L’Articolo 1 della Legge 9 dicembre 1977, n. 903 (nota come Legge Anselmi) sancisce il divieto assoluto di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per l’accesso al lavoro. [1, 2]
Questo testo normativo rappresenta lo spartiacque fondamentale per l’abolizione definitiva delle vecchie concezioni corporative e delle leggi del periodo fascista che limitavano per legge la capacità lavorativa e le assunzioni delle donne, escludendole da determinate carriere e limitandone le quote occupazionali (come i decreti del 1934, 1938 e 1939).
Cosa stabilisce l’Articolo 1
Il testo dell’articolo si sviluppa su punti rigidamente definiti: [1]
- Accesso al lavoro: La parità si applica a prescindere dalle modalità di assunzione, settore, ramo di attività e livello gerarchico. [1]
- Stato civile e gravidanza: Il divieto opera anche se la discriminazione è attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale, di famiglia o di gravidanza. [1]
- Discriminazione indiretta: Sono vietati i meccanismi di preselezione, la pubblicità o gli annunci a mezzo stampa che indichino come requisito l’appartenenza a un determinato sesso. [1]
- Formazione professionale: La parità si estende alle iniziative di orientamento, formazione e aggiornamento professionale. [3]
Le uniche eccezioni consentite
La norma prevede deroghe ridotte al minimo e legate esclusivamente a:
- Mansioni di lavoro particolarmente pesanti definite dalla contrattazione collettiva.
- Attività della moda, dell’arte e dello spettacolo, quando l’appartenenza a un sesso sia essenziale per la natura della prestazione. [3]
Il superamento formale
L’intera struttura della Legge 903 del 1977 ha cancellato le ultime sacche di discriminazione formale ereditate dal passato. Le tutele di questa legge storica sono state successivamente assorbite e potenziate nel moderno Codice delle pari opportunità tra uomo e donna. [1, 4, 5]
fonti informative
[3] https://consiglieradiparita.regione.basilicata.it
[4] https://www.questionegiustizia.it
[5] https://documenti.camera.it
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