Luigi Colombini, IN NOTA ALLA VICENDA DELLA FAMIGLIA NEL BOSCO ED IL RUOLO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI DI SOSTEGNO NEL CONTESTO DELLA NORMATIVA VIGENTE, 11 marzo 2026

IN NOTA ALLA VICENDA DELLA FAMIGLIA NEL BOSCO ED IL RUOLO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI DI SOSTEGNO NEL CONTESTO DELLA NORMATIVA VIGENTE

di LUIGI COLOMBINI

Già Docente di Legislazione ed Organizzazione dei Servizi Sociali presso Università Statale Roma TRE, corsi DISSAIFE e MASSIFE

Collaboratore del Sindacato Nazionale Unitario Assistenti Sociali – SUNAS – e del Centro Studi IRIS Socialia e redattore di OSSERVATORIO LEGISLATIVO SUNAS

INTRODUZIONE

I riferimenti normativi fondamentali in ordine al quadro delle tutele e delle opportunità delle famiglie e dei minori sono indicate negli articoli 29, 30, 31 della Costituzione della Repubblica.

In tale contesto la famiglia viene considerata il primo livello della sussidiarietà orizzontale, perno fondamentale della società e riferimento strategico per lo svolgimento delle politiche educative, sanitarie, sociali, lavorative, ricreative, urbanistiche e viene richiamato il dovere ed il diritto dei genitori a mantenere, istruire ed educare i figli, e a tale riguardo, nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La Repubblica protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Per ciò che concerne l’educazione, si richiama l’art. 34 dove è indicato che la scuola è aperta a tutti, e l’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

Nella definizione di un percorso esistenziale di ciascun individuo, si ritiene opportuno richiamare riferimenti storici che sono emblematici delle lunghe conquiste ed affermazioni intorno alla stessa prima essenza e svolgimento della vita umana che si esprime negli “infanti”, intesi quali esseri che non ancora sono in grado di parlare e di farsi sentire (da for-faris, fatus sum, fari) e che richiedono specifiche tutele ed attenzioni da parte dei loro genitori, degli adulti, della società.

Il settecento, con Rousseau, è stato il secolo del bambino, e della rivalutazione del rapporto dell’uomo con la natura (così ben tracciato nelle “Confessions”, e ripreso da Hesse in tanti suoi romanzi; il novecentoè stato il secolo della conferma scientifica del fondamentale riconoscimento della sua essenza nella prospettiva, “in fieri”, della piena maturità dell’individuo: Maria Montessori affermò che “il bambino è il padre dell’uomo”.

IL PERCORSO STORICO E NORMATIVO

È su tale scenario di riferimento costituzionale che si innestano le politiche familiari, educative e sociali intorno alla famiglia ed ai minori, ed a tale riguardo è opportuno riandare al tempo in cui era preminente la necessità di attuare adeguate azioni e interventi per promuovere e favorire l’incontro funzionale fra le famiglie, la società e la scuola.

È doveroso a tale riguardo ricordare quanto affermava il prof. Giovanni Gozzer, illustre pedagogista, che indicava, per la crescita del bambino/alunno, le tre sfere che giravano intorno a lui, centro del sistema educativo: la sfera familiare, la sfera sociale, la sfera scolastica, intendendo la scuola “ambiente didattico ottimale” per la crescita e la maturazione dell’uomo-donna cittadino/a di domani.

È il tempo (anni ’60) della costituzione del Servizio di Medicina Scolastica, delle Equipe medico-psico-pedagogica nelle scuole elementari, e, in alcuni casi, del Servizio sociale scolastico.

Gli anni ’70, con il primo documento di programmazione economica “Progetto ‘80” del prof. Saraceno, e con l’avvio delle Regioni, sono state avviate politiche alternative al sistema burocratico assistenziale esistente, basato sul decentramento politico istituzionale, sulla politica territoriale dei servizi sanitari, sociali, scolastici, formativi, culturali, sulla universalità e sulla de-istituzionalizzazione.

Nella scuola sono stati introdotti sistemi di partecipazione delle famiglie degli studenti alla conduzione degli istituti, con i consigli di classe, i consigli di istituto, nella prospettive di mettere in pratica le lungimiranti indicazioni del prof. Gozzer.

Negli anni ’80 e negli anni ’90 si è assistito ad un processo progressivo e coinvolgente per l’affermazione dei diritti del bambino, con documenti internazionali vincolanti quali la Convenzione di New York sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, ai sensi della quale “gli Stati parte vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nel preminente interesse del minore” (art. 9).

