BILANCIO SOCIALE NEGLI ENTI LOCALI E NEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI, articolo di Luigi Colombini, 20 febbraio 2025

BILANCIO SOCIALE NEGLI ENTI LOCALI E NEL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI

di Luigi Colombini

Già Docente di Legislazione  ed Organizzazione dei Servizi Sociali presso Università Statale Roma TRE, corsi DISSAIFE e MASSIFE

Collaboratore del Sindacato Nazionale Unitario Assistenti Sociali – SUNAS –  e  del Centro Studi IRIS Socialia e redattore di OSSERVATORIO LEGISLATIVO SUNAS

  1. IL BILANCIO DELL’ENTE LOCALE NELLA REALIZZAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI A LIVELLO LOCALE
  1. Il Bilancio dell’Ente Locale rappresenta un documento non solo contabile, ma un documento di rilevanza politico- amministrativa.

Infatti il bilancio con il D. Lgs 267/2000 (TUEL – Testo Unico Enti Locali), e dalla legge costituzionale n. 3/01 ha assunto una connotazione ancora più importante nell’ambito di quello che è il ruolo dell’Ente Locale.

Nel corso della complessa evoluzione dell’Ente locale, con la legge costituzionale n. 3/01 gli è stato riconosciuto lo specifico ruolo, secondo il principio della sussidiarietà verticale, nella sua primaria funzione di essere l’istituzione più prossima ai cittadini.

Pertanto il Comune va inteso:

  1. come ENTE ESPONENZIALE degli interessi della comunità locale;

  2. come AZIENDA che produce servizi rivolti alla collettività.

A tale riguardo si deve altresì rilevare che nella complessità del processo volto a determinare e sviluppare la politica territoriale dei servizi sociali sorto con l’avvento delle Regioni, gli Enti locali furono oggetto di deleghe di funzioni da parte delle Regioni stesse con l’obiettivo di costruire un adeguato sistema di autonomie locali basato sull’associazionismo obbligatorio intercomunale, attraverso i Consorzi, sulla programmazione, sulla gestione unitaria dei servizi socio-sanitari e sulla partecipazione dei cittadini e delle forze sociali alla programmazione, gestione e controllo dei servizi, secondo linee di intervento che sono state successivamente riprese dalla legge 328/00.

In relazione a quanto portato avanti dalle Regioni, il primo provvedimento sulla finanza locale (legge n. 3/79) cominciò a riconsiderare il problema del ruolo e delle funzioni dell’Ente locale anche in relazione alla riforma delle autonomie locali, come già preconizzato dal DPR 616/77, e dall’altra a quanto disposto successivamente dal richiamato D. Lgs. 267/00 (TUEL – Testo Unico Enti Locali), e dalla legge costituzionale n. 3/01.

Per ciò che concerne gli aspetti più specifici connessi al bilancio, si è quindi passati da una concezione di finanza derivata a una concezione di autonomia finanziaria.

In effetti oggi il Bilancio Comunale rappresenta la sintesi di un quadro economico, nel quale al comune è stata riconosciuta – fra l’altro – la capacità impositiva, intesa come capacità di potere provvedere alle proprie entrate in rapporto ai propri bisogni.

Tale aspetto assume rilievo fondamentale nella attività amministrativa dell’Ente locale, e deve essere messo in relazione con quanto disposto dal dettato costituzionale e in particolare dall’art n. 117 – lettera “m” della Costituzione che recita: “ E’ compito dello Stato di determinare i livelli essenziali per l’esercizio dei diritti civili e sociali”.

Tale disposizione, col combinato disposto dell’art. n. 3 della Costituzione, sancisce che lo Stato deve garantire pari trattamento giuridico per tutti i cittadini e quindi anche interventi uguali per l’intero “soggetto collettivo”.

Tale principio che si lega alla necessità di erogare servizi ed interventi rivolti alla persona ed alla comunità (come già indicato nel D.Lgs n.112/1998), presuppone il concetto di uniformità e omogeneizzazione in tutto il contesto nazionale, e quindi l’esigibilità da parte dei cittadini di standard adeguati e rispondenti ai bisogni espressi dalla collettività locale.

