si riapre la discussione politica sulle PROVINCE. Ricordo qui l’articolo 114 della COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA, 2 maggio 2019

Art. 114.
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

 

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