La Carta di Nizza dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, all’art. 24 dispone che “ogni bambino ha diritto a intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse”.

Pertanto il diritto del minore a una famiglia costituisce oggetto di tutela da parte dell’ordinamento internazionale, sovranazionale e interno e riguarda, in via primaria, il diritto di ciascun bambino a vivere e a crescere nell’ambito della propria famiglia di origine, a meno che la separazione non sia necessaria a garantire il suo preminente interesse.

A livello di legislazione interna, la centralità dell’interesse del minore a vivere nella propria famiglia è sancita dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione e di affidamento dei minori, così come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, la quale riconosce per ogni persona minore di età il “diritto di crescere e essere educato nell’ambito della propria famiglia”, nonché, coerentemente con il nuovo titolo del testo di legge, mutato nel 2001, il “diritto del minore a una famiglia”.

Nel prosieguo di una legislazione volta a tutelare il minore e la sua famiglia, la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, ha segnato una rinnovata sensibilità verso le responsabilità genitoriali educative e di cura. Il ruolo genitoriale è riconosciuto quale principale strumento di attuazione dei principi della legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della richiamata Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, per la realizzazione di interventi a livello nazionale e locale per la promozione dei diritti, dello sviluppo, della qualità della vita, la realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza.

La legge328/2000 all’art. 16 (Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari), rappresenta il primo impegno organico intorno alla famiglia riconoscendo e sostenendo il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale. Al fine di migliorare la qualità e l’efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell’ambito dell’organizzazione dei servizi.

All’ art. 22 (Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), sono indicati fra gli interventi il sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

A completamento dello svolgimento di politiche sociali volte ad incidere per la formazione e sviluppo del welfare di comunità, si richiamano i Piani Sociali Nazionali 2001; 2018-2021; 2021-2024; 2024-2026, nel quale ambito sono state costantemente individuate fra le priorità le azioni, i programmi e gli interventi rivolti alle famiglie ed ai minori.

Nell’economia del presente saggio si sottolineano, fra quelli relativi alla famiglia, in particolare il progetto P.I.P.P.I.  (Programma di Intervento per la Prevenzione dell’ Istituzionalizzazione), concepito come un programma condotto dall’Università di Padova per ridurre l’allontanamento dei bambini (0-11 anni) dalle famiglie in situazioni di vulnerabilità. Il programma è stato individuato quale LEPS (Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali, per “rispondere al bisogno di ogni bambino di crescere in un ambiente stabile, sicuro, protettivo e “nutriente”, contrastando fenomeni di disuguaglianze sociali, dispersione scolastica, separazioni inappropriate dei bambini dalla famiglia di origine, individuando azioni idonee di carattere preventivo finalizzate all’accompagnamento dell’intero nucleo familiare che consentono l’esercizio di una genitorialità positiva e responsabile e la costruzione di una risposta sociale ai bisogni evolutivi dei bambini”.

IL RUOLO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Per ciò che concerne il ruolo e la funzione del servizio sociale nel contesto delle politiche rivolte alla famiglia ed ai minori, si richiama la legge 84/1993 istitutiva dell’Ordine degli Assistenti Sociali, e la legge n. 119/2001 sul segreto professionale degli Assistenti Sociali, che rafforza quanto peraltro già è posto a garanzia del rapporto con la persona e con i gruppi e rientra sia nei programmi di formazione professionale propri dell’ Assistente Sociale che nel codice deontologico.

La legge 28 marzo 2001, n. 149, “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”, costituisce l’altro riferimento normativo che in effetti ha ridefinito il sistema complessivo dell’affidamento: in primo luogo si è sancito il diritto del minore alla propria famiglia, che va primariamente sostenuta in caso di condizioni di indigenza.

In merito alle modalità di attuazione dell’affidamento, superando la indeterminatezza della precedente normativa, viene specificato che  l’affidamento familiare è disposto dal servizio sociale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

Il servizio sociale, nell’ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell’opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari”.

Quindi il servizio sociale, secondo l’indagine sociale che le è propria, deve concretamente valutare se il minore sia realmente privo di un ambiente familiare idoneo, e se ciò accada solo temporaneamente, rendendo così necessario adottare un provvedimento di affidamento familiare.

Lo stesso servizio sociale deve altresì attivarsi per ottenere il consenso al progetto di affido da parte della famiglia originaria del minore, a trovare degli affidatari idonei ad accoglierlo e a disporre l’affidamento con un provvedimento amministrativo che poi verrà formalmente emesso dal sindaco del comune (o dall’assessore ai servizi sociali) e che sarà reso esecutivo dal giudice tutelare del luogo dove si trova il minore.

