I DIRITTI E I BISOGNI DELLE PERSONE ANZIANE NELLA NORMATIVA EUROPEA, NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE, di Luigi Colombini, giugno 2026

I DIRITTI E I BISOGNI DELLE PERSONE ANZIANE NELLA NORMATIVA EUROPEA, NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE, di Luigi Colombini

già Docente di legislazione ed organizzazione dei servizi sociali – Università statale UNITRE – Roma – Corsi di laurea in DISSAIFE e MASSIFE

Collaboratore del Sindacato Nazionale Unitario Assistenti Sociali – SUNAS – e del Centro Studi IRIS Socialia e redattore di OSSERVATORIO LEGISLATIVO SUNAS

Tanto è onorata la vecchiaia quando sa difendersi da sé stessa e sa conservare i suoi i suoi diritti, e nessuno cede la sua autorità, fino all’ultimo respiro.

Come approvo quindi il giovane in cui c’è qualcosa di senile, così approvo il vecchio in cui c’è qualcosa di adolescente, chi segue questa regola potrà essere vecchio nel corpo, ma non lo sarà mai nello spirito..

(Cicerone- L’arte di invecchiare)

In quanto studioso di legislazione sociale e sanitaria, fin dal 1982 pubblicai sulla RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE dell’ISTISSS uno specifico saggio “Analisi della legislazione regionale sulle persone anziane” (n. 4/1982), a cui ha fatto seguito un ulteriore saggio di aggiornamento nel 1986, e nel 1993, con altri autori, uno specifico numero monografico: Rapporto Italiano per l’Osservatorio CEE sull’invecchiamento delle persone anziane (Numero 1/1993 della RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE.

Pertanto mi è assolutamente gradita questa occasione per procedere ad una esposizione aggiornata intorno ai diritti ed ai bisogni delle persone anziane, per come si sono venuti a consolidare nel corso di questi ultimi anni.

  1. I DIRITTI DEGLI ANZIANI IN EUROPA

In relazione alle solenni dichiarazioni sottoscritte dagli Stati membri dell’Unione europea, per giungere ad una effettiva costruzione dell’Europa sociale, nel 1996 il Consiglio d’Europa nella seduta del 3 maggio emanò la “Carta sociale europea” – ratificata dallo Stato italiano con la legge 9 febbraio 1999, n, 30 – che costituisce un caposaldo fondamentale per definire un percorso comune di politiche sociali nell’Europa.

E’ su tale base comune che quindi si affermano le politiche delle tutele, che scaturiscono dal riconoscimento solenne dei diritti fondamentali delle persone, dei gruppi, delle comunità.

La Carta Sociale, per come è stata elaborata e approvata, richiama con assoluta pertinenza sia molti principi e aspetti che rendono sempre attuale la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, nonché le Costituzioni europee, fra cui quella della Repubblica italiana.

In particolare gli aspetti più rilevanti della Carta attengono allo stesso modo di essere persone e cittadini europei, avuto riguardo alla assoluta specificità europea di costruire e consolidare un adeguato sistema di welfare,

I diritti riconosciuti

Nella analisi dei diritti riconosciuti, lo stesso modo di dipanarsi e di articolarsi dei diritti, e per le aree individuate costituiscono il percorso che ciascuno Stato deve osservare per l’affermazione dell’Europa sociale.

Infatti primariamente sono individuati il diritto al lavoro, i diritti della persona, che in quanto tale è titolare di diritti inalienabili e fondamentali, che sono specificati in rapporto alle varie condizioni esistenziali delle persone stesse, i diritti della famiglia che, intesa quale cellula fondamentale della società, ha diritto ad un’adeguata tutela sociale, giuridica ed economica per garantire il suo pieno sviluppo.