E’ in tale contesto che vanno quindi collocati i Livelli Essenziali Assistenziali previsti dalla legge 328/00, che peraltro non ancora sono stati definiti a venticinque anni dalla emanazione della legge, che devono costituire il riferimento fondamentale per la offerta dei servizi, così come ribadito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 192/2024 sull’ autonomia differenziata..

Ulteriore aspetto che va assolutamente considerato è il federalismo fiscale, così come indicato dalla lege n. 42/2009 sulla introduzione dei fabbisogni finanziari dei Comuni, che deve essere in grado di dotare gli Enti locali – gestori dei servizi sociali – dei finanziamenti necessari per la realizzazione dei LIVEAS.

  1. Gli aspetti fondamentali del Bilancio

Secondo quanto disposto dal citato D. Lgs. 267/00 e dalla legge costituzionale n. 3/01, nell’economia della presente trattazione gli aspetti più importanti che fanno capo agli Enti locali sono:

  • La richiamata capacità impositiva nei riguardi dei cittadini, tale da alimentare le risorse necessarie alla realizzazione delle attività di propria competenza e al perseguimento degli obiettivi determinati dalla programmazione;

  • La capacità regolamentare, che già definita dalla legge n. 241/90 sulla trasparenza amministrativa, fa obbligo agli stessi Enti Locali di dotarsi di appositi regolamenti in sede di erogazione dei servizi ed interventi sociali. A tale riguardo si sottolinea che quindi, pur a prescindere dalla legge n. 328/00 e dalla legge regionale 38/96, gli Enti locali sono tenuti a regolamentare i propri servizi.

Il Bilancio, secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 267/00 rappresenta quindi il documento politico programmatico dell’Ente Locale che deve redatto nell’osservanza dei seguenti presupposti:

– Gli Enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio, finanziario e pubblicità.

– Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.

– Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo.

Sulla base di quanto indicato dalla D.Lgs. 267/00, quindi, il Bilancio si articola quindi sulla base di questi capisaldi:

* Autonomia Finanziaria

* Certezza di risorse proprie o trasferite.

* Potestà Impositiva Autonoma.

In particolare, a fronte della necessità di acquisire la certezza di risorse proprie o trasferite, nell’ambito della redazione del bilancio l’altro aspetto fondamentale da osservare è il pareggio di bilancio.

Con questa regola, sostenuta dal D. Lgs. 267/00, i Comuni devono quindi svolgere la propria attività in costanza di pareggio di bilancio, avere certezza di capitali e di spesa, e sapere osservare la capacità di sapere programmare a fronte della copertura totale delle spese.

Questi aspetti si legano poi all’altro aspetto focale, già sopra indicato , che interessa gli utenti dei servizi sociali: la partecipazione del cittadino nell’assolvimento delle prestazioni e servizi a domanda individuale, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Pertanto il Comune, nell’ambito della propria competenza deve specificare quegli aspetti che sono alla base della buona amministrazione, e che si riferiscono ai canoni ormai classici della attività amministrativa: la programmazione, la definizione delle priorità, i risultati attesi, verifica dei risultati.

  1. Il Piano Esecutivo di Gestione

Ai fini della compiuta definizione del bilancio nel quadro dell’attività amministrativa dell’Ente locale, il PEG. (Piano Esecutivo di Gestione) è da considerare lo strumento contabile e gestionale, attraverso il quale sono indicate le risorse destinate al loro conseguimento e gli obiettivi da perseguire.

Secondo quanto disposto dal D. Lgs. 267/00 il PEG ripartisce le risorse dell’entrata e gli interventi della spesa in capitoli, e fraziona ulteriormente i servizi della spesa in centri di costo.

Per ogni centro di costo il PEG deve indicare le risorse umane, i mezzi materiali e finanziari da utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi di gestione, e deve inoltre contenere l’ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo, e degli interventi in capitoli.

Il PEG si configura quindi come strumento di guida e orientamento della gestione, con la funzione di:

-esplicitare gli obiettivi gestionali;

-definire per ogni programma le responsabilità dei servizi;

-individuare l’articolazione delle risorse umane e tecniche per centri di entrata e costo;

-individuare l’articolazione delle risorse finanziarie in capitoli, per natura dei fattori produttivi.

L’ elaborazione del PEG comporta il coinvolgimento di ogni soggetto depositario di funzioni, poteri e responsabilità, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo, in una armonica interazione.

Prioritariamente vanno individuati i responsabili dei servizi secondo le procedure indicate nel regolamento di contabilità.

