I PRESUPPOSTI NORMATIVI DEL CODICE DEONTOLOGICO DELLE ASSISTENTI SOCIALI E DEGLI ASSISTENTI SOCIALI, di Luigi Colombini, 10 giugno 2020

I PRESUPPOSTI NORMATIVI DEL CODICE DEONTOLOGICO DELLE ASSISTENTI SOCIALI E DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

Di Luigi Colombini

Già Docente di Legislazione ed Organizzazione dei Servizi Sociali presso Università Statale Roma TRE, corsi DISSAIFE e MASSIFE

Collaboratore del Sindacato Nazionale Unitario Assistenti Sociali – SUNAS – e del Centro Studi IRIS Socialia e redattore di OSSERVATORIO LEGISLATIVO SUNAS

Responsabile “Rassegna normativa” di WELFORUM

PREMESSA

Nel contesto delle professioni dedicate al cittadino ed alla persona, i rispettivi Ordini Professionali hanno elaborato ed approvato i propri “codici deontologici”: Avvocati, Medici, Psicologi, Infermieri, Assistenti Sociali.

A tale riguardo ci preme sottolineare che il codice si configura quale sintesi del rapporto fra diritto e morale: quest’ultima fa riferimento, come ebbe ad affermare Sergio Hessen, introdotto in Italia dal mio Maestro Luigi Volpicelli (Diritto e morale, Armando Armando Editore, Roma, 1958) ad una forza interiore, maturata nel corso del tempo, e basata su valori fondamentali che vengono introiettati (come affermava il mio prof. Benigno Di Tullio), in relazione alla trasmissione degli stessi avuto riguardo al loro complesso e verificato formarsi nel corso dell’ esistenza: valori intesi comunque quali non negoziabili, e propri della persona. Il diritto va inteso quale una forza esterna, che si pone come obiettivo di determinare un determinato comportamento, in trasgressione del quale viene imposta una sanzione: nell’antichità, secondo la prof.sa Eva Cantarella, la trasgressione veniva interpretata quale vergogna, intesa quale sanzione sociale che colpiva il trasgressore.

In relazione alle Assistenti Sociali ed agli Assistenti Sociali, dopo cinquanta anni di limbo, in virtù della determinazione, della passione, della tenacia di Paola Rossi – prima Presidente dell’OAS ed attualmente Presidente emerita, con la legge n. 84/93 è stata finalmente riconosciuta la loro professione ed il loro ruolo nel contesto del panorama giuridico italiano.

Pertanto con la sua istituzione, l’Ordine professionale, al pari degli altri Ordini, fa riferimento al Codice deontologico, per il quale si ritiene che vadano individuati i presupposti normativi di riferimento, che si legano non solo alle fonti giuridiche italiane, ma anche a quanto portato avanti nei vari consessi internazionali (ONU, UE, in particolare) così da costituire un valido usbergo all’affermazione della professione ed ai suoi valori.

La professione delle Assistenti Sociali e degli Assistenti Sociali si configura, infatti, nella sua propria funzione di essere “prossima” alla persona, alla famiglia, ai gruppi, alla comunità, e pertanto già negli stessi principi, nei metodi e nelle tecniche del SSP sono insiti principi deontologici ed etici (da ethos, inteso come l’insieme di quei valori e quelle norme, di quei codici di comportamento interiorizzati) che determinano le sue modalità di relazione professionale.

E’ sotto tale angolo visuale che pertanto va individuata la felice coincidenza fra il SSP ed il Codice deontologico, specialmente per quanto attiene la “trasduzione” nel comportamento professionale dell’Assistente Sociale” dei valori propri e scientificamente acclarati del percorso che l’A.S. mette in atto nel citato rapporto professionale.

Definito il panorama di riferimento per l’esercizio della professione, si illustrano di seguito quelle che sono le fonti normative che devono ispirare l’azione dell’ Assistente Sociale, tenuto conto che le norme giuridiche vanno comunque considerate quale base fondamentale per lo svolgimento delle relazioni umane.