Nella Carta sociale europea una attenzione specifica è rivolta agli anziani, ove è affermato il diritto delle persone anziane ad una protezione sociale: “Per assicurare l’effettivo esercizio del diritto delle persone anziane ad una protezione sociale, le Parti s’impegnano a prendere o a promuovere, sia direttamente sia in cooperazione con le organizzazioni pubbliche o private, adeguate misure volte in particolare:

a consentire alle persone anziane di rimanere il più a lungo possibile membri a pieno titolo della società, mediante:

a risorse sufficienti ad assicurare un’esistenza dignitosa ed a consentir loro di partecipare attivamente alla vita pubblica, sociale e culturale;

b la divulgazione di informazioni relative ai servizi ed alle agevolazioni esistenti a favore delle persone anziane ed alla possibilità per le stesse di avvantaggiarsene;

a consentire alle persone anziane di scegliere liberamente il loro modo di vita e di svolgere un’esistenza indipendente nel loro ambiente abituale per tutto il tempo che desiderano e che ciò sia possibile, mediante:

a la disponibilità di abitazioni appropriate ai loro bisogni ed alle loro condizioni di salute o di adeguati aiuti per la sistemazione dell’abitazione;

b le cure medico-sanitarie e i servizi eventualmente richiesti dal loro stato;

a garantire alle persone anziane che vivono in istituto un’adeguata assistenza nel rispetto della vita privata, e la possibilità di partecipare alla determinazione delle condizioni di vita nell’istituto”.

Nel prosieguo della individuazione dei soggetti titolari dei diritti sono altresì specificati: Diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela sociale, giuridica ed economica; Diritto delle persone portatrici di handicap all’autonomia, all’integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità; Diritto dei lavoratori migranti e delle loro famiglie alla protezione ed all’assistenza; Diritto ad una tutela in caso di licenziamento; Diritto dei lavoratori aventi responsabilità familiari alla parità di opportunità e di trattamento; Diritto alla protezione contro la povertà e l’emarginazione sociale; Diritto all’abitazione; Diritto alle pari opportunità.

Si desume, quindi, l’individuazione ed il dispiegarsi di solenni enunciazioni che si fondano sul presupposto della universalità dei diritti, e sull’ obbligo degli Stati membri e tutelarli e a promuoverli.

L’esercizio dei diritti

In base al riconoscimento dei diritti alle persone ed ai cittadini europei, seguono gli impegni a cui devono sottostare gli Stati membri per assicurare l’effettivo esercizio dei diritti, e quindi le conseguenti azioni che debbono portare alla costruzione del sistema di welfare europeo.

Gli ambiti di intervento sono i seguenti:

Diritto alla sicurezza sociale

Per garantire l’effettivo esercizio del diritto alla sicurezza sociale, le Parti s’impegnano:

1 a stabilire o a mantenere un regime di sicurezza sociale;

2 a mantenere il regime di sicurezza sociale ad un livello soddisfacente almeno uguale a quello richiesto per la ratifica del Codice europeo di sicurezza sociale;

3 ad adoperarsi per elevare progressivamente il livello del regime di sicurezza sociale;

4 a prendere provvedimenti, mediante la conclusione di adeguati accordi bilaterali o multilaterali o con altri mezzi, fatte salve le condizioni stabilite in tali accordi, per garantire:

a la parità di trattamento tra i cittadini di ciascuna delle Parti ed i cittadini delle altre Parti per quanto concerne i diritti alla sicurezza sociale, ivi compresa la conservazione dei vantaggi

concessi dalle legislazioni di sicurezza sociale, a prescindere dagli spostamenti che le persone tutelate potrebbero effettuare tra i territori delle Parti;

b l’erogazione, il mantenimento ed il ripristino dei diritti alla sicurezza sociale con mezzi quali la totalizzazione dei periodi di contribuzione o di lavoro compiuti secondo la legislazione di ciascuna delle Parti.

