Riforma del Titolo V
La revisione del Titolo V è l’altro grande tema su cui l’intervento di riforma appare incisivo e strutturale. Accanto all’abolizione delle province dalla Costituzione, viene rivisto il riparto delle competenze tra lo Stato e le regioni (art.117), in una prospettiva che amplia le materie attribuite in funzione esclusiva allo Stato ed elimina la competenza concorrente. Ulteriori forme di autonomia in specifiche materie potranno essere attribuite purché la regione sia «in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio»(art.116).
Su proposta del Governo, la legge dello Stato potrà poi intervenire su materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda «la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale» (cd. clausola di supremazia). In questo caso, disciplinato dall’art.117 quarto comma, è previsto tuttavia che le modifiche ai disegni di legge deliberate a maggioranza assoluta dai componenti del Senato possano essere non recepite dalla Camera solo se quest’ultima – nella votazione finale – si pronuncia in tal senso a maggioranza assoluta dei suoi componenti (art.70).
Ancora, l’art.122 stabilisce un limite agli emolumenti dei componenti degli organi elettivi della regione nell’ordine di quelli attribuiti al sindaco del comune capoluogo di regione.
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