VAI A Studi – Osservatorio legislativo e parlamentare
Delega al Governo in materia di disabilità
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Il disegno di legge governativo in esame (A.C. 3347), composto da 4 articoli, reca una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità. Esso rappresenta l’attuazione di una delle riforme (riforma 1.1) previste dalla Missione 5 “Inclusione e Coesione” Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore” del PNRR. Tale riforma (c.d. Legge quadro sulla disabilità) prevede una legge di delegazione riguardante tutte le persone con disabilità, avente il suo fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato diretto a consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare una effettiva inclusione nella società. Il disegno di legge è stato dichiarato collegato alla decisione di bilancio dalla NADEF 2021 (Nota di aggiornamento al DEF), a completamento della manovra di bilancio 2022-2024. Nel documento della Commissione Europea denominato “Allegato riveduto della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia” è indicato (a pag. 456) che la predetta Legge quadro per la disabilità debba entrare in vigore entro il 31 dicembre 2021. L’articolo 1 definisce l’oggetto e la finalità della delega. Il Governo è delegato ad adottare, entro 20 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in conformità alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (Convention on the Rights of persons with disabilities, di seguito CRPD) e del relativo Protocollo opzionale, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 nonché alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea del 3 marzo 2021. La finalità perseguita è quella di garantire al cittadino con disabilità il riconoscimento della propria condizione, anche mediante una valutazione della stessa congruente, trasparente ed agevole, tale da consentire il pieno rispetto dei diritti civili e sociali e l’effettivo e completo accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni e delle agevolazioni previsti (comma 1). Il comma 2 disciplina la procedura di emanazione dei decreti legislativi. Essi sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute e gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata (ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281), sono trasmessi al Consiglio di Stato per l’espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione: decorso inutilmente tale termine il Governo può comunque procedere. È prevista la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni. In mancanza di intesa nel termine di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere, in cui sono indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta. Qualora il Governo, a seguito dell’espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all’intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall’intesa. La Conferenza unificata assume le conseguenti determinazioni entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione, decorso il quale i decreti òpssono essere comunque adottati. Viene poi stabilito che il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, leale collaborazione con le Regioni e gli enti locali e che può avvalersi del supporto dell’Osservatorio nazionale per la disabilità (Comma 3). Il comma 4 prevede la facoltà del Governo di emanare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui al comma 2. Il comma 5 specifica che i decreti legislativi intervengono, progressivamente nei limiti delle risorse disponibili (cfr. art. 3), ivi comprese quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito “PNRR”, nei seguenti ambiti: a) definizioni della condizione di disabilità, riassetto e semplificazione della normativa di settore; b) accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base; c) valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto personalizzato e di vita indipendente; d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione; e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità; f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilità; g) disposizioni finali e transitorie.
L’articolo 2 reca i principi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il Governo nell’esercizio della delega finalizzata al raggiungimento degli obiettivi individuati all’articolo 1. Preliminarmente il comma 1 traccia in modo più specifico i confini dell’attività normativa del Governo, diretta al coordinamento, formale e sostanziale, di tutte le disposizioni normative vigenti negli ambiti sopra definiti, incluse quelle di recepimento ed attuazione della normativa europea. Vengono poi individuati sette ambiti (lettere da a) a g)) all’interno di ciascuno dei quali sono previsti specifici principi e criteri direttivi (comma 2). Più nel dettaglio: a) con riguardo alle definizioni della condizione di disabilità e al riassetto e semplificazione della normativa di settore:
b) con riguardo all’accertamento della disabilità e alla revisione dei suoi processi valutativi di base:
c) con riguardo alla valutazione multidimensionale della disabilità, alla realizzazione del progetto personalizzato e di vita indipendente:
d) con riguardo all’informatizzazione dei processi valutativi:
– supportino i processi valutativi e l’elaborazione dei progetti personalizzati; – consentano la consultabilità delle certificazioni, delle informazioni riguardanti i benefici economici, previdenziali e assistenziali e gli interventi di assistenza socio-sanitaria che spettano alla persona con disabilità; e) con riguardo alla riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità:
f) con riguardo all’istituzione del Garante nazionale delle disabilità:
– raccogliere segnalazioni e fornire assistenza alle persone con disabilità che subiscano discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro di contatto dedicato; – svolgere verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori; – formulare raccomandazioni e pareri alle Amministrazioni interessate sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti; g) con riguardo alle disposizioni finali e transitorie:
L’articolo 3 reca le disposizioni finanziarie stabilendo che ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della legge si provvede: a) con le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all’articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; b) con le risorse disponibili nel PNRR, per l’attuazione degli interventi rientranti nell’ambito del presente provvedimento; c) mediante razionalizzazione e riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità. L’articolo 4 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. |