Diritto all’assistenza sociale e medica

Per assicurare l’effettivo esercizio del diritto all’assistenza sociale e medica, le Parti s’impegnano:

1 ad accertarsi che ogni persona che non dispone di risorse sufficienti o che non è in grado di procurarsi tali risorse con i propri mezzi o di riceverli da un’altra fonte, in particolare con prestazioni derivanti da un regime di sicurezza sociale, possa ottenere un’assistenza adeguata e, in caso di malattia, le cure di cui necessita in considerazione delle sue condizioni;

2 ad accertarsi che le persone che beneficiano di tale assistenza non subiscano in ragione di ciò, una diminuzione dei loro diritti politici o sociali;

3 a prevedere che ciascuno possa ottenere mediante servizi pertinenti di carattere pubblico o privato, ogni tipo di consulenza e di aiuto personale necessario per prevenire, eliminare o alleviare lo stato di bisogno personale e familiare;

4 ad applicare, a parità con i loro concittadini, le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo ai cittadini delle altre Parti che si trovano legalmente sul loro territorio in conformità con gli obblighi assunti ai sensi della Convenzione europea di assistenza sociale e medica firmata a Parigi l’11 dicembre 1953.

Diritto ad usufruire di servizi sociali: il riconoscimento del servizio sociale

Per assicurare l’effettivo esercizio del diritto ad usufruire dei servizi sociali, le Parti s’impegnano:

1 ad incentivare o organizzare i servizi che utilizzano i metodi specifici del servizio sociale e che contribuiscono al benessere ed allo sviluppo degli individui e dei gruppi nella comunità nonché al loro adattamento all’ambiente sociale;

2 ad incentivare la partecipazione di individui e di organizzazioni di volontariato o di altre entità alla creazione o al mantenimento di questi servizi.

I problemi aperti

Quand’anche definito con assoluta chiarezza il quadro dei diritti sociali delle persone anziane, il costante processo di invecchiamento della popolazione a livello europeo pone la necessità di rivedere le prospettive di intervento nei confronti degli anziani; a tale riguardo specialmente per il gravoso problema della non autosufficienza si pongono soluzioni che debbono essere in linea con le esigenze di giungere alla dimensione di un welfare responsabile in cui sia lo stesso cittadino e la società civile, espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, possa essere in grado di svolgere un ruolo determinante nello svolgimento degli interventi e dei servizi sociali.

La costruzione dell’Europa sociale deve essere proseguita in modo tale che ciascun cittadino europeo possa essere consapevole del proprio diritto di cittadinanza e di appartenenza alla comunità europea, con la garanzia di livelli essenziali per l’esercizio dei diritti civili e sociali, garanzia che deve essere assicurata da tutti gli Stati e dalle loro istituzioni regionali e locali.

In tale contesto si richiama il ruolo e la funzione della FERPA – La Fédération Européenne des Retraités et des Personnes Agées adhère à la Confédération Européenne des Syndicats (CES) Federazione Europea dei Pensionati e delle persone anziane, che aderisce alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES), che con i suoi 10 milioni di iscritti costituisce l’organizzazione più rappresentativa delle pensionate e dei pensionati a livello europeo e che coordina le politiche europee dei sindacati in materia di sicurezza e protezione sociale, con particolare riferimento alla sanità, alle pensioni, la lotta contro l’esclusione sociale e la povertà, con l’obiettivo di incidere sulle politiche dell’Unione europea attraverso specifiche azioni presso i governi e il consiglio d’Europa in ordine alle problematiche relative alla tutela dei diritti e degli interessi delle persone anziane.

  1. I DIRITTI DEGLI ANZIANI IN ITALIA

I diritti nella normativa statale

La Costituzione della Repubblica italiana, per ciò che concerne le politiche sociali costituisce il riferimento fondamentale, con particolare riferimento all’ art. 2: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” e all’art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese “

Inoltre vanno sottolineati i riferimenti costituzionali che determinano l’impegno dello Stato a garantire e tutelare diritti inviolabili in inalienabili delle persona, quali il diritto alla salute (art. 32: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana), il diritto all’assistenza (art. 38: “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. .L’assistenza privata è libera”.

