La riforma costituzionale “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025, modifica principalmente gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione italiana, introducendo la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, due distinti Consigli superiori della magistratura e l’Alta Corte disciplinare.diritto+1
Poiché approvata con maggioranza inferiore ai due terzi, richiede referendum confermativo entro tre mesi dalla pubblicazione; al 7 marzo 2026, non risulta ancora entrata in vigore definitiva, quindi il testo costituzionale vigente resta quello pre-riforma.gazzettaufficiale+1
Articoli modificati
La tabella confronta il testo vigente (prima della riforma) con quello proposto (dopo), basandosi sulla legge costituzionale 2025. Le modifiche sono evidenziate in grassetto nel testo “dopo”.
| Articolo | Testo prima (vigente) senato+1 | Testo dopo (riforma 2025) [diritto] |
|---|---|---|
| 87, co. 10 | Presiede il Consiglio superiore della magistratura. | Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. |
| 102, co. 1 | La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario. | La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario**, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti. |
| 104 (intero) | [Testo originale: Corte di Cassazione come giudice di legittimità; CSM presieduto dal Presidente della Repubblica con laici e togati.] | La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono estratti a sorte… [testo completo in Gazzetta, con sorteggio laici e togati distinti per carriera]. |
| 105 (intero) | Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, i trasferimenti e gli assegnamenti dei magistrati, le promozioni, i provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati e le decisioni sull’incompatibilità ambientale e funzionale e sui trasferimenti d’ufficio, richiesti dai magistrati. | Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura… [assunzioni ecc. per rispettivi magistrati]. La giurisdizione disciplinare… è attribuita all’Alta Corte disciplinare. [Composizione: 15 giudici, tra nominati dal Presidente, estratti da elenco parlamentare, magistrati con 20 anni; durata 4 anni; appello interno; legge definisce illeciti e garanzie]. |
| 106, co. 3 | Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione… professori ordinari… e avvocati… | Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati… professori… magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni e avvocati… |
| 107, co. 1 | I magistrati… non possono essere dispensati o sospesi… se non in seguito a decisione del Consiglio superiore… Il Ministro… ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare. | …decisione del rispettivo Consiglio… |
| 110, co. 1 | Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro… | Ferme le competenze di ciascun Consiglio… |
Impatto principale
La riforma separa le carriere (art. 102), suddivide il CSM in due (artt. 104-105), toglie al CSM la disciplina trasferendola all’Alta Corte (art. 105), con garanzie di indipendenza e composizione mista. Disposizioni transitorie prevedono adeguamento delle leggi ordinarie entro un anno dall’entrata in vigore.
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