LE FONTI INTERNAZIONALI

  • DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI DEL 10 dicembre 1948, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con individuazione degli articoli propriamente dedicati alle politiche sociali:

  • PREAMBOLO

  • ART. 1, 7,23, 29, a cui si rinvia, e poi in particolare:

  • Articolo 25 1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. 2. La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

  • CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI Firmata a Roma il 4 novembre 1950.

  • LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO (Dichiarazione di New York 1959) ONU, New York – Novembre 1959 E LA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA

  • CONVENZIONE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, stata adottata il 13 dicembre 2006 durante la sessantunesima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

  • LEGGE 3 marzo 2009, n. 18, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”.

  • LA CARTA SOCIALE EUROPEA (RIVEDUTA) STRASBURGO, 3 MAGGIO 1996, DOVE VI SONO SPECIFICI RIFERIMENTI AI SERVIZI SOCIALI

  • A: 11 Ogni persona ha diritto di usufruire di tutte le misure che le consentano di godere del miglior stato di salute ottenibile. 12 Tutti i lavoratori ed i loro aventi diritto hanno diritto alla sicurezza sociale. 13 Ogni persona sprovvista di risorse sufficienti ha diritto all’assistenza sociale e medica. 14 Ogni persona ha diritto di beneficiare di servizi sociali qualificati. 15 Ogni persona portatrice di handicap ha diritto all’autonomia, all’integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità. 16 La famiglia, in quanto cellula fondamentale della società, ha diritto ad un’adeguata tutela sociale, giuridica ed economica per garantire il suo pieno sviluppo. 17 I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad un’adeguata protezione sociale, giuridica ed economica. 19 I lavoratori migranti cittadini di una delle Parti e le loro famiglie hanno diritto alla protezione ed all’assistenza sul territorio di ogni altra Parte.

B: SPECIFICI ARTICOLI DI RIFERIMENTO, FRA GLI ALTRI:

Articolo 13 Diritto all’assistenza sociale e medica Per assicurare l’effettivo esercizio del diritto all’assistenza sociale e medica, le Parti s’impegnano: 1 ad accertarsi che ogni persona che non dispone di risorse sufficienti o che non è in grado di procurarsi tali risorse con i propri mezzi o di riceverli da un’altra fonte, in particolare con prestazioni derivanti da un regime di sicurezza sociale, possa ottenere un’assistenza adeguata e, in caso di malattia, le cure di cui necessita in considerazione delle sue condizioni; 2 ad accertarsi che le persone che beneficiano di tale assistenza non subiscano in ragione di ciò, una diminuzione dei loro diritti politici o sociali; 3 a prevedere che ciascuno possa ottenere mediante servizi pertinenti di carattere pubblico o privato, ogni tipo di consulenza e di aiuto personale necessario per prevenire, eliminare o alleviare lo stato di bisogno personale e familiare; 4 ad applicare, a parità con i loro concittadini, le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo ai cittadini delle altre Parti che si trovano legalmente sul loro territorio in conformità con gli obblighi assunti ai sensi della Convenzione europea di assistenza sociale e medica firmata a Parigi l’11 dicembre 1953.

Articolo 14 Diritto ad usufruire di servizi sociali Per assicurare l’effettivo esercizio del diritto ad usufruire dei servizi sociali, le Parti s’impegnano: 1 ad incentivare o organizzare i servizi che utilizzano i metodi specifici del servizio sociale e che contribuiscono al benessere ed allo sviluppo degli individui e dei gruppi nella comunità nonché al loro adattamento all’ambiente sociale; 2 ad incentivare la partecipazione di individui e di organizzazioni di volontariato o di altre entità alla creazione o al mantenimento di questi servizi.