In un quadro nazionale di rafforzamento del sistema complessivo di risposta ai bisogni sociali (Piano Sociale Nazionale 2021-2023), la supervisione del personale dei servizi sociali rappresenta un livello essenziale (LEPS) finalizzato a individuare le migliori risposte per continuare a promuovere un servizio sociale di qualità e per prevenire e contrastare fenomeni di burn-out tra gli operatori, garantendone il benessere e supportandone l’equilibrio.

Come sottolineato da vari studiosi la supervisione, pertanto, si caratterizza come processo di supporto alla globalità dell’intervento professionale dell’assistente sociale, come accompagnamento di un processo di pensiero, di rivisitazione dell’azione professionale ed è strumento per sostenere e promuovere l’operatività complessa, coinvolgente, attraverso la riflessione guidata e il confronto di gruppo, una distanza equilibrata dall’azione, per analizzare con lucidità affettiva sia la dimensione emotiva, sia la dimensione metodologica dell’intervento per ricollocarla in una dimensione corretta, con spirito critico e di ricerca.

Compito fondamentale della supervisione è sostenere l’operatore sociale nell’elaborazione teorica, nel collegamento teoria-prassi, nell’identità professionale, nella rielaborazione dell’esperienza professionale, nella capacità di lavorare in gruppo, nella capacità di controllare i propri sentimenti per fare un uso di sé finalizzato alla professione, sul piano organizzativo-istituzionale, ovvero nella capacità di incidere sulle decisioni e di negoziare con l’organizzazione di appartenenza, sul piano tecnico-metodologico.

LE POLITICHE SOCIALI DELLA REGIONE ABRUZZO PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

Già con la L.R. 95/1995 “Provvidenze in favore della famiglia”  sono state tracciate le linee di interventi ed azioni nei confronti della famiglia, dove è indicato che la Regione riconosce e sostiene come soggetto la famiglia fondata a norma dell’art. 29 della Costituzione, o comunque fondata su vincoli di parentela, filiazione o adozione, ed orienta a tale fine le politiche sociali, economiche, di lavoro e di organizzazione dei servizi, e predispone ed attua una organica politica per promuovere e sostenere il diritto della famiglia al libero svolgimento delle sue funzioni.

Pertanto la Regione riconosce la famiglia come luogo di educazione e di crescita delle persone che la compongono ed a tal fine la individua come soggetto destinatario di particolari forme di assistenza e, più in generale, la pone al centro del sistema dei servizi sociali.

Gli interventi socio-assistenziali in favore dei singoli sono realizzati, in quanto possibile, con la cooperazione della famiglia e devono tendere a mantenere la persona nel proprio nucleo familiare o a favorirne il rientro.

L’ulteriore atto di alta amministrazione è costituito dal Piano Sociale Regionale 2002-2024, risultato di un lavoro di condivisione e partecipazione svolto insieme ai referenti istituzionali, del mondo del volontariato e del Terzo Settore che operano direttamente nei diversi ambiti e settori della società civile, degli enti locali e degli Ambiti Distrettuali Sociali, dell’Università, della Giustizia minori e degli adulti, dell’assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria, dei servizi educativi per l’infanzia e per la famiglia e del mondo produttivo, del lavoro e delle professioni.

In tale contesto è stato predisposto il Piano regionale degli interventi in favore delle famiglie, con la definizione degli obiettivi e tipologie di intervento previsti che in estrema sintesi sono i seguenti:

Rafforzamento delle equipe territoriali di sostegno alla genitorialità e alla natalità;

Potenziamento dell’offerta dei servizi, ampliandone la capacità ricettiva e la flessibilità del servizio;

Ampliamento e potenziamento dei servizi domiciliari e territoriali prendendo a riferimento al programma PIPPI;

Potenziamento degli interventi di mediazione familiare e sostegno alla genitorialità;

Potenziamento dei servizi per l’affido e le adozioni, rafforzamento delle equipe territoriali;

Potenziamento dei servizi integrativi per la prima infanzia;

Promozione e incentivazione di forme di auto-organizzazione di servizi fra famiglie, flessibili e di prossimità, per la cura dei bambini, dei disabili e degli anziani, secondo il modello del welfare generativo;

Attivazione di progetti e interventi integrati ADS-Scuola-ASL per il contrasto e la prevenzione del disagio e della povertà educativa, con particolare riferimento al fenomeno dei “minori con BES e DSA.