A fronte del dettato costituzionale, peraltro, si è dovuta attendere la legge di riforma sanitaria n. 833/78 e la legge n. 328/2000 di riforma dell’assistenza perché finalmente, si pervenisse alla costruzione del sistema “compiuto” di sicurezza sociale basato sulla previdenza, sanità ed assistenza, come già preconizzavano le organizzazioni sindacali fin dagli anni ’60.

I diritti nella normativa regionale

Nel complesso avvio della riforma dello Stato, nell’osservanza del dettato costituzionale, con l’istituzione delle Regioni si è posta mano allo svolgimento di specifiche politiche sociali che trovano il loro fondamento negli stessi Statuti regionali

Il clima in cui sono nate le Regioni, è bene sottolinearlo, è stato caratterizzato da un ruolo preminente e determinante delle Organizzazioni Sindacali, che hanno affermato con forza la presenza dei lavoratori nella costruzione dello Stato delle autonomie, e da una rinnovata visione di uno Stato moderno basato sui principi della programmazione, della partecipazione e del decentramento dei poteri centrali, con il pieno riconoscimento della sussidiarietà verticale (rapporto fra le istituzioni) e della sussidiarietà orizzontale (rapporto fra le istituzioni e la società civile)

Una analisi degli Statuti regionali conferma un deciso orientamento a portare avanti politiche sociali idonee a prefigurare un sistema di welfare che per certi aspetti ha anticipato quanto poi si è venuto a determinare a livello statale.

I principi generali più importanti sono stati:

  • Ruolo della regione nel rappresentare le istanze politiche e sociali della popolazione;
  • Ruolo della programmazione da realizzarsi con piani specifici;
  • Riconoscimento del ruolo delle organizzazioni sindacali nell’attività di programmazione;
  • Promozione della partecipazione dei cittadini alla vita democratica e al processo di rinnovamento delle strutture istituzionali;
  • Promozione del pieno sviluppo della persona umana;
  • Concorso a garantire, nel quadro del sistema di sicurezza sociale, la tutela della salute dei cittadini;
  • Assicurare i servizi sociali fondamentali riguardanti la famiglia, l’infanzia, i giovani, gli anziani;
  • Riferimenti particolari alla tutela delle fasce deboli della popolazione (minorati, inabili, invalidi, anziani).

Tali principi sono più o meno presenti negli Statuti delle Regioni, e hanno costituito comunque un riferimento fondamentale per lo sviluppo della legislazione sociale regionale.

Nel corso di un articolato processo di riforma dello Stato, avviato con la commissione bicamerale (legge 59/97; legge 127/97; legge costituzionale n. 1/99; legge costituzionale n.2 99), a “Costituzione vigente” si è avviata una modifica dell’assetto delle Regioni, in modo da superare gli squilibri e le difficoltà di Governo regionale che avevano caratterizzato le prime legislature, con grave danno per le esigenze di corretta ed efficiente amministrazione.

Gli effetti della riforma, hanno portato quindi ad una diversa configurazione rispetto al passato, e con la susseguente modifica del titolo V della Costituzione (legge costituzionale n.3/01) si è venuto a modificare profondamente, sul piano statutario, istituzionale e organizzativo, il quadro dell’apparato regionale.

Pertanto i rinnovati Statuti hanno una maggiore forza rispetto al passato, e in effetti, al pari della Costituzione della Repubblica, sono da intendere quali “Carte costituzionali regionali”.

Nel contesto degli Statuti, in estrema sintesi, sono indicati in via preliminare i diritti e valori fondamentali che afferiscono al riconoscimento di diritti fondamentali quali indicati nei principi della Dichiarazione universale dei diritti umani,

Ulteriori affermazioni sono quelle che attengono al principio della solidarietà, e alla tutela delle fasce più deboli della popolazione;

  1. I DIRITTI AL LIVELLO PIÙ PROSSIMO DEL CITTADINO ANZIANO: IL COMUNE

La legge 8 giugno 1990, n. 142 a distanza di ben tredici anni da quanto era stato preconizzato con il DPR n. 616/77, e a distanza di ben 46 anni dalla legge che regolava gli enti locali, ha disposto il nuovo “Ordinamento delle autonomie locali”, che rappresenta l’asse fondamentale su cui si muove il complesso sistema delle autonomie locali, a cui è seguito il decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265.