Nella logica di affidamento del budget, è previsto che ciascun servizio sia correlato con un

Nel contesto della redazione del Bilancio dell’Ente locale, vi deve essere una piena rispondenza tra il Bilancio di previsione e il PEG, con l’individuazione delle priorità di intervento, i tempi e i modi per il raggiungimento dell’obiettivo.

Per la verifica dei traguardi indicati dal PEG, vanno costruiti appositi indicatori per permettere al nucleo di valutazione di misurare il risultato raggiunto da ciascun assegnatario di budget.

Dopo l’approvazione del PEG da parte del Consiglio Comunale, entro il lasso di tempo previsto nel regolamento di contabilità la Giunta affida il PEG ai responsabili dei servizi i quali, con la correlata accettazione, assumono piena responsabilità di risultato

Pertanto il Piano Esecutivo di Gestione rappresenta la chiave esecutiva di svolta dell’attività dell’Ente Locale in quanto deve mettere in evidenza:

  • gli obiettivi di gestione da raggiungere;

  • le dotazioni necessarie;

  • i responsabili dell’azione esecutiva;

  • l’individuazione delle risorse umane e strumentali;

  • gli Indicatori atti a misurare i risultati raggiunti.

Tenuto conto di quanto sopra illustrato in ordine alla funzione del bilancio nel contesto della attività posta in essere dagli Enti locali, lo stesso Bilancio, quindi, riveste importanza non solo nel costituire atto contabile, ma, anche, nella esigenza di caratterizzarsi nella sua valenza sociale.

In questa veste il Bilancio dell’Ente locale deve lasciare trasparire ciò che esso stesso, in quanto Azienda, ha messo in atto per raggiungere i suoi obiettivi.

4. Il controllo di gestione

Il controllo di gestione ha per oggetto l’intera attività amministrativa e gestionale del Comune, ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell’ente.

 Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:

a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l’efficacia, l’efficienza ed il grado di economicità dell’azione intrapresa.
Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

La verifica dell’efficacia, dell’efficienza e della economicità dell’azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali.

 La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l’andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

B) LA BASE NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO SOCIALE

  1. Il Bilancio sociale nella sua iniziale dimensione concettuale ed operativa, ha preso avvio nell’ ambito del settore privato e si estende anche alla Pubblica Amministrazione che deve comportarsi come una Azienda e dare conto del suo operato ai cittadini e ai portatori di interesse.

I presupposti legislativi statali che costituiscono il fondamento del bilancio sociale sono:

LEGGE COSTITUZIONALE 3/01

Modifiche al titolo V della seconda parte della Costituzione

LEGGE 131/03

Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 3/01

D. Lgs. 267/00: Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali

Legge 241/90: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Direttiva Pres. Cons. Ministri 27.1.94: Principi per l’erogazione dei servizi pubblici

Legge 59/97: “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”

Legge 127/97: Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

D. lgs. 286/99: Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati delle attività svolte dalle Amministrazioni pubbliche a norma dell’art. 11 legge 59/97

Legge 150/00 Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni

Direttiva Ministro Funzione Pubblica 7.2.02 – Direttiva sulle attività di comunicazione per le pubbliche amministrazioni

Dipartimento Funzione Pubblica

Direttiva 17.2.06: Rendicontazione sociale delle amministrazioni pubbliche

Si rileva altresì che l’art. 20, comma 5, lettera d) della legge 328/00 dispone l’obbligo che fa capo alle Regioni ed agli enti locali di prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, con la contestuale redazione di una relazione sulle attività svolte.

Pertanto il Bilancio sociale fa parte ormai del panorama giuridico italiano e regionale, e costituisce un impegno a cui debbono ottemperare tutti i soggetti della Pubblica Amministrazione.

2.La finalità del bilancio sociale

Il bilancio sociale, si propone di fornire un resoconto, una informazione, completa, esaustiva, trasparente, concreta, sull’utilizzo delle risorse della collettività.

La Direttiva sopra indicata del 17.2.06, a tale proposito è di estremo interesse (e se ne rappresentano di seguito gli aspetti essenziali), perché delinea un percorso propositivo nella redazione del bilancio sociale in grado di mettere ogni amministrazione pubblica, in quanto titolare di una funzione di tutela di interessi e di soddisfazione dei bisogni dei cittadini, di affrontare adeguatamente l’onere di rendere conto di quanto operato nei propri ambiti di competenza.

