L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA: ATTO SECONDO, di Luigi Colombini, Già docente di legislazione ed organizzazione dei servizi sociali presso Università Statale Romatre – Corsi DISSAIFE e MASSIFE
Dopo un rapido percorso iniziato il 23 marzo 2023, con la presentazione al Senato (atto n. 615) dal Presidente del Consiglio e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ed a conclusione di un dibattito concluso il 19 giugno 2024, la legge n. 86/2024 è stata oggetto di ricorsi alla Corte costituzionale da parte delle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna, Campania, oltre che la richiesta di referendum abrogativi ai sensi dell’art.75 della Costituzione, accompagnati dalla richiesta popolare di abrogazione della legge.
LE RICHIESTE DI INCOSTITUZIONALITA’
Per consentire un quadro di riferimento il più possibile completo, desunto anche da quanto illustrato in OSSERVATORIO LEGISLATIVO SUNAS curato dal sottoscritto, si riportano le sintesi dei testi dei ricorsi delle Regioni, secondo quanto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
N. 28 RICORSO PER LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE 9 agosto 2024 (GU 1° Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 37 del 11-9-2024)
Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 9 agosto 2024 (della Regione Puglia).
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Definizione di principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione, e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché delle relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione
– Denunciata previsione di una legge-quadro vincolante per le successive attività di applicazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione.
In subordine: Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Finalità
– Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione
– Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia subordinata alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale
– Denunciate previsioni che non limitano quantitativamente o qualitativamente la devoluzione delle funzioni.
In ulteriore subordine: Costituzione
– Interpretazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione data dalla legge n. 86 del 2024
– Denunciata illegittimità costituzionale, previa, ove occorra, autorimessione, dello stesso art. 116, terzo comma, della Costituzione, nella denegata ipotesi in cui la disposizione costituzionale possa essere interpretata nel senso che consentirebbe la devoluzione di tutte le funzioni in tutte le materie ivi contemplate.
In subordine: Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Individuazione delle materie o degli ambiti di materie in cui i LEP sono determinati
– Procedimento di determinazione e aggiornamento dei LEP e di monitoraggio dell’effettiva garanzia dell’erogazione dei LEP nelle Regioni che hanno sottoscritto le intese.
In subordine: Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Delega al Governo per l’individuazione dei LEP, per la definizione delle procedure e delle modalità operative per monitorare l’effettiva garanzia in ciascuna Regione dell’erogazione dei LEP
– Aggiornamento dei LEP con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
In subordine: Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Principi relativi all’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento
– Previsione che l’intesa tra Stato e Regione individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale nel rispetto dell’art. 17 della legge n. 196 del 2009, nonché di quanto previsto nell’art. 119, quarto comma, della Costituzione
– Previsione che la Commissione paritetica Stato-Regione – Autonomia locali disciplinata dall’intesa provvede annualmente alla ricognizione dell’allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l’andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni
– Clausola di invarianza finanziaria.
In subordine: Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Finanziamento dei LEP
– Aggiornamento e ricognizione dei LEP e delle relative clausole economico-finanziarie.
In subordine: Regioni – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Previsione che resta ferma la possibilità di prevedere anche per le Regioni che hanno sottoscritto le intese il concorso agli obiettivi di finanza pubblica.
In subordine: Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regione richiedente ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia
– Durata delle intese
– Modalità di coinvolgimento della Conferenza unificata. In subordine:
Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri nella fase iniziale del procedimento e nel corso della trattativa fra lo Stato e la Regione interessata a ottenere particolari forme di autonomia.
In subordine: Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Durata delle intese fra Stato e Regione
– Previsione che ciascuna intesa individua le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l’entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell’intesa
– Previsione che le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle leggi di approvazione di intese osservano le competenze legislative e l’assegnazione delle funzioni amministrative nonché le ulteriori disposizioni contenute nelle intese.
In subordine: Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Disposizioni transitorie e finali
– Previsione che gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della legge n. 86 del 2024, sono esaminati secondo quanto previsto dalla medesima legge.
In subordine: Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Procedimento di approvazione dell’intesa tra Stato e Regione interessata a ottenere particolari forme di autonomia
– Previsione che lo schema di intesa definitivo è’ deliberato dal Consiglio dei ministri
– Previsione che con lo schema di intesa definitivo il Consiglio dei ministri delibera un disegno di legge di approvazione dell’intesa che è immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione.
– Legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione), intero testo nonché, in subordine, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 10, e 11, comma 1, nonché, in ulteriore subordine, Costituzione, art. 116, terzo comma, come novellato dall’art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
N. 29 RICORSO PER LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE 9 agosto 2024 (GU 1° Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 37 del 11-9-2024)
Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 9 agosto 2024 (della Regione Toscana).
Regioni – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Definizione di principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione, e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché delle relative modalità’ procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione
– Richiesta di attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia
– Mancata delimitazione delle funzioni trasferibili e dei presupposti del trasferimento collegati alle specificità della Regione e corredati di motivazione.
In subordine: Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in una o più’ materie o ambiti di materie, relativo negoziato e schema di intesa preliminare
– Trasferimento di funzioni
– Mancato collegamento alle specificità’ della Regione e alla necessità di una motivazione
– Mancata disciplina delle modalità e della procedura per l’individuazione e per la motivazione delle specificità territoriali.
Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione
– Partecipazione delle Camere e deliberazione sul disegno di legge al quale è allegata l’intesa.
Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione
– Deliberazione delle Camere sul disegno di legge al quale è allegata l’intesa
– Mancato coinvolgimento della Regione nella fase parlamentare. Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione
– Atto di iniziativa
– Disegno di legge di approvazione dell’intesa
– Potere di iniziativa legislativa.
Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Delega al Governo per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP)
– Rinvio ai principi e criteri direttivi di cui all’art. 1, commi da 791 a 801-bis, della legge n. 197 del 2022. Regioni – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Delega al Governo per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP)
– Aggiornamento dei LEP con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
– Negoziato sulle intese per materie o ambiti di materie non riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni.
Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti materie o ambiti di materie riferibili a diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale
– Trasferimento delle funzioni previa determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard. Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Previsione che l’intesa individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell’art. 17 della legge n. 196 del 2009, nonché di quanto previsto dall’art. 119, quarto comma, della Costituzione
– Previsione che la Commissione paritetica, di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 86 del 2024, provvede alla ricognizione dell’allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l’andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni
– Clausola di invarianza finanziaria.
Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale – Rinvio all’applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 68 del 2011.
Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Disposizioni transitorie e finali
– Previsione che gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima dell’entrata in vigore della legge n. 86 del 2024, sono esaminati secondo le previsioni della predetta legge.
Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Definizione dei principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione, e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché delle relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione.
In subordine: Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Trasferimento delle funzioni
– Principi relativi all’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento
– Monitoraggio
– Clausola di invarianza finanziaria
– Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale. – Legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione), intero testo nonché, in subordine, artt. 2, commi 1, 2 e 4; e 4; legge 26 giugno 2024, n. 86, artt. 1, comma 2; 2, commi 1, 5, 6, 8; 3, commi 1, 2, 7; 4, comma 1; 5, comma 2; 8, comma 2; 9, comma 1; 10; 11, comma 1; legge 26 giugno 2024, n. 86, intero testo, e, in subordine, artt. 4, 5, comma 2, 8, 9 e 10.
N. 30 RICORSO PER LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE 27 agosto 2024
Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 27 agosto 2024 (della Regione autonoma della Sardegna). (GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 38 del 18-9-2024)
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Definizione di principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché delle relative modalità’ procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione
– Disciplina dei contenuti e del procedimento di approvazione delle intese e della legge rinforzata prevista dalla norma costituzionale
– Denunciata adozione di previsioni, con legge ordinaria, condizionanti l’esercizio della funzione legislativa riservata alla fonte costituzionale o, quanto meno, a una legge rinforzata.
In via subordinata: Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Definizione di principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché delle relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione –
Procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regione
– Trasferimento delle funzioni
– Previsioni riguardanti il contenuto necessario delle intese
– Durata delle intese e successione di leggi nel tempo
– Monitoraggio delle intese
– Denunciata adozione di previsioni, con legge ordinaria, condizionanti l’esercizio della funzione legislativa riservata alla fonte costituzionale o, quanto meno, a una legge rinforzata.
In via ulteriormente subordinata:
Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione – Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione
– Atto di iniziativa
– Disegno di legge di approvazione dell’intesa
– Potere di iniziativa legislativa.
Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione – Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione
– Previsione che l’atto di iniziativa e lo schema di intesa definitivo vengono assunti dalla Regione secondo le modalità e le forme stabilite nell’ambito della propria autonomia statutaria. Regioni – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione
– Previsione che l’atto di iniziativa e lo schema di intesa definitivo vengono assunti dalla Regione secondo le modalità e le forme stabilite nell’ambito della propria autonomia statutaria
– Possibilità che il legislatore statutario allochi in favore dell’esecutivo regionale la competenza ad adottare tali atti.
Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione
– Previsione che prima dell’avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie informa la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
– Mancata acquisizione del previo parere della Conferenza unificata (o, in subordine, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano).
Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione
– Previsione che, al fine di tutelare l’unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, può limitare l’oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuati dalla Regione nell’atto di iniziativa
– Mancata acquisizione della previa intesa in sede di Conferenza unificata (o, in subordine, di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano).
In via subordinata:
Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione – Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione
– Previsione che, al fine di tutelare l’unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, può limitare l’oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuati dalla Regione nell’atto di iniziativa
– Mancata acquisizione del previo parere della Conferenza unificata (o, in subordine, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano).
Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione
– Previsione che lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione è’ approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie
– Mancata acquisizione della previa intesa in sede di Conferenza unificata (o, in subordine, di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano). In via subordinata: Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione
– Previsione che lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie
– Mancata acquisizione del previo parere della Conferenza unificata (o, in subordine, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano).
Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione
– Deliberazione delle Camere sul disegno di legge al quale è allegata l’intesa
– Mancata acquisizione di una nuova intesa con la Regione interessata nel caso in cui la deliberazione parlamentare emendi il disegno di legge
– Mancata acquisizione, nel caso in cui il procedimento riguardi una Regione diversa dalla Sardegna, di un’intesa in sede di Conferenza unificata (o, in subordine, di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano) sugli emendamenti parlamentari al disegno di legge governativo di approvazione dell’intesa. Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Richiesta di attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia
– Procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regione
– Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)
– Trasferimento delle funzioni
– Trasferimento di una o più materie o ambiti di materie
– Mancata delimitazione dell’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, fornite di un adeguato titolo giustificativo.
Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Delega al Governo per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP)
– Rinvio ai principi e criteri direttivi di cui all’art. 1, commi da 791 a 801-bis, della legge n. 197 del 2022
– Aggiornamento dei LEP con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri – Procedimento per l’adozione dei decreti legislativi e per l’aggiornamento dei LEP
– Prevista acquisizione del parere della Conferenza unificata
– Previsione che nelle more dell’entrata in vigore dei decreti legislativi, ai fini della determinazione dei LEP, continua ad applicarsi l’art. 1, commi da 791 a 801-bis, della legge n. 197 del 2022.
Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Previsione che l’intesa stabilisce i criteri per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l’esercizio da parte della Regione di ulteriori forme e condizioni di autonomia che sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e i Ministri competenti per materia, su proposta di una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, disciplinata dall’intesa.
Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Previsione che, per ciascuna delle Regioni che hanno sottoscritto intese, in relazione alle materie o agli ambiti di materie oggetto di intesa, l’attività di monitoraggio concernente l’effettiva garanzia in ciascuna Regione dell’erogazione dei LEP è svolta dalla Commissione paritetica, di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 86 del 2024
– Attribuzione alla medesima Commissione paritetica della valutazione annuale degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall’esercizio delle funzioni e dall’erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti materie o ambiti di materie riferibili a diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale
– Trasferimento delle funzioni previa determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard
– Attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti materie o ambiti di materie diversi da quelli riferibili a diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale
– Trasferimento nei limiti delle risorse previste dalla legislazione vigente
– Mancata inclusione tra le materie o ambiti di materie per i quali occorre determinare i LEP delle seguenti:
“organizzazione della giustizia di pace”,
“rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni”,
“commercio con l’estero”,
“professioni”,
“protezione civile”,
“previdenza complementare e integrativa”,
“coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”,
“casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere generale”,
“enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale”.
Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti materie o ambiti di materie diversi da quelli riferibili a diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale
– Trasferimento nei limiti delle risorse previste dalla legislazione vigente. Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Previsione che l’intesa individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell’art. 17 della legge n. 196 del 2009, nonché di quanto previsto dall’art. 119, quarto comma, della Costituzione
– Clausola di invarianza finanziaria
– Garanzia, per le singole Regioni che non siano parte di intese, dell’invarianza finanziaria nonché del finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all’art. 119, commi terzo, quinto e sesto
– Previsione che le intese non possono pregiudicare l’entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni. Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Previsione che l’intesa individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell’art. 17 della legge n. 196 del 2009, nonché di quanto previsto dall’art. 119, quarto comma, della Costituzione. Regioni – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Previsione che l’intesa individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell’art. 17 della legge n. 196 del 2009, nonché di quanto previsto dall’art. 119, quarto comma, della Costituzione
– Attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti materie o ambiti di materie diversi da quelli riferibili a diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale – Trasferimento nei limiti delle risorse previste dalla legislazione vigente.
Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Clausole finanziarie
– Previsione che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, resta ferma la possibilità di prevedere anche per le Regioni che hanno sottoscritto le intese il concorso agli obiettivi di finanza pubblica.
Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale – Rinvio all’applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 68 del 2011.
Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Disposizioni transitorie e finali
– Applicabilità’ della legge n. 86 del 2024 ovvero, in via subordinata, degli artt. 1, 2, 4, 5, commi 1 e 2, 7, commi 1 e 2, e 8, commi 1 e 2, e, in ulteriore subordine, delle disposizioni contenute, rispettivamente, nell’art. 2, commi 1, 5, 6 e 8; nell’art. 4, comma 2, e nell’art. 5, commi 1 e 2, anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
– Legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione), intero testo ovvero, in via subordinata, artt. 1; 2; 4; 5 commi 1 e 2; 7, commi 1 e 2; 8, commi 1 e 2; in ulteriore subordine, artt. 1, comma 2; 2, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 8; 3, commi 1, 3, 4, 7, [8 e] 9; 4, commi 1 e 2; 5, commi 1 e 2; 7, commi 1 e 2; 8, commi 1 e 2; 9, comma 4; 10, comma 2; 11, comma 2; 5, comma 2, e 9, in combinato disposto.
N. 31 RICORSO PER LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE (GU 27 agosto 2024 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 38 del 18-9-2024)
Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 27 agosto 2024 (della Regione Campania).
Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Definizione di principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché delle relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione
– Richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia
– Trasferimento delle funzioni.
Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione
– Richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Regioni – Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia subordinata alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale
– Individuazione delle materie o degli ambiti di materie in cui i LEP sono determinati.
Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Individuazione delle materie o degli ambiti di materie in cui i LEP sono determinati
– Trasferimento delle funzioni alle Regioni richiedenti.
Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Principi relativi all’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento
– Previsione che l’intesa tra Stato e Regione individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale nel rispetto dell’art. 17 della legge n. 196 del 2009, nonché di quanto previsto dall’art. 119, quarto comma, della Costituzione
– Aggiornamento dei LEP con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
– Previsione che la Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali disciplinata dall’intesa provvede annualmente alla ricognizione dell’allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l’andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni
– Clausola di invarianza finanziaria.
Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Previsione che l’intesa individua le modalità di finanziamento delle unzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale nel rispetto dell’art. 17 della legge n. 196 del 2009, nonché di quanto previsto dall’art. 119, quarto comma, della Costituzione
– Previsione che la Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali disciplinata dall’intesa provvede annualmente alla ricognizione dell’allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l’andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni
– Previsione che è fatto salvo l’esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell’art. 120 della Costituzione. Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale – Rinvio all’art. 15 del d.lgs. n. 68 del 2011.
Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Delega al Governo per l’individuazione dei LEP – Rinvio ai principi e criteri direttivi di cui all’art. 1, commi da 791 a 801-bis, della legge n. 197 del 2022.
Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Delega al Governo per l’individuazione dei LEP
– Aggiornamento dei LEP con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Definizione di principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché delle relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione
– Aggiornamento dei LEP, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione – Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione
– Previsione che il disegno di legge al quale è allegata l’intesa è immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione.
Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione
– Atto di iniziativa
– Disegno di legge di approvazione dell’intesa.
Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione – Delega al Governo per la determinazione dei LEP
– Procedimento per l’adozione dei decreti legislativi e per l’aggiornamento dei LEP
– Acquisizione del parere della Conferenza unificata.
Regioni
– Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione
– Disposizioni transitorie e finali
– Previsione che gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima dell’entrata in vigore della legge n. 86 del 2024, sono esaminati secondo quanto previsto dalla medesima legge.
– Legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione), intero testo e, in particolare, artt. 1, commi 1 e 2; 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8; 3; 4; 5, comma 2; 8, comma 2; 9, commi 1, 2 e 4; 10; 11, commi 1 e 3.
LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
In via preliminare, desidero ricordare che l’attuale Presidente della Corte costituzionale, prof. Augusto Barbera, già nel 1979, pubblicò con il Prof. Franco Bassanini, editrice “Il Mulino”, lo studio “I nuovi poteri delle regioni e degli enti locali : commentario al decreto n. 616 di attuazione della Legge 382”, che costituisce ancora oggi un riferimento fondamentale per delineare la “storia istituzionale” delle Regioni, e che rappresenta, nel lungo percorso della ri-definizione delle competenze Stato-Regioni-Enti locali sancito dalla legge costituzionale n. 3/2001, un preziosissimo documento ancora oggi attuale, e che va connesso anche alla sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 1°ottobre 2024.
Avuto riguardo ai ricorsi presentati dalle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania dei quali si è riportata in sintesi la natura del contendere e le richieste di incostituzionalità della Legge n. 86/2024, la Corte costituzionale ha in prima istanza accolto i ricorsi, confermandone l’attendibilità, ed ha puntualizzato in proposito rilievi di incostituzionalità che in effetti svuotano la stessa legge di una immediata e celere applicazione, intorno alla quale già la Regione Veneto con assoluta immediatezza aveva con DGR 26 giugno 2024, n. 709, (stesso giorno di emanazione della legge statale) dettato disposizioni concernenti la consulta del Veneto per l’autonomia in vista della ripresa del negoziato con lo stato per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e con DGR 13 agosto 2024, n. 954 ha approvato il documento illustrativo del percorso e del metodo seguiti dalla Regione Veneto ai fini del conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’art. 116, terzo comma della Costituzione.
Richiamando il Comunicato dell’Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale del 14 novembre 2024, si rileva che la Corte costituzionale ha deciso le questioni di costituzionalità della legge sull’autonomia differenziata In attesa del deposito della sentenza, ritenendo in proposito non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge sull’autonomia differenziata delle regioni ordinarie (n. 86 del 2024), ma considerando invece illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo.
Secondo il Collegio, l’art. 116, terzo comma, della Costituzione (che disciplina l’attribuzione alle regioni ordinarie di forme e condizioni particolari di autonomia) deve essere interpretato nel contesto della forma di Stato italiana.
Essa riconosce, insieme al ruolo fondamentale delle regioni e alla possibilità che esse ottengano forme particolari di autonomia, i principi dell’unità della Repubblica, della solidarietà tra le regioni, dell’eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dell’equilibrio di bilancio.
I Giudici ritengono che la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo, in attuazione dell’art. 116, terzo comma, non debba corrispondere all’esigenza di un riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, ma debba avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione.
A tal fine, è il principio costituzionale di sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni.
In questo quadro, l’autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l’efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini.
La Corte, nell’esaminare i ricorsi delle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, le difese del Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti di intervento ad opponendum delle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto, ha ravvisato l’incostituzionalità dei seguenti profili della legge:
1) – la possibilità che l’intesa tra lo Stato e la regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie, laddove la Corte ritiene che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola regione, alla luce del richiamato principio di sussidiarietà;
2)- il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) priva di idonei criteri direttivi, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del Governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento;
3)- la previsione che sia un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dPCm) a determinare l’aggiornamento dei LEP;
4)- il ricorso alla procedura prevista dalla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) per la determinazione dei LEP con dPCm, sino all’entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge per definire i LEP;
5) – la possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l’andamento dello stesso gettito; in base a tale previsione, potrebbero essere premiate proprio le regioni inefficienti, che – dopo aver ottenuto dallo Stato le risorse finalizzate all’esercizio delle funzioni trasferite – non sono in grado di assicurare con quelle risorse il compiuto adempimento delle stesse funzioni;
6)- la facoltatività, piuttosto che la doverosità, per le regioni destinatarie della devoluzione, del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente indebolimento dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica;
7) – l’estensione della legge n. 86 del 2024, e dunque dell’art. 116, terzo comma, Cost. alle regioni a statuto speciale, che invece, per ottenere maggiori forme di autonomia, possono ricorrere alle procedure previste dai loro statuti speciali.
