DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 2010 , n. 216, Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Citta’ metropolitane e Province

DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 2010 , n. 216

Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei  fabbisogni
standard di Comuni, Citta' metropolitane e Province. (10G0240)


 Vigente al: 21-01-2011

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti  gli  articoli  76,  87,  quinto  comma,  117  e  119   della
Costituzione;
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al  Governo  in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione ed, in particolare, gli articoli 2, comma 2, lettera f),
11, comma 1, lettera b), 13, comma 1, lettere c) e d), 21,  commi  1,
lettere c) ed e), 2,  3  e  4,  nonche'  22,  comma  2,  relativi  al
finanziamento  delle  funzioni  di  Comuni,  Citta'  metropolitane  e
Province;
  Visto  l'accordo  in  materia  di  mutua  collaborazione   per   la
determinazione dei fabbisogni standard  per  il  finanziamento  delle
funzioni fondamentali e dei relativi servizi di  Comuni,  Province  e
Citta' metropolitane sancito il 15 luglio 2010, in sede di Conferenza
Stato-Citta' ed autonomie locali, tra  l'Associazione  Nazionale  dei
Comuni Italiani-ANCI e l'Unione delle  Province  d'Italia-UPI  ed  il
Ministero dell'economia e delle finanze;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2010;
  Vista l'intesa sancita in sede di  Conferenza  unificata  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 29 luglio 2010;
  Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio  2009,
n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari  competenti  per  le
conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e  del
Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 novembre 2010;
  Sulla proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del
Ministro per le riforme per  il  federalismo,  del  Ministro  per  la
semplificazione normativa e  del  Ministro  per  i  rapporti  con  le
regioni e per la coesione territoriale, di concerto con  il  Ministro
dell'interno e con il Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione; 

                                Emana 

                  il seguente decreto legislativo: 

                               Art. 1 

                               Oggetto 

  1. Il presente decreto e' diretto a disciplinare la  determinazione
del fabbisogno standard per Comuni e Province, al fine di  assicurare
un graduale e definitivo superamento nei loro riguardi  del  criterio
della spesa storica.
  2. I fabbisogni standard determinati secondo le modalita' stabilite
dal presente decreto  costituiscono  il  riferimento  cui  rapportare
progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a  regime,
il  finanziamento  integrale  della  spesa  relativa  alle   funzioni
fondamentali  e  ai  livelli  essenziali  delle  prestazioni,   fermo
restando che, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera  d),  della
legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini del finanziamento  integrale,  il
complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non
puo' eccedere l'entita' dei trasferimenti  soppressi.  Fino  a  nuova
determinazione dei livelli essenziali in virtu' della legge  statale,
sono livelli essenziali quelli gia' fissati in base alla legislazione
statale vigente.
  3. Fermi restando i vincoli stabiliti con il  patto  di  stabilita'
interno, dal presente decreto non devono derivare  nuovi  o  maggiori
oneri per il bilancio dello Stato  oltre  a  quelli  stabiliti  dalla
legislazione vigente.
                               Art. 2 