In particolare di sottolineano interventi ed azioni specifiche che si ritiene possano costituire la definizione di un quadro complessivo di riferimento assolutamente incisivo:

Assistenza educativa domiciliare e territoriale), che hanno la finalità prioritaria di prevenire ed evitare l’istituzionalizzazione della persona con fragilità e favorire la permanenza presso il proprio domicilio e ambiente di vita familiare e quotidiana.

I Centri famiglia nell’ambito delle attività offerte a favore delle famiglie, nella capacità di fare rete con i servizi e con le risorse del territorio e nell’apertura verso nuovi temi che attengono alla qualità della vita delle comunità.

Particolare attenzione è stata conferita alla “mediazione sociale” che si configura come un metodo alternativo alla via giudiziaria, con il quale viene offerto un supporto efficace per gestire e risolvere i più comuni conflitti interpersonali, familiari, condominiali e altre controversie che possono emergere nell’interazione tra persone.

Inoltre nel Piano sociale regionale è stato affrontato il tema rappresentato dalla capacità di rafforzare i rapporti tra le diverse istituzioni che intervengono direttamente nelle situazioni di maggiore criticità e fragilità della cittadinanza, e quindi l’importanza delle collaborazioni tra i servizi e le risorse professionali dei Comuni e degli ambiti sociali con i servizi territoriali della Giustizia rappresenta uno degli elementi strategici che garantisce l’efficacia e l’appropriatezza delle azioni di tutela e di presa in carico.

OSSERVAZIONI

La complessa vicenda riportata dai mezzi di informazione intorno alla definita “famiglia nel bosco”, suscitando immaginifiche sensazioni, reminiscenze, associazioni di idee su cui ciascuno/a è in grado di riflettere e di pensare ciò che ritiene, e farsi un’opinione, porta ad una serie di riflessioni che si connettono ai seguenti aspetti:

  1. Intercettazione del bisogno da parte dei servizi sociali, scolastici, sanitari esistenti sul territorio;

  2. La presenza di una adeguata normativa di sostegno in relazione alle condizioni esistenziali della famiglia nel suo complesso e nelle sue individualità;

  3. La presenza dell’offerta adeguata dei servizi in rapporto alla domanda sociale dei servizi stessi;

  4. La scelta discrezionale delle soluzioni in rapporto alla normativa vigente, ed al quadro delle competenze istituzionali;

  5. Il livello di capacitazione e di autonomia della famiglia in relazione al suo modo di porsi nei confronti dei figli, delle istituzioni preposte alla loro tutela, della comunità in cui vivono;

  6. Le risposte in atto.

A) Nel contesto del sistema di offerta dei servizi sociali in senso ampio, questi devono essere individuati non nel senso della loro “staticità”, ossia sedi di riferimento verso le quali si avviano, in relazione al loro grado di conoscenza e di informazione, le persone, ma nel senso della loro “dinamicità”, in relazione alla loro funzione e ruolo, per favorirne e promuoverne al massimo livello, in base a specifici indicatori di risultato, la “resa”, e la capacità effettiva di incidere sulla comunità in cui operano. Pertanto, secondo il classico riferimento al Servizio Sociale Professionale, il primo passo che lo stesso deve osservare è il cosiddetto “reperimento del caso”, che impone la formulazione, attraverso la presa in carico, prospettata peraltro dalla legge 328/2000, della “indagine sociale” che porta alla “diagnosi sociale”, e quindi la formulazione del piano di trattamento intervento, il monitoraggio, attraverso la supervisione e la verifica dei risultati.

B) Come sopra illustrato, esiste una adeguata normativa a favore della famiglia e dei minori, che rafforza in tutti i riferimenti normativi sia internazionali, sia nazionali, sia regionali, la determinazione volta a dispiegare interventi volti a: 1) sostenere la famiglia, intesa quale primo livello di sussidiarietà orizzontale e primo interlocutore del cosiddetto “welfare familiare”; 2) integrarne l’azione con appositi interventi ed azioni (come, ad esempio, la dote famiglia in atto nelle Regioni Friuli V.G. e Lombardia) volti a rafforzarne il ruolo e la funzione, nel ruolo costituzionalmente individuato nel dovere e nel diritto dei genitori a mantenere, istruire ed educare i figli; 3) interventi sostitutivi della famiglia con l’affidamento familiare.