I presupposti che sono a monte del bilancio sociale sono pertanto:

* la chiara formulazione dei valori e delle finalità che presiedono alla propria azione e l’identificazione dei programmi, piani e progetti in cui si articola;

* l’attribuzione delle responsabilità politiche e dirigenziali;

* l’esistenza di un sistema informativo in grado di supportare efficacemente l’attività di rendicontazione;

* il coinvolgimento interno degli organi di governo e della struttura amministrativa;

* il coinvolgimento della comunità nella valutazione degli esiti e nella individuazione degli obiettivi di miglioramento;

* l’allineamento e l’integrazione degli strumenti di programmazione, controllo e valutazione e rendicontazione adottati dall’amministrazione.

* la continuità dell’iniziativa.

Pertanto, nello specifico dell’Ente locale, ciò significa che esso stesso deve rendere abbordabile e trasparente il modo e i tempi di come intende assolvere ai progetti che elabora, dialogando con i Portatori di Interesse e esplicitando anche, a valle, i risultati conseguiti, con la contestuale capacità di esplicitare i percorsi programmati co-partecipandoli agli stessi cittadini e organismi interessati.

In relazione a quanto sopra indicato, il bilancio sociale supera il concetto di bilancio tradizionale, così come impostato nel documento di bilancio presentato dagli Enti locali al Ministero dell’Interno, secondo una ritualità basata comunque su dati economico-finanziari difficilmente comprensibili dal cittadino e dai portatori di interesse, per porsi come un documento dinamico di lettura e di interpretazione e valutazione dell’attività svolta.

Gli elementi quindi che caratterizzano il bilancio sociale sono:

  • la volontarietà;

  • la resa del conto degli impegni, dei risultati e degli effetti sociali prodotti;

  • l’individuazione e la costruzione del dialogo con i portatori di interesse.

L’aspetto più importante, a tale riguardo, è l’obbligo che fa capo al comune di informare i cittadini attraverso una ben definita metodologia del bilancio sociale:

    1. la identificazione dei portatori di interesse;

    2. la specificazione dei loro interessi e delle loro attese;

    3. l’ identificazione delle direzioni di intervento;

    4. la costruzione dei processi di erogazione del servizio per portatori di interesse;

    5. l’organizzazione di dati e informazioni in relazione alla soddisfazione dei bisogni.

Con riferimento alla definizione dei portatori di interesse, va preliminarmente sottolineato che gli stessi si connettono al concetto di partecipazione; tale concetto si è sviluppato nella cultura politica italiana alla fine degli anni ’60, quando si fecero pressanti le istanze di maggiore democratizzazione e capacità di “contare” dei cittadini e delle forze sociali in relazione alle politiche portate avanti dalle Istituzioni pubbliche, superando il costume di una dipendenza burocratica degli utenti da chi erogava i servizi.

Già con gli Statuti regionali, negli anni ’70, si diede quindi ampio spazio alla partecipazione, e nelle contestuali leggi regionali di riorganizzazione dei servizi sanitari e sociali (attraverso l’istituzione dei consorzi socio-sanitari) fu considerata la stessa partecipazione quale elemento fondante per la programmazione, gestione e controllo dei servizi.

Già con la legge n. 833/78 istitutiva del servizio sanitario nazionale, la partecipazione ha avuto la sua massima espressione, che comunque in seguito ha portato alla crisi dell’assemblearismo indifferenziato, e alla conseguente necessità di individuare comunque il cittadino nella sua specificità di rappresentare i propri interessi.

La legge 241/90 sulla trasparenza amministrativa ha quindi individuato la partecipazione con riferimento al concetto di portatori di interesse (non solo chi partecipa, ma con la precisazione di chi è legittimato o interessato a partecipare).

Quindi il cittadino singolo o l’associazione di cittadini e quindi il soggetto collettivo può chiedere conto al Comune, di ciò che intende fare o di ciò che ha fatto, purché ne abbia il titolo; tale diritto a partecipare all’azione amministrativa, scatta quando è verificata la titolarità di chi ha la rappresentanza sociale a portare avanti l’istanza di partecipazione: si supera quindi in concetto della partecipazione indistinta.