Secondo la legge i comuni e le province da “corpi morali”, quali erano definiti nella precedente legge comunale e provinciale (TULCP n. 383 del 3.3.34, art. 38 e art. 111) assumono la configurazione di “enti esponenziali della popolazione insediata nel corrispondente territorio”, e quindi rappresentanti delle rispettive comunità delle quali ne curano gli interessi generali.

Pertanto, secondo la legge, non vi è una “promanazione” dello Stato dal centro alla periferia, bensì un solenne e dovuto riconoscimento della comunità locale come forma sociale autonoma, e quindi il riconoscimento di potestà pubbliche nel perseguimento di finalità e di interessi propri delle corrispondenti collettività, secondo un proprio indirizzo politico-amministrativo distinto.

Con tale legge si è passati dal tradizionale centralismo burocratico – istituzionale al “policentrismo dei pubblici poteri”, come fu sottolineato da vari studiosi, e alla reale e concreta attuazione dello “Stato delle autonomie”.

Sulla base della premessa concettuale e normativa sopra illustrata, e che pone in evidenza la “sintonia” della legge n. 142/90 e dal d..lgs. n. 267/2000 con quanto è stato portato avanti con la precedente legislazione nazionale ed europea, una ulteriore analisi della suddetta legge si propone di mettere in evidenza quegli aspetti che più da vicino interessano lo svolgimento delle politiche sociali nei confronti degli anziani.

Lo Statuto comunale

A fronte del riconoscimento dell’ente locale nella sua autonomia operata dall’ordinamento giuridico, ne discende il potere statutario.

Lo “Statuto” (di cui peraltro vi sono moltissimi esempi che risalgono fino al medio evo), rappresenta la “regola scritta”, cioè un quadro di disposizioni nate dalla stessa comunità rappresentata, da intendere quale fonte primaria normativa dell’ente locale, quale “carta costituzionale locale”.

Dall’esame dei principi e delle finalità negli statuti negli Statuti si sono rilevati quali riferimenti , sono affermati alcuni aspetti fondamentali che sono:

  • il principio della solidarietà, intesa sia convivenza civile che come obiettivo per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità, e in stretta connessione con il principio di equità;
  • riconoscimento della sicurezza sociale quale obiettivo primario per lo svolgimento dell’attività dell’ente locale, e perno fondamentale per il perseguimento delle politiche sociali;
  • riconoscimento della partecipazione dei cittadini alla gestione, programmazione, controllo dei servizi e delle attività;
  • affermazione del riconoscimento della tutela dei diritti, quale condizione fondamentale per lo svolgimento di corretti rapporti fra cittadino ed amministrazione comunale;
  • riferimento alla politica delle pari opportunità e disporre interventi finalizzati a tale obiettivo.

In particolare per ciò che concerne le finalità e gli obiettivi che il Comune intende perseguire nel corso della propria attività, gli aspetti più importanti si riferiscono al contenuto delle politiche sociali, al rilievo conferito al cosiddetto “privato sociale”, ed a particolari problematiche, nonché al ruolo delle forze sociali, dell’associazionismo e del volontariato.. coerenza con un diffuso riferimento al perseguimento degli obiettivi della sicurezza sociale, negli Statuti comunali è fatto esplicito riferimento al solenne impegno in ordine alla promozione ed alla tutela della salute.