C) Secondo la legge regionale n. 95/1995 ed il Piano sociale regionale 2022-2024, per ciò che concerne la famiglia ed i minori vi è presente una articolata rete di servizi ed interventi, incentrata sul ruolo dei Comuni, associati negli ECAD Enti Capofila (E.C.A.D.) dei 24 ambiti Sociali Distrettuali, sul Servizio sociale professionale ivi presente, sui Centri famiglia, sulle prospettive del LEPS Supervisione, sulla mediazione familiare. Peraltro si ritiene che in linea potenziale sono vigenti specifiche disposizioni che sono orientate alla costruzione di un sistema di rete in cui è importante la presenza ed il ruolo del Terzo settore.

D) In relazione alla formulazione del Piano di lavoro riferito allo specifico trattamento del caso, secondo i principi ed i metodi del Servizio Sociale Professionale, l’individuazione delle risorse professionali e delle competenze istituzionali coinvolte, la scelta della soluzione più appropriata, vede quale protagonista fondamentale la famiglia secondo un processo condotto dal Servizio Sociale Professionale articolato sulla chiarificazione, sulla partecipazione, sulla condivisione, sull’accompagnamento al perseguimento dell’obiettivo del superamento della condizione di disagio, basato sul presupposto di fondo proprio del servizio sociale di “aiutare ad aiutarsi”. Tale processo, assolutamente connesso alle modalità della presa in carico, sfocia nella determinazione della scelta discrezionale, propria dell’atto amministrativo, per la migliore soluzione del caso, e che richiede un adeguato approfondimento e predisposizione di un team professionale di sostegno e di competenze (psicologo, educatore professionale, mediatore sociale, ecc.) coinvolto nella fase istruttoria che porta alla conclusione del caso in trattamento.

E) Fondamentale, nel rapporto con la famiglia è la constatazione dei punti di forza nella stessa presenta per risolvere le condizioni di disagio, nonché la propria capacità di affrontarle in piena autonomia, e l’analisi del grado di interrelazione con la comunità circostante e con i servizi offerti ed utilizzabili: in tale contesto è particolarmente rilevante la funzione del segretariato sociale e dell’assistenza amministrativo-burocratica, nonché la presa di coscienza da parte della famiglia dei servizi esistenti sul piano educativo, sanitario, sociale, culturale, ricreativo a favore dei figli e del loro diritto-dovere a fruirne. L’individuazione dei punti di debolezza, che possono arrivare al rifiuto ad usare le risorse presenti ed evitare qualsiasi rapporto con la comunità circostante, in una scelta di vita parte dal presupposto di una sorta di autoisolamento, o nella incapacità di svolgere il proprio ruolo genitoriale, porta alla necessaria predisposizione di un piano di lavoro basato su quello che gli studiosi di servizio sociale professionale individuano quale “case-work aggressivo”, orientato comunque non in senso punitivo bensì costruttivo, tale da far superare alla famiglia le obiettive e riscontare condizioni di disagio sociale e di un complesso iter di trattamento, di chiarificazione e di conclusiva condivisione.

F) Il rimbalzo mediatico della situazione riscontrata dai servizi sociali con le conseguenti azioni ed interventi adottati, si ritiene che siano assolutamente non condivisibili: si ribadisce che nel corso dei cinquanta anni circa che hanno caratterizzato le politiche familiari, il riferimento finale è costituito da quanto disposto dal legislatore costituzionale, che ha determinato con la legge costituzionale n. 3/01 il riconoscimento della famiglia quale primo ambito della sussidiarietà orizzontale, e con la richiamata legge 328/2000 che all’art. 16 ha tracciato l’avvio e le linee portanti di decise politiche familiari, confermate nel primo piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali del maggio 2001.

La strumentalizzazione del caso a vari livelli (politico, mediatico) rappresenta la risultante di un lungo percorso posto in atto volto in ogni caso da interpretazioni di parte che danneggiano piuttosto che favorire una soluzione adeguata sul piano familiare, affettivo, psicologico, pedagogico, sociale, comunitario.

Una constatazione personale porta, stando a quanto è desumibile dalle informazioni e dalle immagini diffuse, che a fronte alle immagini di una famiglia che esprimeva armonia e serenità nel suo proprio manifestarsi e vivere, si assiste ad una specie di orfanilità indotta, con un drammatico ed angoscioso passaggio da un passato comunque felice ad un presente incerto della famiglia e dei suoi figli, discordante rispetto ad un quadro di coerenza che la normativa sopra illustrata fa presupporre.


Scopri di più da MAPPE nel sistema dei SERVIZI alla persona e alla comunità, a cura di Paolo Ferrario

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