Allo stesso modo il D. Lgs. 502/’92 sulla seconda riforma sanitaria ha portato avanti un discorso di riconsiderazione della partecipazione dei cittadini alla politica sanitaria, perché anche qui si è stabilito che possono partecipare i portatori di interesse che ne hanno titolo.

Va a tale riguardo anche considerato che nell’evoluzione del rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione, che ha il suo riferimento sostanziale nella tutela degli interessi legittimi la stessa concezione degli interessi legittimi è stata completata dalla affermazione degli interessi diffusi che fanno capo non ad un solo cittadino, ma a un insieme di cittadini portatori di interesse (con questi la pubblica amministrazione deve commisurarsi).

3.Principi di redazione del bilancio sociale

Secondo quella che è ormai una acquisita prassi nella redazione del bilancio sociale, i principi che debbono sostenere la redazione dello stesso sono i seguenti:

  1. Identità dell’Ente

  2. Il rendiconto Economico

  3. La relazione Sociale

  4. La rilevazione del grado di consenso e le proposte di miglioramento.

Questi, quindi, sono i capisaldi per la redazione del BILANCIO SOCIALE , aspetti che devono essere osservati sia dagli Enti Locali che dalle ASL e dalle Aziende private e anche dal Privato sociale.

Su questi assunti si sono determinati vari studi che preconizzano che il bilancio sociale deve diventare uno strumento di aggregazione, dialogo, partecipazione, corresponsabilità, crescita culturale e di educazione sociale, verso una democrazia compiuta.

  • L’ identità dell’Ente

Rappresenta la dimensione che si concretizza nell’indicare: la Missione, i Valori e i Principi di riferimento.

A tale riguardo per ciò che concerne l’Ente locale l’identità dell’Ente è configurabile nello statuto comunale che deve essere inteso quale “Carta costituzionale locale” in cui sono delineati i principi che guidano la “mission” dell’Ente locale.

Quindi nel quadro della redazione del bilancio sociale si deve rendere conto del modo con cui l’amministrazione interpreta la propria missione istituzionale, esplicitandone i valori di riferimento, la visione e le priorità di intervento, con riferimento alle caratteristiche e all’evoluzione del contesto in cui opera.

Particolare rilievo assume quindi, a fronte di quanto indicato nello Statuto comunale, la descrizione dell’assetto istituzionale e di governo e della sua struttura organizzativa, e il suo rapporto con la realtà locale.

Per ciò che concerne le AUSL, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 229/’99, è prevista l’adozione dell’atto aziendale, che va inteso a sua volta come la “Carta costituzionale della Salute” a livello locale e traccia la loro missione in termini di: Prevenzione, di cura, di recupero, di riabilitazione, del degente bisognoso, della partecipazione degli utenti alle scelte sanitarie, della capacità di incidere sul quadro epidemiologico e sul quadro della salute dell’ente per il benessere della popolazione ed infine di governare gli interventi socio – sanitari necessari.

Connesso allo Statuto dell’Ente locale, quindi, l’identità dell’Ente è connessa all’osservanza del principio dell’accesso alla informazione sulle proprie attività e quindi sulla promozione della partecipazione intesa quale capacità di acquisizione delle conoscenze adeguate intorno alle azioni, agli indirizzi ed alle priorità di intervento.

  • Il rendiconto economico

Il rendiconto presenta le scelte qualificanti compiute nella gestione delle risorse nell’anno di riferimento e si articola nei seguenti capisaldi:

  • Sintesi del Rendiconto (La gestione corrente);

  • Gli Investimenti;

  • Gli Indici Gestionali;

  • La determinazione e la distribuzione del valore aggiunto.

Sostanzialmente questi misurano la capacità che ha l’ente di produrre effetti e rilievi economici e sociali nell’ambito del proprio territorio.

Pertanto per ciascuna area di intervento si devono rendicontare:

– gli obiettivi perseguiti;

– le azioni intraprese;

– le risorse impiegate;

– i risultati raggiunti;

– gli impegni e le azioni previste per il futuro.

  • La Relazione sociale

Rappresenta la descrizione qualitativa e quantitativa dell’attività svolta in favore dei principali portatori di interesse, ed ha il fine di evidenziare quali sono state le risposte dell’amministrazione alle aspettative dei cittadini, illustra le aree e gli ambiti di intervento dell’amministrazione ed è suddivisa in:

  • Governo del territorio

  • Welfare e servizi ai cittadini

  • Promozione e qualità della vita

  • Sviluppo economico e lavoro

  • Gestione e amministrazione comunale.