Articolo 15 Diritto delle persone portatrici di handicap all’autonomia, all’integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità Per garantire alle persone portatrici di handicap l’effettivo esercizio del diritto all’autonomia, all’integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità, a prescindere dall’età e dalla natura ed origine della loro infermità, le Parti si impegnano in particolare: 1 ad adottare i provvedimenti necessari per somministrare alle persone inabili o minorate un orientamento, un’educazione ed una formazione professionale nel quadro del diritto comune ogni qualvolta ciò sia possibile oppure, se tale non è il caso, attraverso istituzioni specializzate pubbliche o private; 2 a favorire il loro accesso al lavoro con ogni misura suscettibile d’incentivare i datori di lavoro ad assumere ed a mantenere in attività persone inabili o minorate in un normale ambiente di 19 lavoro e ad adattare le condizioni di lavoro ai loro bisogni o, se ciò fosse impossibile per via del loro handicap, mediante la sistemazione o la creazione di posti di lavoro protetti in funzione del grado di incapacità. Tali misure potranno giustificare, se del caso, il ricorso a servizi specializzati di collocamento e di accompagnamento; 3 a favorire la loro completa integrazione e partecipazione alla vita sociale mediante misure, compresi i presidi tecnici, volte a sormontare gli ostacoli alla comunicazione ed alla mobilità ed a consentire loro di avere accesso ai trasporti, all’abitazione, alle attività culturali e del tempo libero.

A SEGUIRE GLI ALTRI ARTICOLI DI RIFERIMENTO SONO: Articolo 16 Diritto della famiglia ad una tutela sociale giuridica ed economica; Articolo 17 Diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela sociale, giuridica ed economica; Articolo 19 Diritto dei lavoratori migranti e delle loro famiglie alla protezione ed all’assistenza; Articolo 20 Diritto alla parità di opportunità e di trattamento in materia di lavoro e di professione senza discriminazioni basate sul sesso; Articolo 23 Diritto delle persone anziane ad una protezione sociale; Articolo 26 Diritto alla dignità sul lavoro; Articolo 30 Diritto alla protezione contro la povertà e l’emarginazione sociale.

LE FONTI STATALI

La Costituzione

OLTRE AGLI ARTICOLI 2 E 3, VARI SONO I RICHIAMI DELLA COSTITUZIONE ALLA ASSISTENZA SOCIALE ED AI SERVIZI SOCIALI:

  • ART.29, 30, 31, 32, NELLA PARTE CHE SI RIFERISCE AI RAPPORTI ETICO-SOCIALI

  • ART. 38, ESPRESSAMENTE RIFERITO ALLA ASSISTENZA SOCIALE:

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata e ` libera. “

ART. 118 Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: , LETTERA M): determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

La legislazione specifica

LEGGE N. 84/93, istitutiva dell’ordine degli assistenti sociali e del riconoscimento della professione.

LEGGE 3 APRILE 2001, N. 119 – Disposizioni concernenti l’obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali.

A tale riguardo è d’obbligo rimarcare l’ulteriore impegno in proposito affrontato da Paola Rossi, che si fece promotrice della legge, a salvaguardia e a tutela della professione dell’A.S. Tale legge rafforza quanto peraltro già è posto a garanzia del rapporto con la persona, la famiglia, i gruppi, che rientra sia nei programmi di formazione professionale propri dell’assistente sociale che nel codice deontologico; nel riconoscere giuridicamente agli assistenti sociali il segreto professionale, la suddetta norma ha voluto quindi garantire alla categoria la tutela di poter eccepire il segreto e la riservatezza professionali innanzi al giudice sia penale che civile. Il segreto professionale è quindi dovuto per due diversi obblighi: quello deontologico e quello giuridico.L’obbligo deontologico è diventato così anche vincolo normativo, comportando, di conseguenza, una maggior responsabilità ed attenzione, sia negli atteggiamenti professionali che nella stessa operatività.

LEGGE N. 328/2000, che ha portato alla piena definizione della collocazione professionale ed operativa dell’assistente sociale, susseguente alla legge n. 84/93 ed alla legge n. 328/2000 (che ha introdotto sul piano giuridico il riconoscimento del SSP e del segretariato sociale quale esclusiva competenza propria dell’assistente sociale).

LEGGE 10 AGOSTO 2000, N. 251 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”.

ART. 7, COMMA 2

Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l’attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale.