La Corte ha interpretato in modo costituzionalmente orientato altre previsioni della legge:
– l’iniziativa legislativa relativa alla legge di differenziazione non va intesa come riservata unicamente al Governo;
– la legge di differenziazione non è di mera approvazione dell’intesa (“prendere o lasciare”) ma implica il potere di emendamento delle Camere; in tal caso l’intesa potrà essere eventualmente rinegoziata;
– la limitazione della necessità di predeterminare i LEP ad alcune materie (distinzione tra “materie LEP” e “materie-no LEP”) va intesa nel senso che, se il legislatore qualifica una materia come “no-LEP”, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
– l’individuazione, tramite compartecipazioni al gettito di tributi erariali, delle risorse destinate alle funzioni trasferite dovrà avvenire non sulla base della spesa storica, bensì prendendo a riferimento costi e fabbisogni standard e criteri di efficienza, liberando risorse da mantenere in capo allo Stato per la copertura delle spese che, nonostante la devoluzione, restano comunque a carico dello stesso;
– la clausola di invarianza finanziaria richiede – oltre a quanto precisato al punto precedente – che, al momento della conclusione dell’intesa e dell’individuazione delle relative risorse, si tenga conto del quadro generale della finanza pubblica, degli andamenti del ciclo economico, del rispetto degli obblighi eurounitari.
Spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua discrezionalità, colmare i vuoti derivanti dall’accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge. La Corte resta competente a vagliare la costituzionalità delle singole leggi di differenziazione, qualora venissero censurate con ricorso in via principale da altre regioni o in via incidentale.
OSSERVAZIONI
L’ analisi complessiva dei ricorsi mette in evidenza la assoluta e riconosciuta titolarità e capacità istituzionali alle Regioni di ricorrere, in via giurisdizionale, in ordine a provvedimenti volti da una parte a definirne i diritti e le prerogative, e dall’altra all’ osservanza del rispetto non negoziabile di diritti civili sociali a cui deve corrispondere una fondamentale funzione di indirizzo, coordinamento e monitoraggio da parte di organi costituzionalmente deputati a farlo: il Parlamento, massima espressione del potere legislativo, in ordine al quale la stessa funzione sopra indicata si attua con apposite leggi, (secondo quanto già indicato dal lontano DPR n. 616/77, con riferimento anche alla sentenza della Corte costituzionale n. n.303 del 1°’ottobre 2003) con riferimento esclusivo alla definizione dei LEP, con il relativo finanziamento da alimentare con i necessari, ma equi e uniformi, prelievi fiscali (secondo le preziose indicazioni del prof. Piketty, che già dal 2019 ha affermato che lo “Stato sociale” si alimenta con lo “Stato fiscale”), e contrastando con assoluta determinazione l’evasione fiscale incombente, il cui gettito da sola potrebbe garantire adeguati finanziamenti.
A tale riguardo, si assiste, peraltro, ad una surrettizia tentazione di arrogare, attribuire ed accentrare alla Presidenza del Consiglio, attraverso la costituzione di appositi dipartimenti, funzioni che sarebbero più propriamente attribuibili ai Ministeri con le specifiche competenze, se non addirittura al Parlamento, e pertanto risulta evidente uno sconvolgimento istituzionale volto a spostare la titolarità della competenza costituzionalmente sancita per l’esercizio dei diritti sociali e civili dal Parlamento (potere legislativo) al potere esecutivo (governo). Si sottolinea in proposito che la sentenza della Corte costituzionale ha cancellato la competenza attribuita alla Presidenza del Consiglio di definire i LEP avvalendosi di una apposita Cabina di regia (legge di bilancio 2023).
In tale quadro risulta anche evidente il riferimento al ruolo della fiscalità generale, ed alla funzione del suo impegno di distribuire le risorse rivenienti alle Regioni ed agli Enti locali in ragione dell’osservanza del principio della sussidiarietà e della solidarietà,
La sentenza della Corte costituzionale mette in evidenza il fondamento irrinunciabile ed immodificabile dell’Unità d’Italia e della necessità, comunque, di garantire a tutti i cittadini la piena fruizione dei LEP, richiamando la solenne funzione del Parlamento alla loro definizione ed approvazione, e che può essere connessa alla legge n. 42/2009 per la definizione dei fabbisogni standard ed il relativo finanziamento, fata salva anche la titolarità e competenza dello Stato, nella sua funzione di monitoraggio e di controllo, di esercitare il potere sostitutivo secondo l’art.120 della Costituzione nel caso di mancato rispetto …. in particolare (della) tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
In ultima osservazione non si può non rimarcare la spesa sostenuta dalle Regioni Lombardia e Veneto per l’indizione dei facilissimi e scontati referendum sull’autonomia (alla stregua di: volete stare meglio o peggio? Ve lo garantiamo noi!) che si potrebbe definire danno erariale, visto che sono stati i cittadini lombardi a veneti a pagarne le spese.