                        Obiettivi di servizio 

  1. Conformemente a quanto previsto dalla legge 5  maggio  2009,  n.
42, il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilita' ovvero
con apposito disegno di  legge  collegato  alla  manovra  di  finanza
pubblica,  in  coerenza  con   gli   obiettivi   e   gli   interventi
appositamente  individuati  da  parte  della  decisione  di   finanza
pubblica,  previo  confronto  e  valutazione  congiunta  in  sede  di
Conferenza unificata, propone norme di coordinamento  dinamico  della
finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei
costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo,  nonche'
un percorso di convergenza degli obiettivi  di  servizio  ai  livelli
essenziali delle prestazioni e  alle  funzioni  fondamentali  di  cui
all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.
Il monitoraggio degli obiettivi di servizio e' effettuato in sede  di
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, da
istituire ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009.
  2. Ai fini di  cui  al  comma  1,  il  Governo  tiene  conto  delle
informazioni e dei dati raccolti, ai  sensi  dell'articolo  4,  sulle
funzioni fondamentali effettivamente esercitate e i  servizi  resi  o
non resi, in tutto o in parte, da ciascun ente locale. Tiene altresi'
conto  dell'incrocio  tra  i  dati  relativi   alla   classificazione
funzionale  delle  spese  e  quelli  relativi  alla   classificazione
economica.
  3. Gli obiettivi di servizio sono stabiliti in modo da garantire il
rispetto della tempistica di cui ai commi 4 e 5.
  4. L'anno 2012 e'  individuato  quale  anno  di  avvio  della  fase
transitoria comportante  il  superamento  del  criterio  della  spesa
storica.
  5. La fase transitoria si struttura secondo la seguente modalita' e
tempistica:
    a) nel 2011  verranno  determinati  i  fabbisogni  standard,  che
entreranno in vigore nel 2012, riguardo  ad  almeno  un  terzo  delle
funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1,  lettere  a)  e
b), del presente decreto, con un processo di  gradualita'  diretto  a
garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;
    b) nel 2012  verranno  determinati  i  fabbisogni  standard,  che
entreranno in vigore nel 2013, riguardo ad  almeno  due  terzi  delle
funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1,  lettere  a)  e
b), del presente decreto, con un processo di  gradualita'  diretto  a
garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;
    c) nel 2013  verranno  determinati  i  fabbisogni  standard,  che
entreranno  in  vigore  nel  2014,  riguardo  a  tutte  le   funzioni
fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere  a)  e  b),  del
presente decreto, con un processo di gradualita' diretto a  garantire
l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo.
                               Art. 3 

    Funzioni fondamentali e classificazione delle relative spese 

  1. Ai fini del presente decreto,  fino  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  statale  di   individuazione   delle   funzioni
fondamentali di Comuni, Citta' metropolitane e Province, le  funzioni
fondamentali ed i relativi servizi presi  in  considerazione  in  via
provvisoria, ai sensi dell'articolo 21 della 5 maggio  2009,  n.  42,
sono:
    a) per i Comuni:
      1) le funzioni generali di amministrazione, di  gestione  e  di
controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come
certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla  data  di
entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42;
      2) le funzioni di polizia locale;
      3) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi  i  servizi
per gli asili nido e quelli di  assistenza  scolastica  e  refezione,
nonche' l'edilizia scolastica;
      4) le funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti;
      5)  le  funzioni  riguardanti  la  gestione  del  territorio  e
dell'ambiente,  fatta  eccezione  per   il   servizio   di   edilizia
residenziale pubblica e locale e piani di  edilizia  nonche'  per  il
servizio idrico integrato;
      6) le funzioni del settore sociale;
    b) per le Province:
      1) le funzioni generali di amministrazione, di  gestione  e  di
controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come
certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla  data  di
entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42;
      2) le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa  l'edilizia
scolastica;
      3) le funzioni nel campo dei trasporti;
      4) le funzioni riguardanti la gestione del territorio;
      5) le funzioni nel campo della tutela ambientale;
      6) le funzioni nel campo dello sviluppo economico  relative  ai
servizi del mercato del lavoro.
                               Art. 4 

      Metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard 

  1. Il fabbisogno standard, per ciascuna funzione fondamentale  e  i
relativi servizi, tenuto conto delle specificita'  dei  comparti  dei
Comuni e delle Province, e' determinato attraverso:
    a) l'identificazione delle informazioni  e  dei  dati  di  natura
strutturale e contabile  necessari,  acquisiti  sia  da  banche  dati
ufficiali esistenti sia  tramite  rilevazione  diretta  con  appositi
questionari da inviare ai Comuni e alle Province, anche  ai  fini  di
una riclassificazione o integrazione delle informazioni contenute nei
certificati contabili;
    b) l'individuazione  dei  modelli  organizzativi  e  dei  livelli
quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un  sistema
di indicatori in relazione a  ciascuna  funzione  fondamentale  e  ai
relativi servizi;
    c) l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di  quelli
piu'  significativi  e  alla  determinazione  degli   intervalli   di
normalita';
    d)  l'individuazione  di  un  modello  di  stima  dei  fabbisogni
standard sulla base di criteri di  rappresentativita'  attraverso  la
sperimentazione di diverse tecniche statistiche;
    e)  la  definizione  di  un  sistema  di  indicatori,  anche   in
riferimento  ai  diversi  modelli  organizzativi  ed  agli  obiettivi
definiti, significativi per  valutare  l'adeguatezza  dei  servizi  e
consentire agli enti locali di migliorarli.
  2. Il fabbisogno standard puo' essere determinato con riferimento a
ciascuna funzione fondamentale, ad un singolo servizio o ad aggregati
di  servizi,  in  relazione  alla  natura  delle   singole   funzioni
fondamentali e tenendo presenti le esclusioni previste dalla legge  5
maggio 2009, n. 42.
  3. La metodologia dovra' tener conto delle specificita'  legate  ai
recuperi di efficienza  ottenuti  attraverso  le  unioni  di  Comuni,
ovvero le altre forme di esercizio di funzioni in forma associata.
  4. Il fabbisogno standard  e'  fissato  anche  con  riferimento  ai
livelli di servizio determinati in base agli  indicatori  di  cui  al
comma 1, lettera e).
                               Art. 5 

