SCHEDA SULLE
Le FONTI GIURIDICHE SUL TRASPORTO DEI PORTATORI DI HANDICAP
STATO:
- LEGGE 328/2000: “a) promuovere, nell’ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell’ambito della vita comunitaria”; (ART 6)
- Legge 104/1992” Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.
- I comuni assicurano, nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici. (art 27)
REGIONE LOMBARDIA:
- Legge regionale n. 3/2008: “g) assistere le persone in condizioni di disagio psicosociale o di bisogno economico, con particolare riferimento alle persone disabili e anziane, soprattutto sole, favorendone la permanenza nel proprio ambiente di vita” ; i) sostenere le iniziative di supporto, promozione della socialità e coesione sociale, nonché di prevenzione del fenomeno dell’esclusione sociale (art 4)
ESITO DEI QUESTA RICOGNIZIONE GIURIDICA:
- Il nostro ordinamento non prevede un “diritto perfetto” per il trasporto dei disabili. Per averlo occorrerebbe che tale diritto fosse normato (come le altre prestazioni sanitarie e previdenziali) a livello nazionale, nel quadro dei livelli essenziali
- I diritti di cittadinanza (statali) dopo la riforma costituzionale n. 3/2001 non sono più regolati con precisione perché tutta la materia e affidata alla autonomia delle regioni (sanità) e dei Comuni (servizi sociali)
- Inoltre i diritti ai servizi sociali (di competenza dei comuni) devono fare i conti con i bilanci comunali
- Si tratta di “diritti che dipendono dalle risorse finanziarie” e dunque dal flusso di spesa della tassazione e sua redistribuzione
- TUTTAVIA dalla ricognizione normativa indicata emerge il tema dei trasporti come GRANDE OPPORTUNITA’ PER LE FAMIGLIE ED I DISABILI
- E come tale andrebbe garantita, se i comuni mettessero a tema (come fra gli 8000 esistenti in Italia) tale tipo di servizio nelle modalità organizzative più adatte, tenendo conto delle risorse esistenti
Bibliografia:
Paolo Ferrario, Politiche sociali e servizi, CAPITOLO 3. POLITICHE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOEDUCATIVI, Carocci Faber 2014, PAGG. 63-86
Commenti:
Grazie Paolo per la scheda. Il nodo è che in Italia il tema dei trasporti non ha trovato ancora una sua organizzazione nè una sua continuità informativa. Si procede ancora per tipologia di utente (studente, diabetico, utente di un centro…) o per tipologia di mezzo (auto, treno, aereo) senza avere una visione di insieme. Prevale ancora una concezione da “trasporto sociale” e non un pensiero che anche i disabili sono cittadini e come tali devono avere garantito il diritto alla mobilità (in questo facendo sistema col tema delle barriere, delle tecnologie, della programmazione urbanistica). In Italia non esiste un centro pubblico che faccia da consulenza in materia. Serve organizzarsi.
Andrea Pancaldi (di Iperbole rete civica di Bologna)