Da tale quadro di riferimento sugli Statuti comunali, emerge che è proprio nel Comune che prende avvio e si sviluppa il percorso di una effettiva partecipazione dei cittadini e delle loro espressioni organizzate, quali le organizzazioni sindacali, le associazioni di anziani, le organizzazioni di volontariato degli anziani, al fine di perseguire l’ effettivo esercizio dei loro diritti e della loro tutela

  1. LA DEFINIZIONE DEI BISOGNI DELLE PERSONE ANZIANE

La più difficile e complessa azione da svolgere nel contesto della formulazione e conseguente attuazione delle politiche sociali, sia a livello nazionale che al livello regionale e locale, consiste nella intercettazione dei bisogni e nella loro articolazione.

A tale riguardo, proprio con particolare riferimento alle persone anziane, sono stati condotti specifiche analisi e studi per individuare il grado di percezione e di priorità dei bisogni che gli anziani rappresentano.

Detta analisi, sempre attuale e pertinente, già di per sé stessa costituisce l’interfaccia per la definizione dei diritti, e pertanto si elencano di seguito i bisogni che secondo gli anziani sono i più importanti:

  • informazione e segretariato sociale
  • socializzazione, spazi di incontro e di svago;
  • rispetto di considerazione e di ruolo;
  • trattamento economico adeguato;
  • prevenzione, cura riabilitazione sanitaria;
  • adeguata e controllata alimentazione;
  • assistenza sociale e servizi socio-assistenziali;
  • abitazioni adeguate;
  • cultura e promozione socio-culturale;
  • ricovero in caso di necessità;
  • aiuto domestico;
  • miglioramento della qualità della vita;
  • partecipazione alla vita della comunità;
  • rapporti e contatti con le altre generazioni.

Ne consegue dal quadro sopra esposto la esatta dimensione del “vissuto” esistenziale delle persone anziane, e del loro livello di aspettative e di rappresentazione dei bisogni che così come enunciati si connettono anche alle risposte che in termini di politiche sociali debbono essere portate avanti dalle istituzioni e dalla società civile.

La definizione dei diritti

Occorre i via preliminare che nel corso di circa quaranta anni si sono andati a definire con assoluta chiarezza le politiche innovative in assoluta sintonia con il ventaglio dei bisogni rappresentati dalle persone anziane; le fonti di riferimento sono individuabili non solo nella normativa statale e regionale, ma anche nei documenti di programmazione sanitaria e socio-assistenziale.

Infatti i principi e gli obiettivi delle politiche sociali con specifico riferimento alle persone anziane sono i seguenti:

  • prevenzione del rischio di emarginazione e di isolamento, proprio nella considerazione che gli anziani sono esposti maggiormente a interrompere e a diradare le occasioni di socializzazione e di rapporti sociali a causa dell’allontanamento dal lavoro, dai figli, dai conoscenti, dai compagni di lavoro, dopo la pensione, nelle leggi regionali sono stati individuati servizi ed interventi servizi ed interventi (centri sociali, centri di aggregazione, agevolazioni per i trasporti, per i servizi culturali, per i servizi ricreativi e del tempo libero) che perseguono l’obiettivo di promuovere opportunità valide ed agevoli per favorire l’eliminazione del rischio e dell’ isolamento.
  • Limitazione dei ricoveri e della istituzionalizzazione: tenendo conto delle conseguenze negative sul piano sociale, psicologico, economico che il ricorso all’istituzionalizzazione comporta, nelle leggi regionali si è particolarmente posta attenzione all’obiettivo di individuare interventi e servizi alternativi, in grado di dare una risposta efficace e non emarginante ai bisogni assistenziali delle persone anziane.
  • Qualificazione e promozione dei servizi: nelle leggi regionali sono indicati con puntualità servizi ed interventi che si propongono di migliorare le condizioni di vita degli anziani, con l’indicazione di standard e modelli organizzativi.
  • Programmazione e pianificazione dei servizi sociali rivolti agli anziani, con la predisposizione di appositi progetti-obiettivo.
  • Integrazione e coordinamento fra i servizi sociali e sanitari e tutti gli altri servizi rivolti agli anziani, al fine di pervenire ad un quadro complessivo adeguato e rispondente ai bisogni rappresentati dalla popolazione anziana
  • Valorizzazione e riconoscimento del volontariato e del terzo settore nello svolgimento dei servizi rivolti agli anziani.
  • Formazione, qualificazione ed aggiornamento del personale.