       Procedimento di determinazione dei fabbisogni standard 

  1. Il procedimento di determinazione  del  fabbisogno  standard  si
articola nel seguente modo:
    a) la Societa' per gli  studi  di  settore-Sose  s.p.a.,  la  cui
attivita', ai fini del presente decreto, ha carattere  esclusivamente
tecnico, predispone le metodologie occorrenti alla individuazione dei
fabbisogni standard e ne determina i valori con tecniche  statistiche
che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Comuni
e Province, conformemente a quanto previsto dall'articolo  13,  comma
1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42, utilizzando  i  dati
di spesa storica tenendo conto dei gruppi omogenei e tenendo altresi'
conto della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma
associata, considerando una quota di spesa  per  abitante  e  tenendo
conto della produttivita' e della diversita' della spesa in relazione
all'ampiezza  demografica,  alle  caratteristiche  territoriali,  con
particolare  riferimento  al  livello  di   infrastrutturazione   del
territorio, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 21 e 22  della
legge 5 maggio 2009, n. 42,  alla  presenza  di  zone  montane,  alle
caratteristiche  demografiche,  sociali  e  produttive  dei  predetti
diversi enti, al personale impiegato, alla efficienza,  all'efficacia
e alla qualita' dei servizi erogati nonche' al grado di soddisfazione
degli utenti;
    b) la Societa' per gli studi di settore-Sose s.p.a.  provvede  al
monitoraggio  della  fase  applicativa  e   all'aggiornamento   delle
elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard;
    c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la Societa' per gli studi
di  settore-Sose  s.p.a.  puo'   predisporre   appositi   questionari
funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni  e
dalle Province. Ove  predisposti  e  somministrati,  i  Comuni  e  le
Province restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni  dal
loro ricevimento, i  questionari  compilati  con  i  dati  richiesti,
sottoscritti dal legale rappresentante e dal  responsabile  economico
finanziario. La  mancata  restituzione,  nel  termine  predetto,  del
questionario interamente compilato e' sanzionato con il blocco,  sino
all'adempimento  dell'obbligo   di   invio   dei   questionari,   dei
trasferimenti a qualunque titolo erogati al Comune o alla Provincia e
la  pubblicazione  sul  sito  del  Ministero  dell'interno  dell'ente
inadempiente. Agli stessi fini di cui alle lettere a) e b), anche  il
certificato di conto consuntivo di cui  all'articolo  161  del  testo
unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
successive modificazioni, contiene i dati necessari  per  il  calcolo
del fabbisogno standard;
    d) tenuto conto dell'accordo sancito il 15 luglio 2010,  in  sede
di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie  locali,  tra  l'Associazione
nazionale  dei  Comuni  Italiani-ANCI  e  l'Unione   delle   Province
d'Italia-UPI ed il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  per  i
compiti di cui alle lettere a), b) e c)  del  presente  articolo,  la
Societa' per  gli  studi  di  settore-Sose  s.p.a.  si  avvale  della
collaborazione  scientifica  dell'Istituto  per  la  finanza  e   per
l'economia locale-IFEL,  in  qualita'  di  partner  scientifico,  che
supporta  la  predetta  societa'  nella  realizzazione  di  tutte  le
attivita'  previste  dal  presente  decreto.  In  particolare,   IFEL
fornisce analisi e studi in materia di contabilita' e finanza  locale
e partecipa alla fase di predisposizione dei questionari e della loro
somministrazione agli  enti  locali;  concorre  allo  sviluppo  della
metodologia  di  calcolo  dei  fabbisogni  standard,   nonche'   alla
valutazione  dell'adeguatezza   delle   stime   prodotte;   partecipa
all'analisi dei risultati; concorre al monitoraggio del  processo  di
attuazione dei fabbisogni standard; propone  correzioni  e  modifiche
alla procedura di attuazione dei fabbisogni  standard,  nonche'  agli
indicatori di fabbisogni fissati per i singoli enti.  IFEL,  inoltre,
fornisce assistenza tecnica e formazione ai Comuni e  alle  Province;
la Societa' per  gli  studi  di  settore-Sose  s.p.a  puo'  avvalersi
altresi' della collaborazione dell'ISTAT per i compiti  di  cui  alle
lettere a), b) e c) del presente articolo;
    e) le metodologie predisposte ai  sensi  della  lettera  a)  sono
sottoposte, per l'approvazione,  ai  fini  dell'ulteriore  corso  del
procedimento, alla Commissione tecnica  paritetica  per  l'attuazione
del  federalismo  fiscale  ovvero,  dopo  la  sua  istituzione,  alla
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica; in
assenza  di  osservazioni,  le  metodologie  si  intendono  approvate
decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. La Commissione  tecnica
paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero,  dopo  la
sua istituzione, la Conferenza permanente per il coordinamento  della
finanza  pubblica  segue  altresi'   il   monitoraggio   della   fase
applicativa e l'aggiornamento delle elaborazioni di cui alla  lettera
b). I risultati predisposti con le metodologie di elaborazione di cui
alle lettere precedenti sono trasmessi dalla Societa' per  gli  studi
di   settore-Sose   s.p.a.   ai   Dipartimenti   delle   finanze   e,
successivamente, della Ragioneria generale dello Stato del  Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  nonche'  alla  Commissione  tecnica
paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero,  dopo  la
sua istituzione, alla  Conferenza  permanente  per  il  coordinamento
della finanza pubblica;
    f) i dati raccolti ed  elaborati  per  le  attivita'  di  cui  al
presente articolo confluiscono nella banca dati delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 13 della legge  31  dicembre  2009,  n.
196, nonche' in quella di cui all'articolo 5  della  legge  5  maggio
2009, n. 42.
                               Art. 6 

