente della Repubblica o del presidente della Regione (se l’ambito d’azione è quello regionale). La fondazione non è una struttura democratica e gli organi (gli amministratori e il collegio dei revisori) sono deputati solo all’amministrazione del patrimonio. Per la rilevanza dell’elemento patrimoniale, i controlli dell’autorità pubblica sono molto stringenti.
Le fondazioni possono svolgere direttamente attività volte a perseguire i fini statutari, oppure possono occuparsi esclusivamente della gestione del patrimonio, finanziando altri soggetti che svolgono attività ritenute meritevoli dagli amministratori.
Merita un approfondimento una diversa fattispecie di fondazione, regolata con il decreto legislativo n. 153 del 1998, la fondazione bancaria.
La legge Amato del 1993 prevede che le fondazioni bancarie non abbiano più partecipazioni di maggioranza nelle casse di risparmio, per evitare che la maggior parte del patrimonio risulti ad esse vincolato e per far sì che la loro attenzione si fecalizzi sul raggiungimento di scopi di utilità sociale.
Con una recente modifica del loro statuto, in base al dlgs 153/98, le fondazioni bancarie devono per legge devolvere una percentuale dei proventi del loro patrimonio in attività o progetti di rilevanza sociale. Il decreto individua sei settori rilevanti, nei quali la fondazione può scegliere di impiegare il proprio patrimonio: assistenza e sanità; ricerca scientifica; attività culturali; arte; ambiente; istruzione. Essa può decidere di erogare denaro ad organizzazioni non profit che operano nei sei settori individuati, oppure può decidere di svolgere direttamente attività d’impresa nei suddetti settori, un’attività strumentale al raggiungimento dello scopo di utilità sociale.
