No all’obbligo di vedere i nonni, prevale sempre l’interesse del minore
Il mantenimento di rapporti significativi coi nonni non può essere assicurato tramite la costrizione del bambino, attraverso un’imposizione “manu militari” di una relazione sgradita e non voluta, cosicché nessuna frequentazione può essere disposta a dispetto della volontà manifestata da un minore che abbia compiuto i 12 anni o che comunque risulti capace di discernimento, ex art. 336-bis c.c.
Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, sentenza 31 gennaio 2023, n. 2881.