Questi sono i punti più importanti nell’ambito della Relazione sociale e nel contesto della sopraccitata articolazione degli ambiti di riferimento, essa stessa deve essere in grado di definire la sintesi ragionata delle attività svolte, avuto riguardo ai seguenti aspetti:

  1. Le linee guida coerenti con l’indirizzo strategico

  2. L’ Identificazione degli specifici portatori di interesse

  3. Gli obiettivi raggiunti

  4. Gli Indicatori di risultato.

In relazione a quanto solennemente indicato negli Statuti comunali, la relazione sociale rappresenta altresì l’occasione primaria per considerare con la dovuta ampiezza ed intensità lo stato di attuazione delle politiche di qualità sociale, che costituiscono la risultante di un complesso processo di sviluppo della comunità secondo le seguenti linee di intervento: solidarietà; sussidiarietà; adeguatezza; concertazione.

Il bilancio sociale è quindi da intendere:

  • uno strumento democratico di governo;
  • strumento per monitorare il comportamento dell’ambito territoriali in ordine agli obiettivi prefissati;
  • Informare sugli obiettivi sociali raggiunti;
  • Rendere comunicabili e confrontabili i risultati sociali dell’ambito territoriale;
  • Costruire una politica della qualità volta al costante miglioramento dei servizi ed interventi sociali.

Pertanto, in estrema sintesi, gli obiettivi del Bilancio sociale sono:

  • Consentire il governo delle politiche sociali orientate all’efficacia e basate sulle responsabilità definite per obiettivi;

  • Comunicare all’intera comunità in modo comprensibile e trasparente azioni, progetti, obiettivi, risultati;

  • Definire finalità e obiettivi partecipati;

  • Fare emergere nodi relazionali (rete);

  • Verificare ed individuare difficoltà;

  • Rendere possibili confronti fra le varie aree di intervento.

  • Co – progettando il percorso come un piano di lavoro (processo partecipato) che fa riferimento alla “mission sociale” dell’ambito prevista nelle finalità e negli obiettivi del Piano di zona:

  • Costruendo la mappa degli interlocutori

4.Il bilancio sociale ed i servizi sociali

L’ altro aspetto assai importante in sede di redazione del bilancio sociale è quello relativo alla illustrazione dell’organizzazione dei servizi sociali.

A tale riguardo si ritiene necessario il richiamo al Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali, ai due Piano Sociali Nazionali 2018-2020 e 2021-2023, con la definizione delle linee guida e le scelte di priorità, con la individuazione delle aree di intervento e dei livelli assistenziali, così come individuati nella legge n. 328/00:

  • Informazione, segretariato sociale, servizio sociale professionale

  • Servizi aperti: assistenza domiciliare

  • Servizi residenziali, e semiresidenziali

  • Pronto intervento

Si ritiene che le suddette linee guida devono essere quindi tenendo presente che i principali portatori di interesse sono:

  • I Cittadini

  • Le fasce deboli

  • Il terzo settore

  • Le organizzazioni sindacali

4.4. Il bilancio sociale come analisi e valutazione delle attività sociali

E’ sulla base di tali presupposti che costituiscono di per sé stessi la capacità di cittadini di valutare l’azione svolta che è quindi possibile addivenire alla strutturazione del bilancio sociale che deve mettere in evidenza le modalità e la capacità di incidenza sulla collettività locale avuto riguardo agli aspetti strategicamente più importanti:

  • bilancio dei servizi sociali

  • bilancio della solidarietà

  • bilancio della partecipazione

Con particolare riferimento a quanto disposto dalla legge 328/00, e quindi con particolare riferimento alle politiche sociali, il bilancio sociale rappresenta quindi il riferimento per analizzare la gestione volta alla realizzazione dei sistemi integrati di governo locale dei problemi sociali.

In tale contesto, si richiama l’attenzione dul ruolo e la funzione dell’Ufficio di Piano, da intendere quale strumento operativo degli Ambiti Territoriali Sociali anche quale soggetto istituzionale preposto alla elaborazione e redazione del Bilancio Sociale.

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