A fronte di quanto è stato individuato secondo la definizione dei suddetti obiettivi, ne consegue che alle persone anziane sono riconosciuti specifici diritti che sono i seguenti:

  • Diritto all’informazione chiara, corretta e pertinente su tutto ciò che riguarda i servizi e le prestazioni e gli interventi che li riguardano nei campi in cui si svolge la vita sociale (e che si possono sintetizzare nei seguenti settori: previdenza, e sanità, assistenza, servizi sociali, fisco, edilizia pubblica e politica della casa, cultura, tempo libero e servizi ricreativi, eccc.=
  • Diritto alla salute, così come sancito dall’art. 32 della Costituzione, dalla Carta sociale europea e dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale.
  • Diritto alla qualità della vita, intendendo per esso il diritto a fruire di condizioni di vivibilità dignitose el rispettose delle esigenze delle persone anziane, con particolare riferimento alle condizioni ambientali, urbanistiche, dei trasporti, e al complesso dell’offerta dei servizi rivolti alla persone.
  • Diritto alla vita di relazione, che si esprime nella concreta attuazione della politica delle opportunità in grado di promuovere rapporti sociali e relazionali già esistenti o da promuovere quale condizione fondamentale per vivere serenamente negli ambiti naturali in cui si svolge la vita sociale (centri sociali, centri diurni, centri di aggregazione, centri culturali, ricreativi, occupazionali, ecc.)-
  • Diritto all’assistenza ed ai servizi sociali: tale prerogativa si concretizza nell’offerta di servizi alla persona in stato ed in condizioni di bisogno, siano essi di natura materiale, e siano essi di natura “immateriale, e che comunque richiedono attenzione ed interventi adeguati sul piano psicologico, sociale, relazionale, assistenziale.
  • Diritto a vivere nel proprio ambiente, intendendo per esso il diritto a vivere nel proprio ambito territoriale e nel proprio contesto familiare, sociale o d’elezione, nella propria casa, fra gli amici, e conoscenti, anche nella prospettiva di fruire dell’apporto della rete sociale dei vicini, dei tutori e del volontariato.
  • Diritto a non essere emarginato, e quindi a fruire di servizi ed interventi che si propongono di evitare la istituzionalizzazione ed il ricovero, da ammettere solo in casi eccezionali e comunque sempre nella possibilità di rientro nella comunità di appartenenza.
  • Diritto alla libera scelta e alla opzione dei servizi sociali, e quindi rifiuto alla costrizione e all’obbligo coatto a servizi non adeguati e che non possono essere accettati per la loro difficile accessibilità e per la loro inadeguatezza.
  • Diritto a fruire del minimo vitale, inteso quale individuazione del livello minimo di soddisfacimento dei bisogni fondamentali (alimentazione, vestiario, alloggio, riscaldamento) a cui corrispondere con adeguata remunerazione.
  • Diritto a creare e ad essere protagonista , e quindi uscire da una condizione di minorazione esistenziale per giungere invece ad essere parte attiva e preziosa nello sviluppo della propria personalità e delle proprie esigenze vitali.
  • Diritto alla partecipazione, inteso quale condizione fondamentale per garantire la rispondenza dei servizi sociali ai bisogni e alle esigenze degli anziani, in quanto portatori e rappresentanti di interessi collettivi
  • Diritto al superamento delle barriere architettoniche che impediscono l’agibilità e la mobilità degli anziani.
  1. LA CONSAPEVOLEZZA DEI DIRITTI E LA COMUNITA’ COMPETENTE

Una volta definiti i diritti sociali e civili delle persone anziane, così come sono stati sopra illustrati, l’aspetto fondamentale è caratterizzato dalle azioni che occorre portare avanti per garantire la loro piena affermazione; a tale riguardo è assolutamente importante promuovere negli anziani la consapevolezza di essere pienamente titolari di diritti fondamentali, così come sono riconosciuti pienamente i diritti delle persone in quanto tali, dei lavoratori, delle famiglie, dei minori, delle persone con disabilità, degli immigrati, ecc.

