DPCM 14 febbraio 2001, Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie

Il DPCM 14 febbraio 2001 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001) è l’atto di indirizzo e coordinamento che definisce, a livello nazionale, cosa si intende per prestazioni socio-sanitarie, come devono essere organizzate e come si ripartiscono le spese tra Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ed enti locali (Comuni).[gazzettaufficiale][fnopi][avvocatosalute]

Finalità e quadro normativo

Il decreto dà attuazione all’art. 3‑septies del D.Lgs. 502/1992 (come modificato) e alla legge 419/1998, con l’obiettivo di assicurare livelli uniformi di assistenza socio-sanitaria su tutto il territorio, in coerenza con il Piano sanitario nazionale e con i principi di integrazione tra sanità e sociale.[fnopi][avvocatosalute][grusol]

Definizioni fondamentali

Il DPCM distingue tre grandi categorie di prestazioni:[fnopi][avvocatosalute]

  1. Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale
    • Interventi assistenziali erogati contestualmente ad adeguati interventi sociali, finalizzati a promozione della salute, prevenzione, rimozione/contenimento di esiti invalidanti di patologie, e partecipazione sociale.
    • Competenza e finanziamento: di competenza delle ASL e a carico del SSN.
    • Erogate in progetti personalizzati di durata medio/lunga, in regime ambulatoriale, domiciliare o in strutture residenziali/semiresidenziali.[fnopi][grusol]
  2. Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria
    • Attività del sistema sociale per sostenere persone in stato di bisogno, con disabilità o emarginazione che condizionano lo stato di salute (sostegno a infanzia e famiglie, contrasto alla povertà, aiuto domestico, ospitalità alberghiera per anziani/non autosufficienti, inserimento sociale di disabili, ecc.).
    • Competenza e finanziamento: di competenza dei Comuni, con partecipazione alla spesa da parte dei cittadini secondo criteri comunali.
    • Inserite in progetti di durata non limitata, nelle fasi estensiva e di lungo‑assistenza.[fnopi][avvocatosalute][careonline]
  3. Prestazioni socio‑sanitarie ad elevata integrazione sanitaria
    • Prestazioni con forte rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, tipiche di aree come: materno‑infantile, anziani, handicap, psichiatria, dipendenze, HIV, patologie terminali, cronicità degenerativa.
    • Caratterizzate da: inscindibilità degli apporti professionali sanitari e sociali; indivisibilità dell’impatto congiunto sugli esiti; preminenza dei fattori produttivi sanitari.
    • Competenza e finanziamento: erogate dalle aziende sanitarie e a carico del fondo sanitario.
    • Possono essere ambulatoriali, domiciliari, residenziali o semiresidenziali; coprono soprattutto le fasi estensiva e di lungo‑assistenza del bisogno socio‑sanitario.[fnopi][grusol][studiocataldi]

Criteri per definire le prestazioni

Il decreto fissa tre criteri per qualificare le prestazioni socio‑sanitarie:[fnopi][avvocatosalute]

  • Natura del bisogno, valutata in base a:
    • funzioni psicofisiche;
    • attività del soggetto e relative limitazioni;
    • partecipazione alla vita sociale;
    • fattori ambientali e familiari.
  • Intensità assistenziale, articolata in tre fasi:
    • fase intensiva: riabilitazione specialistica, elevata complessità, durata breve;
    • fase estensiva: minore intensità terapeutica, presa in carico di medio‑lungo periodo;
    • fase di lungo‑assistenza: mantenimento dell’autonomia, rallentamento del deterioramento, partecipazione sociale.
  • Complessità dell’intervento, in relazione alla composizione e articolazione dei fattori produttivi (professionali e organizzativi) nel progetto personalizzato.[fnopi]

Principi di programmazione e organizzazione

Alle Regioni è affidato il compito di:[fnopi][avvocatosalute]

  • determinare obiettivi, funzioni, criteri di erogazione e criteri di finanziamento delle prestazioni socio‑sanitarie, anche sulla base della tabella allegata;
  • operare secondo principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità, omogeneità, copertura finanziaria e continuità assistenziale;
  • inserire la programmazione delle prestazioni ad alta integrazione sanitaria nel Programma delle attività territoriali;
  • promuovere valutazione multidisciplinare del bisogno, piano di lavoro integrato e personalizzato, e valutazione periodica dei risultati, emanando indirizzi e protocolli per omogeneizzare i criteri a livello territoriale.[fnopi]

Criteri di finanziamento e ripartizione delle spese

Il DPCM stabilisce che:[fnopi][avvocatosalute]

  • le Regioni, nella ripartizione delle risorse del Fondo per il servizio sanitario regionale, tengano conto di indicatori demografici ed epidemiologici e delle differenti configurazioni territoriali;
  • la partecipazione alla spesa degli utenti sia definita dalle Regioni, nel rispetto della normativa su ticket sanitari (D.Lgs. 124/1998) e su compartecipazione al sociale (D.Lgs. 109/1998).

La tabella allegata (art. 4, comma 1) è il cuore operativo: per ciascuna area di bisogno (materno‑infantile, disabili, anziani/non autosufficienti, dipendenze, psichiatria, HIV, pazienti terminali) indica:

  • le prestazioni/funzioni;
  • la fonte legislativa di riferimento;
  • i criteri di finanziamento, con le percentuali di spesa a carico del SSN e dei Comuni (es. 100% SSN per alcune prestazioni materno‑infantili e psichiatriche; 70% SSN / 30% Comuni per alcune residenzialità per disabili gravi; 50% SSN / 50% Comuni per lungodegenza anziani in strutture residenziali/semiresidenziali, ecc.).[fnopi][avvocatosalute][astrid-online]

Implicazioni pratiche (RSA, LEA socio‑sanitari, contenzioso sulle rette)

Il DPCM 14/2/2001 è spesso richiamato in sede di:[avvocatosalute][grusol][studiocataldi]

  • definizione dei LEA socio‑sanitari e distinzione tra componenti sanitarie (a carico SSN) e sociali/alberghiere (a carico utente/Comune);
  • determinazione delle rette RSA, distinguendo:
    • costi sanitari (a totale carico SSN per le prestazioni ad elevata integrazione);
    • costi assistenziali e alberghieri (su cui può gravare la compartecipazione dell’utente, secondo criteri regionali/comunali);
  • risoluzione di controversie su chi debba pagare determinate prestazioni (ASL vs Comune vs cittadino), soprattutto per disabili gravi, anziani non autosufficienti, pazienti psichiatrici e terminali.[avvocatosalute][studiocataldi]

Scopri di più da MAPPE nel sistema dei SERVIZI alla persona e alla comunità, a cura di Paolo Ferrario

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