ART. 2-sexies. – 1. All’articolo 7, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251, dopo le parole: “legge 26 febbraio 1999, n. 42,” sono inserite le seguenti: “e per la professione di assistente sociale,”.

DECRETO 2 agosto 2013 , n. 106 “ Regolamento recante integrazioni e modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (concernente la “determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”), in cui è riconosciuto che l’assistente sociale è un professionista che iscritto all’ordine professionale lo svolgimento di prestazioni professionali ai fini della liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale

LEGGE n. 241/90, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, dove particolare rilievo è dato alla figura del “responsabile del procedimento”, e sulla ricaduta della stessa disposizione sull’operato dell’ Assistente sociale.

LEGGE 675/96 sulla tutela della privacy, E D.LGS. 196/03.

La legge 675/96 prescrive, come è noto, la necessità dell’adozione di particolari cautele nel trattamento di dati personali dei cittadini, in particolare dei dati sensibili relativi alle loro origini razziali ed etniche, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché lo stato di salute e la vita sessuale, disponendo in materia specifiche fattispecie di responsabilità civile (art.18, penale (art. 34-38) e amministrativa (art. 39).

In rapporto a quanto disposto dalla legge suddetta, e dal D. lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, è prevista l’adozione da parte degli Enti interessati di specifiche modalità organizzative e l’introduzione di specifici provvedimenti formali (quali l’acquisizione del consenso dell’interessato, il regime delle notificazioni e/o comunicazioni al garante, la nomina dei responsabili e incaricati del trattamento dei dati).

Anche gli A,S, pertanto, sono tenuti ad una costante osservanza della suddetta normativa, in modo da tutelare il diritto della riservatezza degli utenti e dei clienti, di difendere da intromissioni esterne il diritto alla riservatezza.

Tale indicazione, fra l’altro, è particolarmente importante nel rapporto con l’amministratore comunale. L’amministratore comunale può entrare in possesso di alcuni dati trattati dall’ Assistente Sociale nell’esercizio della sua funzione esclusivamente per funzioni istituzionale: direzione politica e controllo dell’azione amministrativa. Per ottenere i dati deve fare richiesta scritta evidenziando che questi sono necessari per la sua pubblica funzione. L’ Assistente Sociale è tenuto in questi casi a fornire i dati richiesti dall’assessore, o dal sindaco, tutelando la riservatezza dei dati definiti sensibili, secondo il codice della privacy.

OSSERVAZIONI FINALI

La illustrazione della normativa di riferimento per l’esercizio della professione da parte delle Assistenti Sociali e degli Assistenti Sociali vuole rappresentare un contributo alla piena conoscenza che gli stessi devono possedere, sulla base del principio della competenza e della responsabilità, nella costruzione della consapevolezza dei diritti, come affermato dal prof. Stefano Rodotà in innumerevoli pubblicazioni, e della funzione sociale loro propria, che si basa non solo nella esplicazione di una attività di “assistenza” – ad sistemi, stare presso – ma anche di sostegno e di advocacy nel rapporto professionale con la persona, con la famiglia, con i gruppi, con la comunità, che caratterizza, come anche sottolineato da Enrico Capo, come funzione esclusiva delle Assistenti Sociali e degli Assistenti Sociali.

Di fronte ad una società sempre più complessa ed articolata, si ritiene pertanto assolutamente necessario arricchire la preparazione dell’ A.S. anche con un adeguato bagaglio di conoscenza del settore giuridico, nelle sue varie articolazioni (amministrative, civili, penali) sulle quali a suo tempo, sulla Rivista di Servizio Sociale abbiamo pubblicato un apposito studio.

In tale dimensione il Codice deontologico delle Assistenti Sociali e degli Assistenti Sociali viene, fra l’altro, a configurarsi quale sintesi del complesso panorama giuridico di riferimento, e pertanto proporsi quale norma di comportamento a cui attenersi nell’ esercizio della professione, e quindi costante capacità di osservarne le norme ed i precetti, come peraltro avviene nei codici deontologici delle altre Professioni dedicate alla persona.

Lascia un Commento se vuoi contribuire al contenuto della informazione

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.