In tale contesto è assolutamente incisivo il ruolo della società civile e delle sue espressioni organizzate, così come definite nell’art. 118 della Costituzione: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

Particolarmente strategico è pertanto lo svolgimento di specifiche azioni ed interventi svolti al livello più prossimo dei cittadini, ossia il Comune, che alla luce del proprio Statuto comunale – dove sono individuati con chiarezza i principi e gli obiettivi delle politiche sociali – portati avanti dai rappresentanti della società civile, e, fra questi, le organizzazioni sindacali dei pensionati, e le associazioni di anziani, per contribuire in maniera fondamentale alla presa di coscienza dei diritti ed al loro esercizio da parte delle persone anziane.

Così come è assolutamente fondamentale individuare il Comune quale “comunità competente,” intesa quale “comunità locale che collettivamente diventa capace di analizzare la propria situazione, riconoscere i bisogni e mobilitare e impiegare le risorse necessarie per soddisfarli”.

In base alla normativa vigente, pertanto, l’esercizio dei diritti è decisamente orientato a contribuire a costruire un “sistema” di garanzie che primariamente trovano nella partecipazione il loro effettivo affermarsi.

Per restare nel campo della partecipazione, pertanto, in base alla normativa vigente (legge n. 241/90, legge n, 142/90, d.lgs. n. 267/2000) le finalità perseguite sono le seguenti:

  • tutela dei diritti dei cittadini;
  • tutela degli interessi legittimi e degli interessi diffusi;
  • garanzia della trasparenza dell’attività amministrativa svolta dagli enti locali, anche in relazione a quanto previsto dalla legge 241/90;
  • promozione della collaborazione dei cittadini, singoli o associati, con le istituzioni;
  • garanzia del “diritto di accesso” dei cittadini e delle associazioni alle attività dell’amministrazione locale;
  • garanzia del buon fine della funzione propositiva espressa attraverso le istanze, le petizioni, le proposte.

Con le suddette leggi, quindi, la partecipazione adeguatamente qualificata e titolata, diviene un diritto riconosciuto e tutelato anche sul piano giuridico.

A tale riguardo è evidente il ruolo che può essere svolto dall’associazionismo degli anziani, quale forza sociale essenziale per lo sviluppo della comunità, e quindi rappresenta uno dei più importanti obiettivi da portare avanti in termini di sviluppo e di partecipazione democratica dei cittadini alla vita della comunità; a tale riguardo si sottolinea come in numerosi statuto comunali è prevista la costituzione di “consulte” , “comitati”, “forum” di anziani, intesi quale sede di consultazione e di confronto per lo svolgimento delle politiche sociali ad essi indirizzate.

Si richiama altresì l’attenzione sul riferimento posto in molti Statuti sul ruolo dei Sindacati dei pensionati, individuati quali soggetti competenti e titolati a svolgere un ruolo propositivo e attivo intorno alla realizzazione dei servizi e degli interventi per gli anziani.

Inoltre deve essere messo in evidenza il rapporto fra l’attività dell’ente locale e il “lavoro sociale” (community work) di comunità, ossia la attenta programmazione, organizzazione e realizzazione di interventi volti a definire i bisogni e i problemi della collettività, a promuoverne la presa di coscienza e a sollecitarne la partecipazione , e a recepire le istanze e le richieste, e quindi mettere in atto le soluzioni più opportune.


Scopri di più da MAPPE nel sistema dei SERVIZI alla persona e alla comunità, a cura di Paolo Ferrario

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