Tabella che confronta l’attuale testo della Costituzione con quello dopo l’eventuale riforma “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”

La riforma costituzionale “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025, modifica principalmente gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione italiana, introducendo la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, due distinti Consigli superiori della magistratura e l’Alta Corte disciplinare.diritto+1

Poiché approvata con maggioranza inferiore ai due terzi, richiede referendum confermativo entro tre mesi dalla pubblicazione; al 7 marzo 2026, non risulta ancora entrata in vigore definitiva, quindi il testo costituzionale vigente resta quello pre-riforma.gazzettaufficiale+1

Articoli modificati

La tabella confronta il testo vigente (prima della riforma) con quello proposto (dopo), basandosi sulla legge costituzionale 2025. Le modifiche sono evidenziate in grassetto nel testo “dopo”.

ArticoloTesto prima (vigente) senato+1Testo dopo (riforma 2025) [diritto]​
87, co. 10Presiede il Consiglio superiore della magistratura.Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.
102, co. 1La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario**, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.
104 (intero)[Testo originale: Corte di Cassazione come giudice di legittimità; CSM presieduto dal Presidente della Repubblica con laici e togati.]La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono estratti a sorte… [testo completo in Gazzetta, con sorteggio laici e togati distinti per carriera].
105 (intero)Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, i trasferimenti e gli assegnamenti dei magistrati, le promozioni, i provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati e le decisioni sull’incompatibilità ambientale e funzionale e sui trasferimenti d’ufficio, richiesti dai magistrati.Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura… [assunzioni ecc. per rispettivi magistrati]. La giurisdizione disciplinare… è attribuita all’Alta Corte disciplinare. [Composizione: 15 giudici, tra nominati dal Presidente, estratti da elenco parlamentare, magistrati con 20 anni; durata 4 anni; appello interno; legge definisce illeciti e garanzie].
106, co. 3Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione… professori ordinari… e avvocati…Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati… professori… magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni e avvocati…
107, co. 1I magistrati… non possono essere dispensati o sospesi… se non in seguito a decisione del Consiglio superiore… Il Ministro… ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.…decisione del rispettivo Consiglio
110, co. 1Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro…Ferme le competenze di ciascun Consiglio

Impatto principale

La riforma separa le carriere (art. 102), suddivide il CSM in due (artt. 104-105), toglie al CSM la disciplina trasferendola all’Alta Corte (art. 105), con garanzie di indipendenza e composizione mista. Disposizioni transitorie prevedono adeguamento delle leggi ordinarie entro un anno dall’entrata in vigore.


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