                Pubblicazione dei fabbisogni standard 

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri, sono adottati la nota metodologica relativa alla  procedura
di calcolo di cui agli articoli precedenti e il  fabbisogno  standard
per  ciascun  Comune  e  Provincia,  previa  verifica  da  parte  del
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'articolo  1,
comma 3. Sullo schema di decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri e' sentita la Conferenza Stato-citta'  e  autonomie  locali.
Decorsi quindici giorni, lo schema e' comunque trasmesso alle  Camere
ai fini  dell'espressione  del  parere  da  parte  della  Commissione
bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte  delle
Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze  di  carattere
finanziario. Lo schema di  decreto  e'  corredato  da  una  relazione
tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196,  che  ne  evidenzia  gli  effetti  finanziari.
Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da  parte  del
Governo,  il  decreto   puo'   essere   comunque   adottato,   previa
deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri,  ed  e'
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale.  Il  Governo,  se  non  intende
conformarsi  ai  pareri  parlamentari,  trasmette  alle  Camere   una
relazione con cui indica le ragioni per le quali non si e' conformato
ai citati pareri. Ciascuno dei decreti del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri  recante  determinazione  dei  fabbisogni  standard  per
Comuni e Province indica in allegato gli elementi considerati ai fini
di tale determinazione.
  2. Al fine di garantire la verifica di cui al comma 1, il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  secondo  le  proprie  competenze,  partecipa
direttamente alle attivita' di cui all'articolo 5.
  3. Ciascun Comune e Provincia da' adeguata pubblicita' sul  proprio
sito istituzionale del decreto di cui al comma 1, nonche'  attraverso
le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio.
                               Art. 7 

             Revisione a regime dei fabbisogni standard 

  1. Al fine di garantire continuita' ed  efficacia  al  processo  di
efficientamento dei servizi locali,  i  fabbisogni  standard  vengono
sottoposti a monitoraggio e rideterminati, non oltre  il  terzo  anno
successivo alla loro precedente adozione, con le  modalita'  previste
nel presente decreto.
  2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua
istituzione, alla Conferenza permanente per  il  coordinamento  della
finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009,  n.
42,  che  si  avvale  della  Commissione   tecnica   paritetica   per
l'attuazione del federalismo fiscale.
                               Art. 8 

              Disposizioni finali ed entrata in vigore 

  1. I fabbisogni standard  delle  Citta'  metropolitane,  una  volta
costituite,   sono   determinati,   relativamente    alle    funzioni
fondamentali per esse individuate ai sensi dell'articolo 23, comma 6,
lettere e) e f), della legge 5  maggio  2009,  n.  42,  e  successive
modificazioni, secondo le  norme  del  presente  decreto,  in  quanto
compatibili.
  2. Fermo restando il rispetto degli  obiettivi  di  servizio  e  di
erogazione dei livelli essenziali delle  prestazioni,  la  differenza
positiva, eventualmente realizzata in ciascun anno  finanziario,  fra
il fabbisogno standard come determinato ai sensi del presente decreto
e la spesa effettiva cosi' come  risultante  dal  bilancio  dell'ente
locale, e' acquisita dal bilancio dell'ente locale medesimo. Nel caso
di  esercizio  delle  funzioni  in  forma  associata,  la  differenza
positiva di cui al primo periodo e'  ripartita  fra  i  singoli  enti
partecipanti in ragione degli oneri  e  degli  obblighi  gravanti  su
ciascuno di essi in base all'atto costitutivo.
  3. La Societa' per gli studi di settore-Sose  s.p.a.  e  l'Istituto
per la finanza e per l'economia locale-IFEL provvedono alle attivita'
di cui al presente decreto nell'ambito delle rispettive risorse.
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27  della  legge  5
maggio 2009, n. 42, ed in particolare in ordine alle competenze e  al
rispetto dei tempi ivi previsti, il presente decreto legislativo  non
si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  5. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 26 novembre 2010 

                             NAPOLITANO 

                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 

                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 

                                Bossi, Ministro per le riforme per il
                                federalismo 

                                Calderoli,    Ministro     per     la
                                semplificazione normativa 

                                Fitto, Ministro per i rapporti con le
                                regioni    e    per    la    coesione
                                territoriale 

                                Maroni, Ministro dell'interno 

                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione 

Visto, il Guardasigilli: Alfano

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